Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2003 (vai al sommario)
LEGGE 17 giugno 2003, n. 148
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonche' modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.
 
ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo quadro di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 55 dell'Accordo quadro stesso.
 
ART. 3.
1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE);";
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;".
 
ART. 4.
1. All'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad esse";
b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La relazione dovra' contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonche' le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto";
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. I titolari di licenza globale di progetto forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attivita' espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione e' parte integrante della relazione di cui al comma 1".
 
ART. 5.
1. All'articolo 9 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la parola: "UEO" e' sostituita dalla seguente: "UE";
b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all'articolo 13, comma 1".
 
ART. 6.
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 11 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13, comma 1, deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'articolo 9, comma 7-bis, e devono essere indicati:
a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre;
b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove gia' individuate nell'ambito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione;
c) l'identificazione dei destinatari (autorita' governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione non e' richiesta per le operazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 5".
 
ART. 7.
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'autorizzazione puo' assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto puo', inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale".
 
ART. 8.
1. All'articolo 14 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto";
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "L'autorizzazione" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per la licenza globale di progetto che e' rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed e' prorogabile,".
 
ART. 9.
1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9 luglio 1990, n. 185, le parole: "ai Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "alle Amministrazioni".
 
ART. 10.
1. All'articolo 20 della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero in caso di licenza globale di progetto";
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa e' tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale documentazione dovra' essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri".
 
ART. 11.
1. Per quanto attiene ai programmi di coproduzione intergovernativa per la produzione di materiali di armamento e di equipaggiamento delle Forze armate e di polizia, gia' avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuati ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, l'operatore, in caso di concessione di licenza globale di progetto, presenta l'elenco dei materiali fino a quel momento movimentati, certificato dal Ministero della difesa, al Ministero degli affari esteri e all'Amministrazione doganale che provvede alla definizione dei regimi doganali accesi.
 
ART. 12.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono determinate le condizioni per l'applicazione delle norme relative al segreto di Stato e alle notizie di cui e' vietata la divulgazione, ai sensi e per gli effetti di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, ai Paesi membri dell'Unione europea o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi intergovernativi in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento o per la fornitura di materiali di armamento.
 
ART. 13.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 29.500 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 giugno 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Castelli

--------

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1927):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero)
e dal Ministro della difesa (Martino) il 9 novembre 2001.
Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri e
comunitari), IV (Difesa), in sede referente, in data 10
dicembre 2001 con pareri delle commissioni I, V, VI, IX, X,
XIV.
Esaminato dalle commissioni riunite III e IV il 22, 29,
30 gennaio 2002.
Esaminato in aula il 25 marzo 2002, 27 maggio 2002, 25
giugno 2002 e approvato il 26 giugno 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1547):

Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri,
emigrazione), 4ª (Difesa), in sede referente, il 2 luglio
2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª e giunta
per gli affari delle Comunita' europee e Commissione
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti
umani.
Esaminato dalle commissioni 3ª e 4ª, il 4, 9, 10, 16,
17, 23 luglio 2002, 11, 18, 19, 24 settembre 2002.
Esaminato in aula il 27 febbraio 2003, 4, 20, 26 marzo
2003 e approvato con modificazioni il 27 marzo 2003.

Camera dei deputati (atto n. 1927-B):

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri e
comunitari), IV (Difesa), in sede referente, il 31 marzo
2003 con pareri delle commissioni I, V, VI.
Esaminato dalle commissioni riunite III e IV l'8, 9,
10, 14 aprile 2003, 13, 14, 15, 27 maggio 2003.
Esaminato in aula e approvato il 3 giugno 2003.
 
ACCORDO QUADRO TRA LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL REGNO DI SPAGNA, IL REGNO DI SVEZIA, E IL REGNO UNITO DELLA GRAN BRETAGNA E DELL'IRLANDA DEL NORD RELATIVO ALLE MISURE PER FACILITARE LA RISTRUTTURAZIONE E LE
ATTIVITA' DELL'INDUSTRIA EUROPEA PER LA DIFESA

PREAMBOLO

La Repubblica Francese, La Repubblica Federale di Germania, La Repubblica Italiana, Il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, (di seguito denominate le "Parti")
Con riferimento alla Dichiarazione firmata il 9 dicembre 1997 dai Capi di Stato e di Governo della Repubblica Francese e dai Capi di Governo della Repubblica Federale di Germania e del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e condivisa dai Capi di Governo della Repubblica Italiana, del Regno di Spagna e del Regno di Svezia, concepita per facilitare la ristrutturazione delle industrie europee aerospaziali ed elettroniche per la difesa;
Con riferimento alla Dichiarazione congiunta del 20 aprile 1998 del Ministro della Difesa della Repubblica Francese, del Ministro Federale della Difesa della Repubblica Federale di Germania, del Ministro della Difesa della Repubblica italiana, del Ministro della Difesa del Regno di Spagna e del Segretario di Stato della Difesa del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e condivisa anche dal Ministro della Difesa del Regno di Svezia;
Con riferimento alla Lettera di Intenti del 6 luglio 1998 relativa alle Misure per Facilitare la Ristrutturazione dell'Industria Europea per la Difesa, firmata dai Ministri della Difesa delle Parti e volendo definire una struttura di cooperazione per facilitare la ristrutturazione dell'industria europea per la difesa;
Riconoscendo che la creazione di Societa' Transnazionali per la Difesa e' una materia che l'industria deve ancora definire, conformemente alle normative sulla concorrenza. Notando, al riguardo, che in Europa esiste gia' una certa interdipendenza, quale risultato dell'attuale cooperazione sui principali sistemi per la difesa;
Volendo creare una struttura politica e giuridica necessaria a facilitare la ristrutturazione industriale al fine di promuovere una base tecnologica e industriale europea per la difesa piu' competitiva e forte nel mercato globale della difesa e contribuire in tal modo alla realizzazione di una politica europea comune di difesa e di sicurezza;
Riconoscendo che la ristrutturazione industriale potrebbe portare alla creazione di Societa' Transnazionali per la Difesa e all'accettazione di una dipendenza reciproca. Evidenziando a tal proposito che la ristrutturazione industriale nel settore della difesa deve tener conto della necessita' indispensabile di garantire la sicurezza delle forniture alle Parti ed una giusta ed efficiente distribuzione e mantenimento di beni, di attivita' e di competenze ritenuti importanti a livello strategico;
Volendo semplificare i Trasferimenti degli Articoli per la Difesa e dei Servizi per la Difesa tra le Parti ed aumentare la cooperazione nel settore delle Esportazioni e riconoscendo che tale politica aiutera' a stimolare la ristrutturazione industriale e preservera' la capacita' di esportazione dell'industria; volendo garantire che l'Esportazione dei sistemi prodotti in cooperazione tra di loro sara' gestita in maniera responsabile conformemente agli obblighi ed impegni internazionali di ogni Stato partecipante nell'area di controllo delle esportazioni e in particolar modo ai criteri del Codice di Condotta dell'Unione Europea;
Volendo adattare le procedure relative certificazioni di sicurezza, alla trasmissione di Informazioni Classificate e alle visite, con l'obiettivo di facilitare la cooperazione industriale senza mettere a repentaglio la sicurezza delle Informazioni Classificate;
Riconoscendo la necessita' di migliorare l'utilizzo delle limitate risorse destinate alla ricerca e alla tecnologia nel settore dalla difesa da ciascuna delle Parti e volendo aumentare la cooperazione in questo settore;
Riconoscendo la necessita' di semplificare il trasferimento delle Informazioni Tecniche, armonizzare le normative nazionali relative al trattamento delle Informazioni Tecniche e ridurre le restrizioni sul rilascio e l'uso delle Informazioni Tecniche al fine di rendere possibile l'efficace funzionamento e la ristrutturazione dell'industria europea per la difesa;
Riconoscendo che le Forze Armate europee devono essere ad un sufficiente livello qualitativo, quantitativo e di prontezza operativa per soddisfare i futuri requisiti di flessibilita', mobilitia', spiegamento, sostenibilita' e interoperabilita', tenendo conto inoltre di ulteriori sfide e possibilita' fornite da futuri sviluppi nella ricerca e nella tecnologia. Riconoscendo altresi che tali forze devono essere in grado di operare congiuntamente o come parte di una coalizione in un'ampia gamma di missioni, con in particolare dei rinforzi garantiti ed un efficace comando, controllo, comunicazioni e supporto;
Volendo organizzare, in questo settore, consultazioni tra le Parti al fine di armonizzare i requisiti militari delle rispettive Forze Armate e le procedure di acquisizione, attraverso la cooperazione quanto prima possibile e la definizione di specifiche per sviluppare o acquisire i sistemi d'arma;
Riconoscendo che questo Accordo non richiede alcuna modifica alle rispettive Costituzioni delle Parti;
Riconoscendo che ogni attivita' intrapresa in base a questo Accordo sara' compatibile con la qualita' di membro dell'Unione Europea e con gli obblighi ed impegni derivanti da tale appartenenza;

Hanno concordato quanto segue:

PARTE I
OBIETTIVI, USO DEI TERMINI E ORGANIZZAZIONE GENERALE

ARTICOLO 1

Gli obiettivi del presente Accordo sono di:
(a) creare un quadro per facilitare la ristrutturazione
dell'industria per la difesa in Europa;
(b) garantire una consultazione tempestiva ed efficace sulle
problematiche conseguenti alla ristrutturazione della base
industriale europea per la difesa;
(c) contribuire a raggiungere la sicurezza di approvvigionamento
degli Articoli per la Difesa e dei Servizi per la Difesa per le
Parti;
(d) avvicinare, semplificare e ridurre, ove appropriato, le
procedure nazionali di controllo sull'esportazione per i
Trasferimenti e le Esportazioni di prodotti e tecnologie
militari,
(e) facilitare gli scambi d'informazioni Classificate fra le Parti
o fra le rispettive industrie per la difesa e in conformita' a
provvedimenti di sicurezza, che non mettano a repentaglio la
sicurezza ditali Informazioni Classificate;
(f) promuovere il coordinamento di attivita' congiunte di ricerca
al fine di migliorare le basi conoscitive avanzate ed
incoraggiare cosi' lo sviluppo e l'innovazione tecnologica;
(g) stabilire principi per il rilascio, il trasferimento,
l'utilizzazione e la proprieta' delle Informazioni Tecniche in
vista di facilitare la ristrutturazione ed il conseguente
funzionamento delle industrie per la difesa delle Parti; e
(h) promuovere l'armonizzazione dei requisiti militari delle
rispettive Forze Armate;

ARTICOLO 2

Ai fini dei presente Accordo.
(a) Per "Programma di Armamento in Cooperazione" s'intende ogni
attivita' congiunta, compresi fra l'altro lo studio, la
valutazione, la verifica, la ricerca, la progettazione, lo
sviluppo, la creazione di prototipi, la produzione,
l'ammodernamento, la modifica, la manutenzione, la riparazione ed
altri servizi successivi alla progettazione, svolta in base ad un
accordo internazionale o ad un accordo tra due o piu' Parti al
fine di procurare Articoli per la Difesa e/o Servizi per la
Difesa connessi. Ai fini della Parte 3 del presente Accordo (
procedure di Trasferimento e di Esportazione), questa definizione
si riferisce solo alle attivita' soggette ad una licenza di
esportazione.
(b) Per "Informazioni Classificate" si intende ogni tipo di
informazione (ovvero conoscenze che possono essere trasmesse in
qualsiasi forma ) o Materiale che e' necessario tutelare da
qualsiasi rilascio non autorizzato, cosi' come stabilito dalla
classifica di sicurezza.
(c) Per "Consegnatario" si intende il contraente, la struttura o
altra organizzazione che riceve dal Mittente il Materiale da
assemblare ulteriormente, utilizzare, elaborare o per altri
scopi. Il termine non include i trasportatori o gli agenti.
(d) Per "Mittente" si intende l'individuo o l'organizzazione
responsabile della fornitura del Materiale al Consegnatario.
(e) Per "Articolo per la Difesa" si intende qualunque arma,
sistema d'arma, munizioni, aereo, nave, veicolo, imbarcazione o
altri strumenti di guerra e qualsiasi relativa parte o componente
e qualsiasi Documento correlato.
(f) Per "Servizi per la Difesa" si intendono i servizi, i test, le
ispezioni, la manutenzione e la riparazione e altri servizi
successivi alla progettazione, l'addestramento, l'assistenza
tecnica o di altro tipo, compreso il rilascio di Informazioni
Tecniche, implicati in maniera specifica nella distribuzione di
un qualsiasi Articolo per la Difesa;
(g) Per "Documento" si intende ogni informazione registrata,
indipendentemente dalla forma o dalle caratteristiche fisiche, ad
es. in forma scritta o stampata ( fra l'altro, lettere, progetti,
piani) , mezzi computerizzati di memorizzazione dei dati ( fra
l'altro disco fisso, dischetti, chip, nastri magnetici, CD),
registrazione fotografica e video e loro riproduzione ottica o
elettronica.
(h) Per "Esportazione " si intende ogni movimento di Articoli per
la Difesa o dei Servizi per la Difesa da una Parte ad una
non-Parte.
(i) Per "Struttura" si intende un'installazione, un impianto, uno
stabilimento, un laboratorio, un ufficio, un'universita' o altro
istituto di formazione o impresa commerciale (compresi i relativi
magazzini, aree di deposito, utenze e componenti che se correlati
per funzione e ubicazione formano un'entita' operativa) e ogni
dipartimento ed edificio di governo.
(j) Per "Materiale" si intende ogni articolo o materia da cui si
possono estrapolare informazioni. Cio' include i Documenti, le
attrezzature, le armi o i componenti.
(k) Per "Autorita' Nazionale per la Sicurezza / Autorita' di
Sicurezza Designata (ANS/ASD)" si intende il dipartimento
governativo, l'autorita' o l'agenzia designata da una Parte come
responsabile del coordinamento e dell'attuazione della politica
nazionale di sicurezza industrtale.
(l) Per "Responsabile della Sicurezza", si intende ogni individuo
preposto da un ANS/ASD ad attuare i requisiti di sicurezza
industriale in un edificio governativo o nei locali del
contraente.
(m) Per "Informazioni Tecniche" si intendono le informazioni
registrate o documentate di natura scientifica o tecnica
indipendentemente dal formato, dalle caratteristiche di
documentazione o da altro mezzo di presentazione. Le Informazioni
possono comprendere, ma non limitarsi a dati sperimentali e di
tesi, specificazioni, progettazioni e processi di progettazione,
invenzioni e scoperte, siano o meno queste brevettabili o in
altro modo tutelabili dalla legge, descrizioni tecniche e altri
lavori di natura tecnica, lavori per la topografia/maschera dei
semiconduttori, pacchetti di dati tecnici e di lavorazione,
know-how e segreti commerciali e informazioni concernenti le
tecniche industriali. Possono essere presentate sotto forma di
Documenti, riproduzioni illustrate, schizzi e dischetti di
rappresentazioni grafiche, registrazioni su dischetti e pellicole
(magnetiche, ottiche e laser), software di data base e di
programmi, stampe di memoria di computer o dati conservati nella
memoria di un computer o sorto qualsiasi altra forma.
(n) Per "Trasferimento" s'intende qualsiasi movimento di Articoli
per la Difesa o di Servizi per la Difesa tra le Parti.
(o) Per "Societa' Transnazionale per la Difesa (STD)" s'intende un
ente aziendale, industriale o di altra natura giuridica formato
da elementi delle industrie per la Difesa di due o piu' Parti, o
con impianti ubicati nell'ambito dei territori di due o piu'
Parti, che producono o forniscono articoli per la Difesa e
Servizi per la Difesa. Sono comprese le joint-ventures costituite
per mezzo di disposizioni giuridicamente vincolanti, di tipo
accettabile per le Parti. S'intende anche qualsiasi attivita' che
produce o fornisce Articoli per la Difesa e Servizi per la Difesa
ubicata nell'ambito dei territori delle Parti e che e' svolta
sotto il controllo di tale ente aziendale, industriale o di altra
statura giuridica, o di joint-venture. E' esercitato un controllo
nel caso in cui, come specificato dall'ordinamento della
Comunita' Europea sulle concentrazioni, i diritti, i contratti o
altri mezzi forniscono, da soli o congiuntamente, la capacita' di
esercitare un'influenza decisiva sull'uso di tali attivita'.

ARTICOLO 3

1. Le Parti istituiranno un Comitato Esecutivo. Esso sara' composto da un membro rappresentante per ogni Parte il quale, se necessario, potra' essere assistito da personale supplementare.
2. Il Comitato Esecutivo sara' responsabile di: (a) esercitare un controllo a livello direttivo del presente Accordo,
monitorandone l'efficacia e redigendo un rapporto annuale sulla
situazione destinato alle Parti; (b) raccomandare alle Parti emendamenti da apportare al presente
Accordo; (c) proporre ulteriori strumenti internazionali conformemente al
presente Accordo. 3. Le decisioni del Comitato Esecutivo saranno prese previo consenso
di tutte le Parti. 4. Il Comitato Esecutivo si riunira' tutte le volte, che sara'
necessario per garantire l'effettivo adempimento delle proprie
responsabilita', o su richiesta di uno dei suoi membri. Adottera'
le proprie norme e procedure e, se necessario, potra' istituire
dei sotto-comitati.

PARTE 2
SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI

ARTICOLO 4

1. Le Parti riconoscono che le probabili conseguenze della ristrutturazione industriale saranno la creazione di STD, l'eventuale abbandono della capacita' industriale nazionale e quindi l'accettazione della dipendenza reciproca. Pertanto stabiliranno misure idonee ad ottenere la sicurezza degli approvvigionamenti a reciproco vantaggio di tutte le Parti, nonche' una corretta ed efficace distribuzione e mantenimento dei beni, delle attivita' e delle competenze strategicamente importanti. Presupposto di queste misure sono l'informazione e la consultazione preliminare e l'uso delle normative nazionali, se del caso opportunamente emendate.
2. Le Parti possono includere le loro esigenze, fra l'altro, in accordi, contratti o licenze su offerta legalmente vincolanti da stipulare con le societa' per la difesa su basi giuste ed eque.
3 Ulteriori misure possono prevedere lo sviluppo di strumenti comuni e l'armonizzazione dei regolamenti nazionali.

ARTICOLO 5

Le Parti riconoscono i benefici che deriveranno dalla creazione di un mercato aperto tra di loro per gli Articoli per la Difesa ed i Servizi per la Difesa. Esse garantiranno che nessuna attivita' svolta in base al presente Accordo dara' luogo a prassi commerciali sleali o a discriminazioni fra le industrie delle Parti.

ARTICOLO 6

Le Parti non ostacoleranno le forniture alle altre Parti di Articoli per la Difesa e di Servizi per la Difesa prodotti, assemblati o mantenuti nei loro territori. Adottando tale principio, agiranno in conformita' alle norme stabilite nella Parte 3 del presente Accordo.
2. Esse cercheranno di semplificare ed armonizzare ulteriormente le loro norme e procedure esistenti in vista di consentire il libero Trasferimento di Articoli per la Difesa e di Servizi per la Difesa tra le Parti.

ARTICOLO 7

1. Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti ed altri interessi legittimi delle Parti sul cui territorio sono ubicate le societa' implicate nella ristrutturazione e quelli di qualsiasi altra Parte che si affida a tali societa' per la fornitura di Articoli per la Difesa e di Servizi per la Difesa, le Parti si consulteranno tempestivamente ed efficacemente sulle questioni industriali risultanti dalla ristrutturazione dell'industria europea per la difesa.
2. Per iniziare il processo di consultazione il prima possibile, le Parti incoraggeranno le loro industrie affinche' queste ultime le informino in anticipo del loro intento d'istituire una STD o di qualsiasi cambiamento significativo che puo' avere ripercussioni sulla loro situazione. Per cambiamento significativo s'intende, fra l'altro, il passaggio sotto il controllo straniero diretto o indiretto, oppure l'abbandono, il trasferimento o la rilocalizzazione di una parte o di tutte le attivita' strategiche fondamentali. Non appena una Parte si rende conto della possibilita' che si verifichi una situazione come sopra descritta, essa ne informa le altre Parti implicate. In ogni caso, tutte le altre Parti possono far valere qualsiasi ragionevole preoccupazione alle Parti coinvolte che a loro volta ne valuteranno il merito nel corso delle indagini nazionali previste a livello normativo. Potrebbe essere necessario concludere queste consultazioni entro un termine prefissato, conformemente alle leggi e procedure nazionali. Cio' premesso e ove applicabile, le decisioni sulle fusioni e le acquisizioni di societa' per la difesa continueranno ad essere prese dalle Parti nel caso in cui l'operazione richieda una valutazione in base alle rispettive leggi e normative nazionali.
3. Le Parti concordano nel ritenere che le STD saranno libere di utilizzare le proprie valutazioni commerciali per distribuire le capacita' industriali in base alla logica economica. Tuttavia le Parti possono eccezionalmente ritenere opportuno di mantenere sul proprio territorio nazionale determinate attivita', beni ed installazioni strategiche chiave per motivi di sicurezza nazionale Pertanto le Parti in cui sono ubicate tali attivita', beni o installazioni, si consulteranno fra di loro e con le STD per definire le loro esigenze a tale riguardo. Le Parti includeranno tali esigenze in appositi accordi con le STD su basi corrette e ragionevoli.

ARTICOLO 8

1. Le Parti riconoscono che, per quanto riguarda alcuni Articoli per la Difesa e Servizi per la Difesa particolarmente critici, potrebbe esservi l'esigenza in certi casi eccezionali, di ricostituire un'attivita' nazionale strategica considerata fondamentale. Le Parti procederanno a tale ricostituzione in uno spirito di cooperazione con l'industria. Il costo completo di tale ricostituzione sara' a carico delle Parti interessate. Le Parti che richiederanno tale ricostituzione concluderanno accordi appropriati con la societa' per la difesa interessata su basi corrette e ragionevoli.
2. Le Parti prevederanno misure per la ricostituzione delle Strutture che forniscono gli Articoli per la Difesa ed i Servizi per la Difesa solo per ragioni di sicurezza nazionale. Queste misure saranno considerate come l'ultima risorsa per ripristinare la sicurezza degli approvvigionamenti e non saranno utilizzate per inficiare le leggi e le politiche nazionali delle Parti sulla non proliferazione e sull'esportazione di armi.

ARTICOLO 9

Ogni Parte s'impegna ad assistere un'altra Parte, su richiesta, fornendo servizi di indagine dei prezzi e servizi governativi di certificazione della qualita', nel caso in cui tale richiesta sia effettuata parallelamente all'acquisto di Articoli per la Difesa o di Servizi per la Difesa presso una societa' della prima Parte, in conformita' ad accordi o intese internazionali gia' applicabili o da concludere fra le Parti, oppure, in assenza di tali accordi o intese, in conformita' alle normative nazionali.

ARTICOLO 10

1. Le Parti concordano che la priorita' degli approvvigionamenti di Articoli per la Difesa e di Servizi per la Difesa in tempo di pace sara' assegnata secondo i programmi negoziati in base alle normali prassi commerciali. Le Parti che acquistano congiuntamente Articoli per la Difesa e Servizi per la Difesa si consulteranno in uno spirito di cooperazione ai fine di stabilire termini di consegna reciprocamente soddisfacenti che rispettino le loro esigenze, tenendo conto altresi' della fattibilita' nel lungo termine e degli interessi della societa'.
2. Nel caso in cui una Parte richieda Articoli per la Difesa o Servizi per la Difesa durante una situazione di emergenza, crisi o conflitto armato, le Parti si consulteranno immediatamente, a livello adeguato, in uno spirito di cooperazione per: (a) dare priorita' alla Parte richiedente nell'ordinare o
ridistribuire le forniture degli Articoli per la Difesa e dei
Servizi per la Difesa. In pratica, tale prassi puo' implicare una
modifica ai contratti esistenti. Di conseguenza la Parte che
richiede l'assistenza dovra' addossarsi ogni costo aggiuntivo
sostenuto dall'altra Parte o dalla societa'; (b) dare priorita' alla Parte richiedente nel caso in cui sia
necessario modificare rapidamente gli esistenti Articoli per la
Difesa per un nuovo impiego. La Parte che richiede tali modifiche
dovra' addossarsi ogni costo aggiuntivo sostenuto dall'altra
Parte o dalla societa'; (c) facilitare, conformemente ad ogni intesa internazionale
applicabile fra le Parti e in completa osservanza dei rispettivi
impegni internazionali, la consegna tempestiva degli Articoli per
la Difesa e dei Servizi per la Difesa alla Parte richiedente.

ARTICOLO 8

1. In una situazione di emergenza, crisi o conflitto armato, le Parti, in conformita' ad ogni intesa applicabile tra di loro ed in completa osservanza dei rispettivi impegni internazionali, si consulteranno con lo scopo di fornire, se richiesti, gli Articoli per la Difesa, in genere in base a rimborso, prelevandoli dalle scorte proprie di ogni Parte.
2. Le Parti cercheranno di concludere, se possibile e ove appropriato, intese per definire le procedure per tali Trasferimenti o reciproci prestiti di Articoli per la Difesa prelevati dalle proprie scorte.

PARTE 3
PROCEDURE DI TRASFERIMENTO E DI ESPORTAZIONE

ARTICOLO 12

1. Il presente Articolo concerne i Trasferimenti degli Articoli per la Difesa e dei Servizi connessi per la Difesa tra le Parti nel contesto di un Programma di Armamento in Cooperazione.
2. Le Licenze Globali di Progetto saranno utilizzate come necessaria autorizzazione, se richiesto dalle normative nazionali di ognuna delle Parti, nel caso in cui il Trasferimento sia necessario per rispettare il programma o nel caso in cui sia inteso per uso militare nazionale da una delle Parti.
3 La concessione di una Licenza Globale di Progetto ha l'effetto di eliminare la necessita' di autorizzazioni specifiche per il Trasferimento degli Articoli per la Difesa e dei Servizi per la Difesa interessati alle destinazioni consentite dalla suddetta licenza, per la durata della stessa.
4. Ogni Parte stabilira' le condizioni per la concessione, il ritiro e l'annullamento della Licenza Globale di Progetto, in considerazione dei rispettivi obblighi a norma del presente Accordo.

ARTICOLO 13

1. Il presente Articolo concerne le Esportazioni ad una non-Parte degli Articoli per la Difesa e dei connessi Servizi per la Difesa sviluppati o prodotti nel contesto di un Programma di Armamento in Cooperazione realizzato in base all'Articolo 12.
2. Le Parti che intraprendono un Programma di Armamento in Cooperazione concorderanno i principi di base che regoleranno le Esportazioni alle non-Parti derivate da tale programma e le procedure riguardanti le decisioni relative alle Esportazioni. In questo contesto, per ogni programma, le Parti partecipanti determineranno sulla base del consenso: (a) Le caratteristiche dell'equipaggiamento in esame. Esse possono
includere le specifiche tecniche definitive o contenere clausole
restrittive per alcune funzioni. Devono specificare in dettaglio,
ove necessario, le limitazioni concordate da imporre in termini
di funzione, manutenzione o riparazione per Esportazioni a
destinazioni diverse. Saranno aggiornate al fine di tenere conto
dei miglioramenti tecnici apportati all'Articolo per la Difesa
prodotto nel contesto del programma. (b) Le destinazioni consentite per le Esportazioni, stabilite e
riviste in base alla procedura specificata nel paragrafo 3 del
presente articolo. (c) I riferimenti agli embarghi. Questi riferimenti saranno
automaticamente aggiornati alla luce di qualsiasi aggiunta o
modifica alle relative risoluzioni delle Nazioni Unite e/o
decisioni dell'Unione Europea. Sara' possibile aggiungere altri
embarghi internazionali in base a procedure di consenso.

3. Le procedure ed i principi specificati di seguito regoleranno la istituzione e la revisione delle destinazioni consentite per l'Esportazione: (a) La determinazione delle destinazioni consentite per le
Esportazioni ed ulteriori aggiunte rientrano nelle
responsabilita' delle Parti partecipanti al Programma di
Armamento in Cooperazione. Tali decisioni saranno prese sulla
base del previo consenso raggiunto in seguito alle consultazioni.
Tali consultazioni prenderanno in considerazione, fra l'altro, le
politiche nazionali di controllo sulle esportazioni delle Parti,
l'adempimento dei rispettivi impegni internazionali compresi i
criteri del codice di condotta dell'Unione Europea e la tutela
degli interessi di difesa delle Parti, compresa la preservazione
di una base industriale europea per la difesa forte e
competitiva. Se in seguito l'industria richiede l'aggiunta di una
destinazione consentita, essa dovra' al piu' presto sottoporre la
questione alle Parti interessate al fine di avvalersi delle
procedure definite nel presente Articolo. (b) Una destinazione consentita per le Esportazioni puo' essere
eliminata solo nel caso di cambiamenti significativi della sua
situazione interna, ad esempio una guerra civile su larga scala o
un serio deterioramento della condizione di diritti umani, o se
il suo comportamento rappresenta una minaccia per la pace, la
sicurezza e la stabilita' regionale o internazionale, ad esempio
in seguito ad una aggressione o minaccia di aggressione nei
confronti di altre nazioni. Se le Parti partecipanti al programma
non sono in grado di raggiungere un consenso a livello operativo
sull'eliminazione di una destinazione consentita per le
Esportazioni, la questione sara' sottoposta ai Ministri ai fini
della decisione. Questo processo non dovrebbe superare i tre mesi
dal momento in cui viene proposta per la prima volta
l'eliminazione della destinazione consentita per le Esportazioni.
Le Parti implicate nel programma possono richiedere una moratoria
delle Esportazioni del prodotto verso la destinazione in
questione per tutta la durata del processo. Alla fine di tale
periodo, la destinazione sara' eliminata da quelle consentite, a
meno che tutte le Parti siano unanimi nel mantenerla.

4. Una volta raggiunto l'accordo sui principi per le Esportazioni specificati nel paragrafo 2, la responsabilita' di rilasciare un'autorizzazione di Esportazione per le destinazioni consentite spetta alla Parte nella cui giurisdizione rientra il contratto di Esportazione.
5. Le Parti che non partecipano al Programma di Armamento in Cooperazione otterranno l'approvazione delle Parti partecipanti al suddetto programma prima di autorizzare qualsiasi riesportazione alle non-Parti di Articoli per la Difesa prodotti in base a quel programma.
6. Le Parti si impegneranno ad ottenere assicurazioni dagli end-users (utenti finali) per le Esportazioni di Articoli per la Difesa alle destinazioni consentite e ad uno scambio di vedute con le Parti interessate nell'eventualita' di una richiesta di riesportazione. Se la destinazione di riesportazione non e' tra le destinazioni consentite, si applicheranno a tali consultazioni le procedure indicate nel paragrafo 13.3 (a).
7. Le Parti si impegneranno anche a rivedere caso per caso gli esistenti accordi o intese del Programma di Armamento in Cooperazione e gli impegni relativi agli attuali Programmi di Armamento in Cooperazione, allo scopo di trovare un accordo, ove possibile, per applicare ai suddetti programmi i principi e le procedure sottolineati nell'Articolo 12 e nel presente articolo.

ARTICOLO 14

1. Il presente articolo concerne i Trasferimenti e le Esportazioni che riguardano un programma effettuato in cooperazione fra i produttori nell'ambito della giurisdizione di due o piu' Parti.
2. Quando le STD o altre societa' per la difesa realizzano un programma di sviluppo o di produzione di Articoli per a Difesa sul territorio di due o piu' Parti non condotto sulle basi di un programma intergovernativo, esse possono chiedere alle loro autorita' nazionali competenti di rilasciare un'approvazione dichiarante che il programma ha i requisiti per le procedure indicate negli Articoli 12 e 13.
3. Una volta ottenuta l'approvazione di tutte le Parti interessate, le procedure delineare nell'Articolo 12 e nell'Articolo 13, paragrafi 2,3,4 e 6 saranno pienamente applicate ai programma in questione. Le Parti interessate informeranno le altre Parti sullo stato del programma risultante da tale approvazione. Tali altre Parti saranno quindi impegnate ad applicare le disposizioni dell'Articolo 13, paragrafo 5.

ARTICOLO 15

Nella fase iniziale dello sviluppo di una cooperazione industriale, i Trasferimenti fra le Parti ad uso esclusivo delle industrie partecipanti possono essere autorizzati in base alle licenze Globali di Progetto rilasciate dalle rispettive Parti.

ARTICOLO 16

1. Le Parti si impegnano ad applicare procedure semplificate di concessione delle licenze per i Trasferimenti di componenti o sottosistemi prodotti in base a rapporti di sub-appalto fra le industrie localizzate nei territori delle Parti, al di fuori di un programma intergovernativo o di cooperazione industriale approvato.
2. Le Parti ridurranno al minimo il ricorso alla richiesta dei Certificati End-User rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, nonche' dei certificati internazionali d'importazione per i Trasferimenti di componenti, a favore, ove possibile, di certificati d'uso della societa'.

ARTICOLO 17

1. Il presente articolo concerne i Trasferimenti tra le Parti di Articoli per la Difesa e dei connessi Servizi per la Difesa prodotti a livello nazionale e che non rientrano nell'ambito dell'Articolo 12 o degli Articoli dal 13 al 16.
2. Come contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti, le Parti si impegneranno al massimo per semplificare le loro procedure nazionali di concessione delle autorizzazioni per tali Trasferimenti di Articoli per la Difesa e connessi Servizi per la Difesa ad un'altra Parte.

ARTICOLO 18

La concessione di una Licenza Globale di Progetto non esonerera' i connessi Trasferimenti di Articoli per la Difesa fra le Parti da altre normative rilevanti, ad esempio i requisiti per il transito o la documentazione doganale. Le Parti concordano di esaminare la possibilita' di semplificare o ridurre i requisiti amministrativi per i Trasferimenti contemplati nel presente Accordo.

PARTE 4
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

ARTICOLO 19

Tutte le Informazioni Classificate scambiate fra le Parti o le loro industrie per la difesa in base al presente Accordo saranno gestite conformemente alle leggi e regolamenti nazionali delle Parti, alle disposizioni di questa Parte e all'Allegato di questo Accordo. Senza pregiudicare la sicurezza delle Informazioni Classificate, le Parti garantiranno che non saranno imposte inutili restrizioni sui movimenti del personale, delle informazioni e del Materiale e faciliteranno l'accesso tenendo in considerazione il principio della "necessita' di conoscere".

ARTICOLO 20

1. Ai fini del presente Accordo, le Parti utilizzeranno le classifiche nazionali di sicurezza ed i loro equivalenti come specificato nel riquadro dell'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate.
2. Quando una Parte modifica la propria classifica nazionale, ne informera' al piu' presto le altre Parti.

ARTICOLO 21

1. Tutte le persone che richiedono di accedere alle Informazioni Classificate a livello Riservatissimo e di livello superiore devono essere in possesso di un'apposita certificazione di sicurezza. La procedura di autorizzazione deve essere conforme alle leggi/regolamenti nazionali. Se l'autorizzazione e' rilasciata da una Parte per un cittadino di un'altra Parte e' necessario informare immediatamente quest'ultima.
2. Le Certificazioni di Sicurezza Personale per cittadini residenti nel proprio paese Parte che richiedono di accedere alle Informazioni Classificate nello stesso paese saranno trattate dalle loro ANS/ASD.
3. Tuttavia, le Certificazioni di Sicurezza Personale per cittadini delle Parti, legalmente residenti sul territorio di un'altra Parte e che fanno richiesta d'impiego in quello stesso paese, saranno trattate dalla autorita' di sicurezza competente di quel paese che effettuera' appropriati controlli all'estero e ne informera' il paese di origine.
4. Una Certificazione di Sicurezza Personale rilasciata da una ANS/ASD sara' accettata dalle altre ANS/ASD delle Parti per impieghi che comportano l'accesso alle Informazioni Classificate all'interno di una societa' nel loro paese.

ARTICOLO 22

La certificazione di sicurezza delle STD e di altre strutture delle societa' per la difesa ( Certificazione di Sicurezza per le Strutture) sara' trattata in conformita' alle normative nazionali di sicurezza ed alle esigenze della Parte in cui sono ubicate tali strutture. Se necessario, saranno valutate eventuali consultazioni fra le Parti.

ARTICOLO 23

1. Il presente Articolo concerne l'accesso delle persone fisiche alle Informazioni Classificate.
2. In base al presente Accordo, l'accesso alle Informazioni Classificate sara' limitato alle persone fisiche che hanno una "necessita' di conoscere" e a cui e' stata rilasciata un'autorizzazione di sicurezza per il livello corrispondente alla classifica delle informazioni a cui si richiede l'accesso.
3. L'autorizzazione per accedere alle informazioni sara' richiesta alle Autorita' competenti della Parte in cui e' necessario avere accesso alle Informazioni classificate.
4. L'accesso alle Informazioni Classificate Riservatissime o Segrete da parte di una persona fisica con la sola nazionalita' di una Parte sara' concesso senza previa autorizzazione della Parte originante.
5. L'accesso alle Informazioni Classificate Riservatissime o Segrete da parte di una persona fisica con doppia nazionalita' di una Parte e di un paese dell'Unione Europea , sara' concesso senza previa autorizzazione della Parte originante. L'accesso non contemplato nel presente paragrafo sara' soggetto al processo di consultazione descritto nell'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate.
6. L'accesso alle Informazioni Classificate Riservatissime o Segrete da parte di una persona fisica senza nazionalita' di una Parte sara' soggetto a previa consultazione con la Parte originante. Il processo di consultazione per tali individui e' descritto nell'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate.
7. Tuttavia, per semplificare l'accesso alle Informazioni Classificate, le Parti tenteranno di concordare nelle Istruzioni di Sicurezza del Programma (PSI) o in altri appositi documenti approvati dalle ANS/ASD coinvolte, che tali limitazioni di accesso possono essere meno rigide o non necessarie.
8. Per particolari motivi di sicurezza, nel caso in cui la Parte originante chieda di riservare l'accesso alle Informazioni Classificate di livello Riservatissimo o Segreto alle sole persone fisiche aventi la nazionalita' delle Parti in questione, tali informazioni dovranno essere contrassegnate con un'indicazione che specifica la loro classifica ed un'ulteriore avvertenza indicante "Ad Uso Esclusivo di (XY)".

ARTICOLO 24

1. Le Parti non diffonderanno, riveleranno, utilizzeranno o permetteranno di diffondere, rivelare o utilizzare alcuna Informazione Classificata se non per finalita' e limitazioni stabilite dalla Parte originante.
2. Le Parti non diffonderanno, riveleranno, o permetteranno di diffondere o rivelare le Informazioni Classificate relative ad un programma ad uno Stato, ad un'organizzazione internazionale o ad un ente che non partecipano a detto programma, diversi da quelli per cui l'accesso e' soggetto alle disposizioni dell'Articolo 23, senza previo consenso scritto della Parte originante.

ARTICOLO 25

Di norma le Informazioni Classificate di livello Riservatissimo e Segreto saranno trasferite tra le Parti con bolgetta diplomatica da Governo a Governo o attraverso canali approvati dalle ANS/ASD delle Parti. Tali informazioni dovranno riportare il livello di classifica ed indicare il paese di origine.
2. Altri mezzi per la trasmissione di informazioni classificate Riservate o Riservatissime sono descritti nell'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate.

ARTICOLO 26

1. Ogni Parte autorizzera' le visite dei rappresentanti civili o militari dell'altra Parte o dei dipendenti dei loro Contraenti ai suoi stabilimenti, istituzioni e laboratori statali, nonche' agli stabilimenti dei Contraenti che comportano l'accesso alle Informazioni Classificate specificate in un protocollo di sicurezza o messe a disposizione di una Parte valutandole caso per caso, a condizione che il visitatore possieda idonea certificazione di sicurezza ed abbia "necessita' di conoscere".
2. Tali visite saranno organizzate direttamente tra la Struttura d'invio e la Struttura ricevente e saranno soggette alle disposizioni descritte nell'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate.

ARTICOLO 27

Nel caso in cui l'applicazione delle precedenti disposizioni richieda modifiche alle leggi e normative nazionali in vigore nelle Parti o agli accordi di sicurezza generali applicabili esclusivamente fra due o piu' Parti, nella misura in cui si applicano alla sicurezza industriale, le Parti prenderanno le misure necessarie per attuare tali modifiche.

PARTE 5
RICERCA E TECNOLOGIA NEL SETTORE DELLA DIFESA

ARTICOLO 28

1. Le Parti si scambieranno informazioni sui rispettivi programmi di Ricerca e Tecnologia (R&T) nel settore della difesa al fine di facilitare l'armonizzazione di tali programmi.
2. Lo scambio d'informazioni riguardera': (a) Strategie e politiche di R&T nel settore della difesa; (b) Programmi di R&T nel settore della difesa attuali e progettati in
futuro.

3. Le Parti concorderanno le modalita' di comunicazione e di scambio d'informazioni fornite in applicazione del precedente paragrafo 2 (a) e (b).
4. Non e' necessario comunicare le Informazioni sulle politiche o sui programmi di R&T nel settore della difesa che secondo una Parte riguardano i propri interessi di sicurezza critici o i propri rapporti con parti terze. Ogni Parte notifichera' alle altre Parti le categorie di informazioni che a suo avviso non e' necessario comunicare.

ARTICOLO 29

Le Parti svilupperanno un'interpretazione comune delle tecnologie considerate necessarie allo scopo di stabilire un approccio coordinato per il rispetto ditali necessita'.

ARTICOLO 30

Per incoraggiare il piu' possibile la cooperazione della R&T nel settore della difesa, le Parti concordano che: (a) due o piu' Parti possono intraprendere un programma o un progetto
di R&T nel settore della difesa senza la partecipazione o
l'approvazione delle altre Parti; (b) nel caso in cui altre Parti richiedano di entrare nell'accordo,
e' necessario il consenso di tutte le Parti originarie; (c) il diritto di utilizzare i risultati sara' concordato dalle Parti
implicate nel programma o progetto di R&T nel settore della
difesa; (d) nel contesto dei sopraindicati punti da (a) a (c), dovranno
essere ricercati i mezzi per definire metodi e procedure comuni
per la stipula di contratti di R&T nel settore della difesa.

ARTICOLO 31

Le Parti, per quanto riguarda la R&T nel settore della difesa,
coordineranno tramite un codice di condotta comune, i rispettivi
rapporti e le attivita' con la STD e, ove appropriato, con altre
societa' per la difesa ed enti di ricerca. A tale scopo, le Parti
organizzeranno consultazioni tra loro stesse ed il dialogo tra
esse stesse e le STD e, ove appropriato, con altre societa' per
la difesa ed enti di ricerca per coordinare la gestione delle
proposte e stabilire, ove opportuno, programmi comuni di R&T nel
settore della difesa e cercheranno di armonizzare i rispettivi
metodi di negoziazione, finanziamento e concessione di contratti
di R&T nel settore della difesa.

ARTICOLO 32

Le Parti individueranno i metodi ed i mezzi per affidare
l'incarico ad un'organizzazione con personalita' giuridica e a
cui le Parti possono delegare i fondi, ove opportuno, per
stipulare e gestire i programmi o i progetti di R&T nel settore
della difesa.

ARTICOLO 33

La concorrenza dovrebbe essere considerata come il metodo migliore
per l'assegnazione dei contratti di R&T nel settore della difesa,
tenendo conto delle normative e delle procedure nazionali, ad
eccezione del caso in cui una Parte ritenga che tale concorrenza
possa essere dannosa per i propri interessi di sicurezza critici.

ARTICOLO 34

In base al presente Accordo, per attivita' comuni di R&T nel
settore della difesa, Le Parti ricercheranno un profitto globale
senza rivendicare un "giusto ritorno" risultante da un singolo
progetto.

ARTICOLO 35

Le Parti concorderanno le politiche e le procedure da seguire
qualora intraprendano programmi o progetti di R&T con una parte
terza.

ARTICOLO 36

Le Parti svilupperanno appositi strumenti internazionali in base
ai precedenti Articoli da 28 a 35.

PARTE 6
TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI TECNICHE

ARTICOLO 37

1. Il trattamento delle Informazioni Tecniche e' soggetto alla
"necessita' di conoscere" del presunto destinatario ed al
rispetto delle leggi e normative relative alla sicurezza
nazionale.
2. Ogni Parte, valutando la possibilita' di autorizzare l'accesso
e l'utilizzo delle Informazioni Tecniche di proprieta' del
governo o delle Informazioni Tecniche a cui ha accesso, trattera'
le industrie per la difesa delle altre Parti allo stesso modo con
cui tratta la propria industria nazionale.
3. Le Parti esamineranno la possibilita' di estendere le misure
specificate nella Parte 6 del presente Accordo ad altre entita'
industriali che sono legalmente vincolate da intese in vigore nei
territori di due o piu' Parti ai fini della ristrutturazione
dell'industria per la difesa.

ARTICOLO 38

1. La proprieta' delle Informazioni Tecniche sara' posseduta, come
norma generale, dalla Parte in cui hanno origine tali
Informazioni Tecniche; cio' e' subordinato al fatto che le Parti
abbiano adeguati diritti per rivelare ed utilizzare le
Informazioni Tecniche prodotte in base a contratti da loro stesse
assegnati.
2. In particolare, le Parti interessate non richiederanno il
trasferimento della proprieta' delle Informazioni Tecniche
dall'industria ad una delle Parti come condizione per permettere
la creazione o la ristrutturazione di un'entita' legale che puo'
essere da esse considerata come una STD o per permettere il
trasferimento di un contratto a tale entita' legale.
3. Le Parti acquisiranno la proprieta' delle Informazioni Tecniche
solo se ritengono che sia impossibile fare altrimenti, e cio'
dovra' essere fatto con mezzi legali o contrattuali.
4. Nulla nel presente Accordo pregiudichera' i diritti legali
esistenti per quanto riguarda i rapporti tra datore di lavoro e
dipendente.

ARTICOLO 39

Fatti salvi i diritti di ogni parte terza, ogni Parte dovra': (a) rilasciare le informazioni Tecniche di proprieta' del governo
senza alcuna spesa per le altre Parti e/o per le rispettive
industrie per la difesa ai fini informativi, quando si tratti di
facilitare la creazione o la ristrutturazione di un'entita'
legale che puo' essere considerata da quella Parte come una STD; (b) considerare favorevolmente il rilascio delle Informazioni
Tecniche di proprieta' del governo e la concessione di licenze
per i fini commerciali ad un'entita' legale che puo' essere
considerata da quella Parte come una STD, in termini corretti e
ragionevoli; (c) fornire supporto governativo ed assistenza tecnica per
l'attuazione dei paragrafi (a) e (b) in termini corretti e
ragionevoli.

ARTICOLO 40

Il rilascio e l'uso di Informazioni Tecniche di proprieta' dei contraenti e prodotte rispetto a un contratto riconosciuto dalle Parti saranno regolate dalle seguenti disposizioni: (a) Le Parti interessate autorizzeranno i loro contraenti a
rilasciare le Informazioni Tecniche e le necessarie
autorizzazioni o cessione di diritti per permettere agli stessi
di creare o ristrutturare un'entita' legale che possa essere
considerata da queste Parti come una STD e di rendere operativa
tale entita', malgrado ogni clausola contraria nel contratto con
questi contraenti, e subordinatamente agli obblighi di ogni Parte
interessata verso terzi e all'assenza di impedimenti legali. (b) Le Parti forniranno assistenza adeguata al fine di semplificare
il rilascio di Informazioni Tecniche tra i contraenti.

ARTICOLO 41

Le Parti interessate non rivendicheranno alcuna compensazione finanziaria per contratti nazionali per la difesa allo scopo di creare o ristrutturare un'entita' legale che possa essere considerata dalle Parti stesse come una STD, che generi un trasferimento di Informazioni Tecniche dal contraente a questa entita', a condizione che tale entita' e/o contraente in questione adempia a tutti gli obblighi in materia di dette compensazioni in base ai contratti nazionali per la difesa, firmati dalle Parti con il contraente.

ARTICOLO 42

A supporto della ristrutturazione dell'industria europea per la difesa, le Parti stipuleranno accordi ai fini dell'armonizzazione delle disposizioni standard specificate nei contratti di difesa delle Parti riguardanti il trattamento delle Informazioni Tecniche. Questa armonizzazione terra' conto di ogni necessaria modifica o integrazione richiesta al fine di includere il trattamento delle informazioni Tecniche nei Programmi di Armamento in Cooperazione tra le Parti. Tale procedura prendera' in considerazione altre iniziative europee nel settore del trattamento delle informazioni Tecniche.

ARTICOLO 43

1. Le Parti valuteranno la possibilita' di definire accordi per salvaguardare e armonizzare le disposizioni e le procedure nei rispettivi territori per le invenzioni che incorporano Informazioni Tecniche classificate prodotte nei territori delle Parti, per cui e' richiesta la tutela tramite brevetto o strumento simile. Lo scopo dei suddetti accordi e' anche quello di stabilire procedure semplificate per la trasmissione dei documenti inerenti all'archiviazione e all'esercizio di tali diritti.
2. Nel caso in cui si ritenga necessario apportare modifiche alle disposizioni degli accordi internazionali che, vincolano le Parti o alle leggi e normative delle Parti, queste ultime adotteranno le misure necessarie allo scopo di gestire tali modifiche conformemente alla legislazione nazionale e ad altre procedure nazionali pertinenti.

ARTICOLO 44

Nel caso in cui si ricevano Informazioni Tecniche da una parte terza o da un'altra Parte, nessun principio contenuto nel presente Accordo pregiudichera' i diritti di quella parte terza o altra Parte per quanto riguarda tali Informazioni Tecniche. Inoltre, nulla nel presente Accordo sara' interpretato nel senso di richiedere ad una Parte di rivelare Informazioni Tecniche contrariamente alle leggi e normative di sicurezza nazionale o alle Leggi e regolamenti sui controlli dell'esportazione o contrariamente ad eventuali accordi con l'utente finale senza che detta Parte abbia prima ottenuto una deroga in merito.

PARTE 7
ARMONIZZAZIONE DEI REQUISITI MILITARI

ARTICOLO 45

Le Parti riconoscono la necessita' di armonizzare i requisiti militari delle rispettive Forze Armate stabilendo una metodologia che migliori il coordinamento tra tutti gli enti collaborativi e definisca un processo permanente per: (a) trovare un accordo sulla definizione di un concetto comune per
l'impiego delle forze e sviluppare una comune conoscenza delle
relative capacita' militari; (b) preparare piani armonizzati di sviluppo delle forze e di
acquisizione degli equipaggiamenti; (c) definire un profilo per gli investimenti nel settore della difesa
e dell'industria; (d) definire requisiti comuni da parte degli utenti per facilitare
una maggiore cooperazione nell'acquisizione degli
equipaggiamenti; (e) condurre un dialogo comune con l'industria per la difesa.

ARTICOLO 46

Le Parti riconoscono la necessita' di cooperare per stabilire un piano generale a lungo termine che rifletta una visione comune delle loro future necessita' operative. Questo piano costituirebbe la struttura per una pianificazione armonizzata dell'acquisizione di equipaggiamenti e fornirebbe un orientamento per una politica armonizzata di R&T nel settore della difesa.
2. A tale scopo, le Parti intraprenderanno scambi regolari ed esaurienti di Documenti e di altre informazioni specifiche e si impegneranno in un lavoro di cooperazione che coinvolgera': (a) un dettagliato processo di sviluppo delle forze supportato da un
solido principio di base che le Parti saranno pronte a
sottoscrivere; (b) un'analisi dettagliata delle capacita' militari; (c) lo status della pianificazione nazionale e la priorita' dei
programmi per gli equipaggiamenti ed i sistemi.

ARTICOLO 47

Le Parti riconoscono la necessita' di cooperare il prima possibile per la creazione dei requisiti, includendo le speciffche dei sistemi che vogliono sviluppare e/o acquistare.
2. A tale scopo, in ogni fase del processo di acquisizione, le Parti intraprenderanno scambi regolari ed esaurienti di Documenti e di altre specifiche informazioni e si impegneranno in un lavoro di cooperazione che trattera': (a) la definizione di Requisiti Operativi preliminari; (b) l'esecuzione di simulazioni, di studi tecnici ed operativi, di
studi di riduzione dei rischi e di pre-fattibilita' atti a
confrontare l'efficacia delle diverse soluzioni e ottimizzare le
loro specifiche (c) la realizzazione di dimostratori tecnologici e la loro
sperimentazione sul campo; (d) la definizione di comuni Requisiti Operativi definitivi.

3. Le Parti identificheranno i progetti che potrebbero portare ad un'eventuale cooperazione nelle aree di ricerca, sviluppo, approvvigionamento e supporto logistico per migliorare globalmente le capacita' militari, specialmente nel settore delle Informazioni, del Trasporto Strategico e del Comando e Controllo.

ARTICOLO 48

Le Parti si consulteranno al fine di armonizzare le rispettive procedure di gestione dei programmi e di acquisizione degli equipaggiamenti.
2. Le Parti individueranno i metodi ed i mezzi per assegnare l'incarico ed i fondi ad un'organizzazione con personalita' giuridica che gestisca i programmi e proceda ad una comune acquisizione degli equipaggiamenti.

ARTICOLO 49

Le Parti definiranno ed attueranno i metodi, i mezzi e l'organizzazione per intraprendere e supportare i compiti descritti negli Articoli da 45 a 48 e stabiliranno obiettivi e procedure dettagliate in un atto internazionale specifico.

PARTE 8
TUTELA DELLE INFORMAZIONI SENSIBILI A LIVELLO COMMERCIALE

ARTICOLO 50

Le consultazioni tra le Parti in base alla Parte 2 del presente Accordo saranno soggette alle restrizioni relative alle informazioni fornite alle altre Parti a causa della natura riservata di alcune informazioni ritenute di valore commerciale o sensibili per il mercato. Per gli scopi di questa Parte, le informazioni includono, fra l'altro, le Informazioni Tecniche.

ARTICOLO 51

1. Le Informazioni ritenute di valore commerciale o sensibili per il mercato saranno recepite in maniera riservata e salvaguardate di conseguenza. A tale scopo, ogni Parte si accertera' che ogni informazione fornita alle altre Parti in via riservata sia adeguatamente contraddistinta in modo da segnalarne il valore commerciale.
2. Le Parti saranno anche preparate a sottoscrivere accordi diretti di riservatezza con l'industria o altri detentori d'informazioni, per quanto riguarda le divulgazioni che implicano informazioni ritenute di valore commerciale o sensibili per il mercato.

ARTICOLO 52

La Parte che riceve da un'altra Parte informazioni ritenute di valore commerciale o sensibili per il mercato, non usera' o rivelera' tali informazioni se non allo scopo per il quale sono state fornite, a meno che non abbia ricevuto precedente consenso scritto dalla Parte che le fornisce. Se non diversamente specificato dalla Parte che fornisce le informazioni, queste ultime saranno rilasciate esclusivamente a coloro i quali, all'interno dell'amministrazione della Parte ricevente, hanno una "necessita' di conoscere". Inoltre, le informazioni contraddistinte come aventi valore commerciale saranno protette, in assenza d'istruzioni specifiche, in base al fatto che sono state fornite solo a scopi informativi.

ARTICOLO 53

Ogni Parte assicurera' che le informazioni ricevute in maniera riservata o prodotte congiuntamente in base al presente Accordo non saranno rivelate, ad eccezione del caso in cui vi sia il consenso della Parte che le fornisce. Nel caso in cui le informazioni siano rivelate, senza autorizzazione della Parte che le fornisce o se si prevede una tale possibilita', la Parte in questione dovra' esserne informata immediatamente.

ARTICOLO 54

1. Le restrizioni sull'utilizzo e il rilascio di informazioni ritenute di valore commerciale o sensibili per il mercato non si applicheranno nel caso in cui tali informazioni: (a) fossero in possesso di una Parte senza alcuna restrizione scritta
o implicita, prima di essere ricevute sulla base di un accordo di
riservatezza; (b) siano, sulla base di prove riconosciute, concepite o sviluppate
indipendentemente da o per una Parte, senza alcun riferimento
alle informazioni fornite in via riservata; (c) siano o diventino in seguito di dominio pubblico, per ragioni
esterne alla violazione della riservatezza commessa da una Parte,
a condizione che la Parte ricevente si consulti con la Parte che
le fornisce prima di qualsiasi utilizzo o rilascio; (d) siano state messe a disposizione di una Parte in maniera
legittima attraverso altre fonti; (e) siano state messe a disposizione delle Parti con altri mezzi a
seguito di contratti stipulati da una Parte.

PARTE 9
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 55

1. Il presente accordo sara' subordinato alla ratifica, all'approvazione o accettazione.
2. Gli atti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, di seguito denominato Depositario.
3. Tra i primi due Stati firmatari che depositano i loro atti di ratifica, accettazione o approvazione, il presente Accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data di ricezione del Depositano del secondo atto di ratifica.
4. Per gli altri Stati firmatari, il presente Accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data di ricezione del Depositario dell'anno dl ratifica, accettazione o approvazione.
5. Fino al momento in cui i sei Paesi firmatari non avranno depositato l'atto di ratifica, accettazione o approvazione, il Comitato Esecutivo sara' composto da quegli Stati firmatari per i quali questo Accordo e' entrato in vigore con i rimanenti Paesi firmatari come osservatori. L'articolo 3.2 (b), l'Articolo 57 , l'Articolo 58.1 e l'Articolo 58.2 (b) di questo Accordo non entreranno in vigore fino a quando tutti i sei Paesi firmatari non avranno depositato i loro atti o finche' non saranno trascorsi 36 mesi dalla data della firma, qualunque sia la prima eventualita'.
6. Il Depositario trasmettera' una copia certificata dell'Accordo ad ogni Stato firmatario.
7. Il Depositario informera' le Parti su: (a) la data di ricezione di ogni atto di ratifica, accettazione o
approvazione a cui si fa riferimento nel precedente paragrafo 2; (b) la data di entrata in vigore del presente Accordo per ogni Parte.

ARTICOLO 56

Una volta entrato in vigore il presente Accordo per tutti gli Stati firmatari, ogni Stato Membro dell'Unione Europea puo' richiedere l'adesione al Depositario del presente Accordo. Le Parti valuteranno tale richiesta. L'adesione sara' soggetta all'approvazione unanime delle Parti. L'adesione di ogni altro Stato europeo potra' essere presa in considerazione dalle Parti. Verra' rivolto un invito solo se esse pervengono a decisione unanime.
2. Per una Parte aderente, il presente Accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data di ricezione del Depositario dell'atto di adesione. Il Depositario trasmettera' una copia certificata del presente Accordo al Governo della Parte richiedente. Il Depositario informera' le Parti della data di ricezione di ogni atto di adesione e della data di entrata in vigore del presente Accordo per ogni Parte aderente.

ARTICOLO 57

1. Se le Parti concordano di porre fine congiuntamente al presente Accordo, si consulteranno immediatamente e concorderanno tra loro i necessari provvedimenti per gestire in maniera soddisfacente le conseguenze di tale estinzione. La cessazione del presente Accordo sara' effettiva alla data concordata per iscritto dalle Parti.
2. Se una delle Parti desidera recedere dal presente accordo, essa esaminera' le conseguenze di tale recesso con le altre Parti. Se alla fine di tali consultazioni la Parte interessata desidera ancora recedere dall'Accordo, informera' per iscritto il Depositario di tale decisione. Quest'ultimo informera' a sua volta tutte le altre Parti. Il recesso avra' effetto dopo sei mesi a partire dalla ricezione della notifica del Depositario.
3. Ne' la estinzione ne' il recesso pregiudicheranno gli obblighi gia' sottoscritti ed i diritti e le prerogative precedentemente acquisiti dalle Parti in base alle disposizioni del presente Accordo in particolare rispetto alla Parte 4 (Sicurezza delle Informazioni), alla Parte 6 (Trattamento delle Informazioni Tecniche), alla Parte 8 (Tutela delle Informazioni sensibili a Livello Commerciale) e alla Parte 9, Articolo 60 (Risoluzione delle Controversie).

ARTICOLO 58

1. Ogni Parte puo' proporre emendamenti al presente Accordo. Il testo di ogni proposta di emendamento sara' sottoposto per iscritto al Depositario che lo inviera' a tutti gli Stati firmatari per essere valutato dal Comitato Esecutivo e da ogni Stato che ha aderito. Una volta che l'emendamento e' stato approvato per iscritto da tutte le Parti, ognuna inviera' al Depositario il proprio atto di ratifica, accettazione o approvazione. L'emendamento entrera' in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data di ricezione del Depositario degli atti di tutte le Parti. Il Depositario notifichera' a tutti gli Stati firmatari e ad ogni Stato che ha aderito la data in cui ogni emendamento entrera' in vigore. Ogni emendamento che entra in vigore prima che tutti i sei Stati firmatari siano diventati Parti sara' vincolante per gli altri Stati firmatari quando diventeranno Parti. Ogni emendamento, che entra in vigore sara' vincolante per qualsiasi altro Stato che ha aderito quando diventera' Parte.
2. (a) L'Allegato sulla Sicurezza delle Informazioni Classificate costituira' parte integrale del presente Accordo. Il contenuto riguardera' esclusivamente questioni amministrative o tecniche relative alla sicurezza delle Informazioni Classificate. (b) Ogni modifica a questo Allegato puo' essere decisa dal Comitato Esecutivo. Tali modifiche entreranno in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data in cui il Depositario riceve la decisione del Comitato Esecutivo. Il Depositario notifichera' a tutti gli Stati firmatari ed agli Stati che hanno aderito la data in cui ogni modifica entrera' in vigore.
3. Ogni Stato che ha fatto richiesta di aderire, o che e' stato invitato ad aderire in base al disposto dell'Art. 56.1 sara' informato dal Depositario di ogni emendamento concordato o modifica e della data di entrata in vigore.

ARTICOLO 59

Le Parti riporteranno le loro intese riguardanti i dettagli tecnici e amministrativi della rispettiva cooperazione definita dal presente Accordo in atti internazionali che possono incorporare, mediante riferimenti, le disposizioni dello stesso.

ARTICOLO 60

Nel caso in cui sorga una controversia tra due o piu' Parti, riguardante l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, si cerchera' una soluzione per mezzo di consultazioni o altri metodi di soluzione ritenuti reciprocamente accettabili.

In fede di che, i Rappresentanti sottoscritti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Farnborough il 27 luglio 2000 un unico esemplare nelle lingue Francese, Inglese, Italiano, Spagnolo, Svedese e Tedesco, tutti i testi facenti egualmente fede.

ALLEGATO

Sicurezza delle Informazioni Classificate

1. Classifiche di Sicurezza Nazionale di cui all'articolo 20.
Ai fini del presente Accordo, sono riportate di seguito le equivalenti classificazioni di sicurezza delle Parti:

======================================================== Stati ======================================================== Francia SECRET CONFIDENTIEL DIFFUSION
DEFENSE DEFENSE RESTREINTE

Germania GEHEIM VS-VERTRAULICH VS-NUR FÜR DEN
DIENSTGEBRAUCH

Italia SEGRETO RISERVATISSIMO RISERVATO

Regno SECRET CONFIDENTIAL RESTRICTED Unito

Spagna RESERVADO CONFIDENCIAL DIFUSION
LIMITADA

Svezia HEMLIG/SEC HEMLIG/ HEMLIG/
RET CONFIDENTIAL RESTRICTED

2. Processo di consultazione a cui si fa riferimento nell'Articolo 23.
1.(a) I partecipanti in un determinato progetto/programma si informeranno e si consulteranno reciprocamente quando si tratta di concedere l'accesso alle informazioni classificate di un progetto/programma ad un cittadino di una non-Parte.
(b) Questo processo sara' avviato prima dell'inizio o, se opportuno, nel corso del progetto/programma.
2. Le informazioni saranno limitate alla nazionalita' delle persone fisiche interessate.
3. Una Parte che riceve tale comunicazione valutera' se l'accesso alle proprie Informazioni Classificate ad un cittadino di una non-Parte sia possibile o meno.
4. Urgente priorita' sara' data a tali consultazioni in vista di raggiungere un consenso. Nel caso in cui cio' non sia possibile, sara' accettata la decisione della Parte originatrice.
3. Mezzi alternativi per a trasmissione delle informazioni cui si fa riferimento nell'Articolo 25

Le informazioni classificate Riservatissime o Riservate possono essere trasmesse attraverso diversi canali, di seguito descritti.
1. In caso di urgenza, cioe' solo nel caso in cui l'utilizzo della bolgetta diplomatica governo -a- governo non soddisfi le necessita' dell'industria, le informazioni Classificate di livello Riservatissimo possono essere trasmesse attraverso societa' di corrieri privati, a condizione che vengano rispettati i seguenti criteri: (a) La societa' di corrieri sia ubicata entro il territorio delle
Parti e disponga di un programma di sicurezza protettivo per la
movimentazione di valori supportato da un servizio di consegna
contro firma del destinatario, nonche' un'attestazione di
responsabilita' continua per la custodia attraverso la
presentazione delle firme o dei contrassegni o un sistema
elettronico di ricerca/ritrovamento. (b) La societa' di corrieri deve ottenere e presentare al Mittente
prova dell'effettuata, consegna contro firma del destinatario e
presentazione dei contrassegni oppure deve ottenere ricevuta con
il numero di spedizione dei colli. (c) La societa' di corrieri deve garantire che la consegna sia
effettuata al Consegnatario prima di una specifica ora e data, in
un lasso di tempo di 24 ore. (d) La societa' di corrieri puo' delegare un incaricato o un
subappaltatore. Tuttavia, il rispetto dei requisiti sopra
specificati rientra nelle responsabilita' della societa' di
corrieri.

2. Le Informazioni Classificate di livello Riservato saranno trasmesse tra le Parti conformemente alle normative nazionali del mittente che possono comportare l'utilizzo di corrieri privati.
3. Le Informazioni Classificate di livello Riservatissimo e di livello superiore non saranno trasmesse elettronicamente sotto forma di testi in chiaro. Per la codifica delle informazioni classificate Riservatissime e di livello superiore saranno utilizzati i soli sistemi crittografici approvati dalle ANS/ASD interessate, indipendentemente dal metodo di trasmissione. Le informazioni Riservate saranno trasmesse o accessibili elettronicamente ( ad esempio con collegamenti computerizzati punto a punto) attraverso una rete pubblica quale internet, utilizzando dispositivi commerciali di codifica accettati reciprocamente dalle rispettive autorita' nazionali. Tuttavia, le conversazioni telefoniche, le video conferenze o trasmissioni di facsimili contenenti informazioni Riservate possono essere non codificate nel caso in cui non sia disponibile un sistema approvato di codifica.
4. Disposizioni per le visite a cui si fa riferimento nell'Articolo 26.

A - Procedura per le visite

1. Tutto il personale in visita deve rispettare le normative di sicurezza della Parte ricevente. Qualsiasi informazione Classificata rilasciata o messa a disposizione dei visitatori sara' trattata come se fosse fornita alla Parte che invia il personale in visita e sara' protetta di conseguenza.
2. Le disposizioni previste nei presenti paragrafi si applicano ai contraenti ed ai rappresentanti militari o civili della Parte che necessitano di effettuare delle visite alle seguenti strutture: (a) un dipartimento o edificio governativo di un'altra Parte, oppure (b) le strutture di una societa' transnazionale o altra societa' per
la difesa, o dei loro subappaltatori, ubicate in una o piu'
Parti, e che richiedono di avere accesso alle informazioni
classificate Riservatissime e Segrete.

3. Queste visite sono soggette anche alle seguenti condizioni: (a) la visita deve avere uno scopo ufficiale pertinente alle
attivita' di difesa di una o piu' Parti, (b) la struttura da visitare dispone dell'adeguata Certificazione di
Sicurezza in base al disposto dell'Art. 22.

4. Prima dell'arrivo ad una delle Strutture evidenziate in precedenza, il Responsabile della Sicurezza della struttura che invia il personale in visita deve fornire conferma della Certificazione di Sicurezza Personale del visitatore direttamente alla Struttura ricevente, nel modulo riportato di seguito. A conferma della loro identita', il visitatore deve essere in possesso di una carta d'identita' o di un passaporto da presentare alle autorita' preposte alla sicurezza della Struttura da visitare.
5. Rientra nei compiti dei Responsabili della Sicurezza della Struttura d'invio: (a) garantire con le relative ANS/ASD che la Struttura della societa'
da visitare sia in possesso di un'apposita Certificazione di
Sicurezza per le Strutture, (b) accordarsi con i Responsabili della Sicurezza della Struttura
ricevente sulla necessita' della visita.

6. Il Responsabile della Sicurezza della Struttura da visitare deve garantire una registrazione di tutti i visitatori, compreso il nome, l'organizzazione che rappresentano, la data di scadenza della Certificazione di Sicurezza Personale, la data (e) della visita(e) e il nome(i) della persona(e) visitata(e). Tali registrazioni devono essere conservate per un periodo non inferiore ai cinque anni.
7. La ANS/ASD della Parte ricevente ha il diritto di richiedere alle proprie strutture da visitare di essere informata anticipatamente per visite superiori ai 21 giorni. La ANS/ASD puo' rilasciare l'approvazione, ma nel caso in cui sorga un problema di sicurezza si consultera' con la ASN/ASD del visitatore.
8. Anche le visite relative alle informazioni classificate Riservate saranno organizzate direttamente tra la Struttura che invia e la Struttura che riceve i visitatori.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone