Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER L'ANAGRAFE NAZIONALE BOVINA
ORDINANZA 19 giugno 2003
Certificazione da parte di ogni detentore della propria consistenza di stalla, registrata nell'Anagrafe nazionale bovina.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER L'ANAGRAFE NAZIONALE BOVINA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 concernente attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;
Visto il regolamento (CE) n. 132/99 della Commissione del 21 gennaio 1999 recante modifica del regolamento 2630/97 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini;
Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, in particolare il titolo I;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 recante modalita' per l'identificazione e la registrazione dei bovini;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, recanti disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo Umbro Toscano;
Visto il decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 gennaio 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario dell'11 dicembre 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di proroga del mandato commissariale del 7 aprile 2003;
Tenuto conto che, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2002, il detentore o il suo delegato sono pienamente responsabili sia della veridicita' che della tempestiva registrazione di tutti gli eventi inerenti ogni movimentazione di capi in entrata ed in uscita dall'azienda e che si rende necessario conseguire il definitivo e puntuale allineamento dei contenuti informativi registrati nella Banca dati nazionale dell'anagrafe bovina con l'effettiva consistenza degli allevamenti stessi;
Considerato che con accordo sottoscritto il 15 maggio 2002 da tutte le parti rappresentate nel Comitato di cui all'art. 15 del decreto ministeriale 31 gennaio 2002 e' stato stabilito un preciso e condiviso calendario operativo che prevedeva l'allineamento della consistenza di stalla nella BDN entro il 31 ottobre 2002;
Tenuto conto che l'attuazione di tale accordo ha fatto riscontrare difficolta' operative tali che tuttora non risulta totalmente conseguito il predetto allineamento dei dati;
Considerato che gli interventi tecnico-organizzativi promossi e posti in essere consentono oggi di eseguire le operazioni di allineamento con le modalita' previste dal citato decreto ministeriale 31 gennaio 2002;

Ordina:

Art. 1.

Certificazione della consistenza delle BDN con la situazione
di stalla - Adempimenti dei produttori

1. Al fine di garantire, l'allineamento dell'Anagrafe nazionale bovina con le effettive situazioni di stalla cosi' come riportate da ogni allevamento nell'apposito registro tenuto secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, a partire dal 15 luglio e sino al 15 novembre 2003, ogni detentore di animali della specie bovina, comprese le specie Bison bison e Bubalus bubalus, riscontra la situazione dell'allevamento di competenza in collegamento con la Banca dati nazionale, ed effettua gli aggiornamenti, secondo le modalita' previste dal manuale operativo approvato con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 giugno 2002, e successive modificazioni e integrazioni, degli eventi per i quali non risulti ancora eseguita la registrazione informatica nella Banca dati nazionale.
2. L'attivita' di riscontro effettuata ai sensi di quanto disposto dal comma 1 puo' essere eseguita anche per il tramite dell'assistenza degli organismi di cui all'art. 14 del decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 gennaio 2002.
3. A conclusione dell'attivita' di riscontro, ogni detentore di animali notifica alla Banca dati nazionale l'avvenuta certilicazione della piena rispondenza tra quanto riportato nell'apposito registro aziendale ed il contenuto informativo registrato nell'Anagrafe nazionale bovina; secondo modalita' che il detentore trovera' pubblicate sullo stesso portale di gestione della Banca dati nazionale.
4. Le registrazioni nella Banca dati nazionale effettuate ai sensi del comma 1 non costituiscono inadempimento in relazione agli obblighi ed ai termini fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 e del citato decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 gennaio 2002.
5. L'esecuzione delle registrazioni in Banca dati nazionale non esclude la responsabilita' dei detentori in ordine al rispetto dei termini, stabiliti dai citati decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 e decreto 31 gennaio 2002, per la notifica amministrativa degli eventi cui le registrazioni si riferiscono.
6. Le modalita' operative previste nel presente articolo consentono la piena attuazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 2, e devono pertanto essere seguite a regime dai soggetti cui competono obblighi di comunicazione di eventi alla Banca dati nazionale dell'anagrafe bovina.
 
Art. 2.

Monitoraggio dell'attivita' di certificazione della consistenza
delle BDN con la situazione di stalla

1. Per l'intero periodo di attuazione dell'ordinanza, e' istituito un comitato tecnico di supporto all'attivita' commissariale per il monitoraggio dell'attivita' di riscontro e certificazione composto dai membri facenti parte del Comitato tecnico di coordinamento istituito ai sensi dell'art. 15 del decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali 31 gennaio 2002, allargato ai rappresentanti degli organismi di cui all'art. 14 del gia' citato decreto del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali.
2. Il comitato di cui al comma 1:
a) relaziona, almeno su base mensile, sull'andamento dell'attivita' di certificazione della consistenza delle BDN con la situazione di stalla;
b) sulla base delle risultanze acquisite dagli elaborati predisposti dal Centro servizi nazionale, predispone le eventuali azioni integrative da adottarsi con le medesime modalita' di emanazione della presente ordinanza.
 
Art. 3.

Disposizioni finali

1. Al termine del periodo previsto per l'esecuzione dell'attivita' di certificazione della consistenza delle BDN con la situazione di stalla, saranno attivati specifici controlli aziendali da parte dei servizi veterinari delle aziende unita' sanitarie locali volti ad accertare l'effettiva esistenza e consistenza delle aziende, nonche' l'avvenuta certificazione della piena rispondenza tra la consistenza di stalla riportata nell'apposito registro aziendale ed il contenuto informativo riscontrato nell'Anagrafe nazionale bovina e la conseguente applicabilita' di quanto previsto dal sistema sanzionatorio vigente.
2. I controlli in oggetto riguardano anche le aziende per le quali non risulti notificata alla Banca dati nazionale l'avvenuta certificazione della reale consistenza di stalla.
Roma, 19 giugno 2003
Il commissario straordinario: Cursi
 
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