Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 3 giugno 2003
Utilizzo dello stanziamento di Euro 10.329.137,98 (lire venti miliardi), di cui alla legge n. 266/1999, per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia.

IL VICE MINISTRO

Visto l'art. 8, della legge 28 luglio 1999, n. 266, recante «Utilizzo nel triennio 1999-2001 delle giacenze sul Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49» ed in particolare il comma 1, lettera c);
Visto l'art. 1 del decreto ministeriale n. 34786 del 3 maggio 2000 con cui si istituisce nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, nell'ambito del «Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attivita' produttive» ora «Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione», il capitolo 7450 per «Somme da destinare a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed, in particolare, l'art. 12, secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «disposizioni in materia di commercio estero», ed in particolare l'art. 25 dello stesso a norma del quale dal l° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo viene attribuita alla Simest S.p.a.;
Visto l'art. 20 dello stesso decreto legislativo n. 143/1998 che introduce modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione della partecipazione della Simest S.p.a. a societa' ed imprese all'estero;
Visto l'art. 2, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nel quale si prevede che alle operazioni poste in essere dalla Finest S.p.a. possa partecipare, per quote aggiuntive, la Simest S.p.a., essendo in tal caso elevato il limite del finanziamento complessivo al 40% del capitale sociale dell'impresa estera;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della Simest, con cui e' stata valutata positivamente la proposta avanzata dal Ministero del commercio con l'estero di affidare alla societa' la gestione di un Fondo per sostenere gli investimenti delle Piccole e medie imprese italiane nella Repubblica Federale Jugoslava;
Visto il regolamento UE n. 2488 del 10 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 14 novembre 2000, con cui si limita l'embargo economico e finanziario nei confronti della Repubblica Federale Jugoslava;
Visto l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto del quale il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a costituire, ai sensi e per le finalita' di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal C.I.P.E., tra le altre, per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nella Repubblica Federale di Jugoslavia, nonche' il decreto ministeriale n. 392 del 4 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2003;
Vista la delibera del C.I.P.E. del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2003, che ha modificato la delibera n. 149/2000 per estendere all'Albania, alla Bosnia ed alla Macedonia il sostegno agli investimenti delle piccole e medie imprese italiane;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001 concernente l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle attivita' produttive on. Adolfo Urso, a seguito della delega di particolari funzioni conferitagli dal Ministro con decreto 2 ottobre 2001, a norma dell'art. 10, comma 3, della legge n. 400/1988;
Ritenuta la necessita' di riconsiderare le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 31 gennaio 2001 e nel decreto n. 293 del 19 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intendono per:
Fondo: il fondo rotativo pari a Euro 10.329.137,98 (Lire 20 miliardi) attribuiti, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 34786 del 3 maggio 2000, al Ministero del commercio con l'estero (cap. 7450 - Servizio coordinamento strumenti e studi per l'internazionalizzazione delle imprese) e trasferiti alla Simest S.p.a., con il decreto ministeriale 31 gennaio 2001 per le finalita' qui stabilite;
Soggetti destinatari e investimento: piccole e medie imprese italiane che acquisiscono capitale di rischio in societa' miste costituite o da costituire nella Repubblica Federale Jugoslava (ora Stato di Serbia e Montenegro), in Albania, in Bosnia e in Macedonia;
Piccole e medie imprese (PMI): imprese, di ogni settore produttivo, che rientrano nei parametri di cui all'Allegato l del regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee legge n. 10/33 del 13 gennaio 2001);
Intervento: acquisizione da parte della Simest S.p.a., a valere sul fondo rotativo, in nome e per conto del Ministero, Dipartimento per l'internazionalizzazione, fino al ventiquattro per cento del capitale di rischio dell'investimento e per un importo non superiore ad Euro 500.000;
Intervento Simest S.p.a.: acquisizione, da parte di Simest S.p.a., in nome e per conto proprio, in conformita' a quanto previsto dalla legge n. 100/1990 e successive modificazioni, di quote di capitale dell'Investimento;
Intervento Finest S.p.a.: acquisizione, da parte di Finest S.p.a., in nome e per conto proprio, in conformita' a quanto previsto dalla legge n. 19/1991 e successive modificazioni, di quote di capitale dell'Investimento;
Comitato: il Comitato di indirizzo e rendicontazione di cui al successivo art. 5;
Ministero: Ministero delle attivita' produttive;
Soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, cui e' stata attribuita la gestione degli interventi agevolativi finanziati con le disponibilita' dei fondi presso di essa trasferiti, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
 
Art. 2.

Fondo rotativo

1. La somma di Euro 10.329.137,98 (lire 20 miliardi), che costituisce il fondo rotativo, e' a disposizione del soggetto gestore, affinche' la impieghi per gli interventi.
2. Affluiscono al fondo rotativo tutti i proventi derivanti dagli impieghi della somna di cui al comma precedente e le somme derivanti dalla cessione delle partecipazioni, secondo quanto previsto dall'art. 7.
 
Art. 3.

Finalita' e campo di applicazione

1. L'intervento realizzato con il fondo rotativo di cui all'articolo precedente e' aggiuntivo rispetto all'intervento Simest S.p.a. e/o Finest S.p.a.
2. L'intervento sommato a quello Simest S.p.a. e/o Finest S.p.a. non puo' essere superiore alla quota dell'investimento complessivo che fa capo ai soci italiani.
 
Art. 4.

Richieste di intervento

1. Le richieste di intervento devono essere presentate alla Simest, che le istruisce, e devono contenere la dichiarazione di piena conoscenza del funzionamento del fondo.
2. Entro trenta giorni dalla data delle delibere del Consiglio di amministrazione della Simest S.p.a. e/o della Finest S.p.a. sugli interventi di loro competenza, ovvero, se queste sono state gia' adottate, entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di intervento, la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato, che le esaminera' alla prima riunione utile.
 
Art. 5.

Comitato di indirizzo e rendicontazione

E' costituito, presso il Ministero, un Comitato di indirizzo e rendicontazione la cui composizione ed i cui compiti saranno regolati con successivo apposito decreto. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto restano operativi i decreti del 31 gennaio 2001 e del 19 aprile 2001, citati nelle premesse.
 
Art. 6.

Modalita' di acquisizione, gestione e cessione
delle partecipazioni

1. Il prezzo di cessione delle partecipazioni relative all'intervento, entro otto anni dall'acquisizione, e' determinato con gli stessi criteri generali relativi alle cessioni delle partecipazioni effettuate ai sensi della legge n. 100/1990.
2. Alle societa' destinatarie non possono essere richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di riacquisto.
3. In considerazione del carattere essenzialmente promozionale del fondo rotativo, il Comitato, fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, puo' adottare strumenti contrattuali di contenuto simile a quello che caratterizza l'intervento Simest S.p.a. Tuttavia, qualora sulle azioni o sulle quote deliberi la costituzione di diritti di usufrutto o diritti analoghi, il rendimento convenuto non puo' essere inferiore al tasso di riferimento.
 
Art. 7.

Competenze del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore, oltre a curare la massima diffusione dei contenuti del presente decreto e delle direttive del Comitato, anche con mezzi mediatici provvede all'istruttoria delle domande di intervento ed effettua, in nome e per conto del Ministero, tutte le operazioni necessarie per realizzare quanto previsto dal precedente art. 3.
2. Predispone il rendiconto annuale del fondo rotativo, di cui tiene la contabilita'.
 
Art. 8.

Rapporti Ministero - Simest

1. I rapporti fra il Ministero e il soggetto gestore sono regolati da atto aggiuntivo alla convenzione in data 17 dicembre 2002 e successive integrazioni.
2. I corrispettivi del soggetto gestore, determinati in base agli standard internazionali sono a carico del fondo rotativo.
 
Art. 9.

Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 3 giugno 2003
Il Vice Ministro: Urso
 
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