Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2003
Interventi urgenti relativi all'attraversamento della citta' di Villa San Giovanni da parte di mezzi pesanti. (Ordinanza n. 3296).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEl MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nella citta' di Villa San Giovanni, in relazione all'attraversamento del contesto urbano da parte di mezzi pesanti;
Visto l'accordo di programma stipulato, in data 19 dicembre 1989, tra il Ministro dei trasporti, della Marina mercantile, e l'amministratore straordinario dell'Ente «Ferrovie dello Stato» ed i sindaci dei comuni di Messina, di Reggio Calabria e di Villa San Giovanni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 gennaio 1990;
Considerata la particolare posizione geografica del comune di Villa San Giovanni, che ne fa luogo di snodo dell'intero sistema di comunicazioni da e per la Sicilia, che si sviluppa lungo una unica arteria cittadina;
Considerato che le condizioni di traffico nella citta' di Villa San Giovanni, a causa dell'intenso transito di mezzi pesanti provenienti o diretti verso il continente, incidono gravemente sulla sicurezza della collettivita' locale, causando nocumento alla qualita' della vita dei cittadini e problemi di ordine pubblico;
Ravvisata la necessita' di procedere alla bonifica dell'intera area del centro cittadino e portuale, pregiudicata dal continuo passaggio degli autoveicoli;
Ritenuto, altresi', necessario provvedere a realizzare vie alternative di traffico in transito da e per il continente;
Ritenuto, inoltre, indispensabile che la realizzazione delle opere di cui sopra non interferisca con le capacita' operative di imbarco verso le navi ferroviarie, il cui accesso deve, quindi, essere garantito per tutta la durata dei lavori stessi;
Ferme le iniziative del comune di Villa San Giovanni in ordine alle attivita' di progettazione degli approdi a sud da porre in essere ai fini del completamento funzionale degli interventi diretti al superamento della situazione emergenziale di cui sopra, e che potranno essere oggetto, in presenza delle condizioni necessarie, di successiva ordinanza di protezione civile;
Ritenuto che la situazione richiede, pertanto, l'adozione di misure straordinarie idonee a realizzare, nel contesto cittadino, le condizioni per il rapido superamento dell'emergenza, nel rispetto degli obiettivi di cui al sopracitato accordo di programma;
Sentite le societa' Rete ferroviaria italiana S.p.a. ed Ente nazionale per le strade nella riunione tenutasi presso il Dipartimento della protezione civile, in data 14 marzo 2003;
Considerato l'accordo intervenuto, in data 22 maggio 2003, tra la societa' Rete ferroviaria italiana S.p.a., e le societa': Travel tickets S.r.l., Caronte S.p.a. e Tourist ferry boat S.p.a., avente ad oggetto il regolamento per la gestione dei flussi di traffico, a Villa San Giovanni, durante l'esecuzione dei lavori per il collegamento diretto del piazzale A.N.A.S. con l'invasatura «O» della Rete ferroviaria italiana e gli imbarcaderi dove operano Caronte S.p.a. e Tourist ferry boat S.p.a.;
D'intesa con la regione Calabria;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Il prefetto di Reggio Calabria e' nominato commissario delegato per l'attuazione delle opere e degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza nella citta' di Villa San Giovanni, in relazione ai gravissimi problemi di traffico determinati dall'attraversamento del centro cittadino da parte di mezzi pesanti.
2. Il commissario delegato provvede all'attuazione dei seguenti interventi:
a) progettazione e realizzazione del polmone di stoccaggio a monte;
b) ampliamento del sottopasso della Rete ferroviaria italiana;
c) copertura del torrente Solaro da via Zanotti Bianco fino al fascio binario;
d) quarta corsia della bretella autostradale e del molo sottoflutto di protezione approdi;
e) strumentazioni per la rilevazione dei livelli d'inquinamento.
3. Il commissario delegato dispone, inoltre, interventi diretti al recupero ed al miglioramento dell'area del centro cittadino e portuale.
4. Il commissario delegato provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza sentite le societa' Rete ferroviaria italiana S.p.a. ed Ente nazionale per le strade, interessate alle opere che insistono su siti di loro pertinenza.
5. A tal fine, tenuto conto della situazione di eccezionale urgenza, il commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare progettazioni gia' predisposte o approvate, da amministrazioni ed enti pubblici.
 
Art. 2.
1. Per l'espletamento dell'attivita' tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi cui all'art. 1, il commissario delegato si avvale del supporto degli uffici della regione, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni interessate, senza alcun onere a carico della gestione commissariale.
2. Il commissario delegato, ai fini dell'approvazione dei progetti, indice, entro sette giorni dalla acquisizione della relativa disponibilita', una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alla conferenza, che deve comunque concludersi entro trenta giorni dall'indizione, sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, visti, nulla osta o assensi, anche per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale, sui progetti, affinche', una volta approvati, i lavori possano essere immediatamente appaltati.
3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 delibera anche nel caso di soggetti assenti, a maggioranza dei presenti, in deroga alle specifiche norme vigenti. Ogni eventuale dissenso deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche, anche alternative, indicazioni delle modifiche progettuali occorrenti ai fini dell'assenso. L'approvazione dei progetti costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori; tale approvazione e' adottata indipendentemente dall'espletamento delle procedure espropriative, che, se del caso, si svolgeranno con i termini di legge ridotti alla meta'.
4. In caso di motivato dissenso espresso dalla conferenza di servizi, la decisione e' rimessa al Consiglio dei Ministri.
5. Eventuali pareri, intese, concessioni, concerti, autorizzazioni, licenze, visti, nulla osta o assensi, che si dovessero rendere necessari in corso d'opera da parte di amministrazioni ed enti pubblici, dovranno essere rilasciati entro dieci giorni. Decorso tale termine, la richiesta si intendera' accolta in senso favorevole ai fini del completamento dell'opera.
6. Gli appalti necessari sono affidati, ove possibile ed opportuno, per lotti funzionali appartenenti alla medesima opera, anche a trattativa privata, mediante gara informale, alla quale devono essere invitati almeno cinque concorrenti. Tale limite puo' essere derogato nel caso in cui non sussistano a livello nazionale almeno cinque imprese in possesso della qualificazione per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.
7. Le aree demaniali e quelle appartenenti alla Rete ferroviaria italiana S.p.a. e all'Ente nazionale per le strade, necessarie alla esecuzione dell'intervento, sono concesse e consegnate entro quindici giorni dalla approvazione del progetto, su richiesta del commissario delegato.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione dei propri compiti, il commissario delegato coordina un comitato tecnico-amministrativo, da costituirsi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con funzioni di consulenza sulle questioni di carattere giuridico e tecnico, che provvede, altresi', all'esame dei progetti da attuare per il profilo della qualita' tecnica e della congruita' economica.
2. Il comitato di cui al precedente comma 1 e' composto, oltre che dal commissario delegato, dal sindaco del comune di Villa San Giovanni o da un suo delegato, da un avvocato dello Stato nominato dall'Avvocato generale dello Stato, su proposta dello stesso commissario, da un magistrato amministrativo, nominato dal commissario medesimo ed autorizzato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, da un esperto in materie giuridiche, nominato dal commissario stesso, dal rettore dell'Universita' degli studi Mediterranea o da un suo delegato, da un dirigente o funzionario tecnico del Ministero delle infrastrutture e trasporti, nonche' da un dirigente o funzionario tecnico della regione Calabria.
3. In relazione all'esame dei singoli progetti, il predetto comitato viene integrato con un rappresentante tecnico della Rete ferroviaria italiana S.p.a., un rappresentante tecnico dell'Ente nazionale per le strade ed un funzionario tecnico del comune di Villa San Giovanni.
4. Ai componenti del comitato di cui ai commi 2 e 3 e' corrisposta un'indennita' pari al 50% dello stipendio nella globalita' delle voci per professori universitari e tale compenso ha funzione indennitaria onnicomprensiva.
5. Al commissario delegato e' corrisposto un compenso pari al 30% della retribuzione complessiva mensile attribuita ai prefetti, con funzione indennitaria onnicomprensiva.
6. Il comitato puo' avvalersi, per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla presente ordinanza, di una struttura amministrativa appositamente costituita presso l'ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria, composta complessivamente da sei unita' di personale, di cui quattro unita' in servizio presso il suddetto ufficio, e due unita' di personale contrattualizzato, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4 della presente ordinanza. In favore del predetto personale e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di settanta ore mensili pro-capite, ovvero, qualora appartenente alla carriera prefettizia, di una indennita' pari al 30% della retribuzione di posizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubbiica 23 maggio 2001, n. 316.
7. Agli oneri relativi ai commi 4, 5 e 6, si provvede a carico dei fondi di cui all'art. 5 della presente ordinanza.
 
Art. 4.
1. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, e' autorizzata la deroga alle seguenti leggi ed ai relativi conseguenti regolamenti d'esecuzione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 16;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18;
legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1, 4, 7 e 14;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, articoli 35, 36;
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri sottoscritto il 16 febbraio 1999, art. 19;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 7 e 8;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies e 37-sexies, nonche' delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21-bis e 21-ter, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 42, 48, 49, 121, 182, 183, 184, 185, 186, 216, 217 e 218;
legge 10 ottobre 1990, n. 287, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
leggi regionali strettamente connesse all'attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza.
2. Alla data di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, e successive modifiche, le deroghe alle disposizioni di legge di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.
 
Art. 5.
1. Il commissario delegato provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, avvalendosi delle risorse finanziarie destinate alla esecuzione dell'accordo di programma citato nelle premesse.
2. Le risorse di cui al comma 1 saranno trasferite su apposita contabilita' speciale all'uopo istituita, intestata al commissario delegato - prefetto di Reggio Calabria, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367.
3. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attivita' di cui alla presente ordinanza con le modalita' previste dalla vigente legislazione in materia di contabilita' generale dello Stato.
 
Art. 6.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando le misure che si intendano adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attivita' si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso.
 
Art. 7.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal commissario delegato, e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza; pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilita' finanziarie del predetto Dipartimento.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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