Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 6 febbraio 2003 |
Aggiornamento per la riduzione del contributo all'arresto definitivo, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 3, lettera b) del Regolamento (CE) n. 2792/1999. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato alla pesca e all'acquacoltura
Visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali; Visto il regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo SFOP - Strumento finanziario di orientamento della pesca; Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca; Visto in particolare l'art. 10, paragrafo 3, lettera b) del suddetto regolamento che stabilisce i criteri di cumulo degli aiuti pubblici; Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2001, recante modalita' di attuazione della misura di arresto definitivo delle attivita' di pesca delle navi prevista dallo SFOP 2000/2006; Visto in particolare l'art. 6 del suddetto decreto che stabilisce i criteri di cumulabilita' degli aiuti pubblici; Vista la nota n. 40093 del 4 marzo 2002 con la quale la Commissione europea ha comunicato di aver riscontrato un errore nella versione italiana del regolamento (CE) n. 2792/1999 in ordine alla corretta applicazione del disposto del citato art. 10; Ritenuto opportuno applicare in maniera corretta le disposizioni del citato art. 10 e modificare conseguentemente l'art. 6 del citato decreto ministeriale 22 dicembre 2000; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, protocollo n. 36243/1162, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di stato on. Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;
Decreta:
Art. 1. 1. Il comma 1 dell'art. 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, citato in premessa, e' sostituito dal seguente: «1. in ordine al cumulo degli aiuti pubblici alla flotta peschereccia si applicano le seguenti disposizioni. L'entita' del premio determinato con le modalita' di cui all'art. 4 e' diminuito: a) di una parte dell'importo riscosso, in caso di aiuto per l'ammodernamento, calcolata pro rata temporis per il periodo vincolativo residuo; b) dell'intero aiuto per l'arresto temporaneo erogato ai sensi del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 e dell'art. 14 del regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio del 3 novembre 1998, nell'anno precedente l'ammissione al premio di arresto definitivo.». |
| Art. 2. 1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a tutte le istanze ammesse, a decorrere dal 1° gennaio 2000, al premio di arresto definitivo ai sensi del regolamento (CE) n. 2792/1999, del Consiglio, del 17 dicembre 1999. Il presente decreto registrato dagli organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 febbraio 2003 Il Sottosegretario di Stato delegato alla pesca e all'acquacoltura Scarpa Bonazza Buora
Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali foglio n. 278 |
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