Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 3 giugno 2003, n. 150 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 15 luglio 1999. |
| Art. 2 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3352): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e, ad interim, Ministro degli affari esteri, il 6 novembre 2002. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 dicembre 2002 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, e X. Esaminato dalla III commissione il 22 gennaio 2003 e l'11 febbraio 2003. Esaminato in aula il 10 marzo 2003 e approvato l'11 marzo 2003. Senato della Repubblica (atto n. 2094): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 marzo 2003, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 1° e 9 aprile 2003. Relazione scritta annunciata il 29 aprile 2003 (atto n. 2094/A - relatore sen. Fiorello Provera). Esaminato in aula ed approvato il 15 maggio 2003. |
| ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PARAGUAY SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay (qui di seguito denominati Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente.
e
riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 DEFINIZIONI
Ai fini del presente Accordo:
1. Per "investimento" si intende ogni bene investito da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' con le leggi e con regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta. Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente:
a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto reale, purche' siano relativi ad un investimento, compresi i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi: b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere; c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonche' i redditi reinvestiti e gli utili di capitale: d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, ditta e avviamento; e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali; f) ogni incremento del valore dell'investimento originario.
Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua sostanza. 2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra. 3. Per "persona fisica" si intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza o la nazionalita' di una o dell'altra Parte Contraente. 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta, come istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno. 5. Per "introiti" si intendono gli ammontari derivanti da un investimento, ivi compresi, in particolare, ma non esclusivamente, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici e spettanze diverse. 6. Per "territorio" si intende:
a) Per la Repubblica Italiana, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranita' od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione. b) Per la Repubblica del Paraguay, il territorio dello stato sul quale lo stesso ha sovranita' od esercita, secondo il diritto internazionale, diritti di giurisdizione.
7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte (o le sue Agenzie o Rappresentanze) ed un investitore dell'altra Parte concernente un investimento. 8. Per "diritto d'accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con la legislazione vigente.
Articolo 2 FINALITA'
Il presente Accordo sara' applicato agli investimenti effettuati nel territorio di una delle Parti Contraenti da investitori dell'altra Parte Contraente prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo non sara' applicato a controversie, reclami o disaccordi che hanno avuto origine precedentemente alla sua entrata in vigore.
Articolo 3 PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio. 2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 4.1. 3. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le societa' e imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori. 4. Ciascuna Parte Contraente manterra', nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore. 5. La Parte Contraente che abbia ammesso un investimento nel proprio territorio, concedera' i permessi necessari all'attuazione di detto investimento, includendo l'esecuzione di contratti di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogni Parte Contraente facilitera', quando sia richiesto, i permessi necessari per le attivita' del personale direttivo, di consulenti o di altre persone qualificate di nazionalita' straniera.
Articolo 4 TRATTAMENTO NAZIONALE E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA
1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o di quelli di Stati Terzi. 2. Nel caso in cui, in base alla legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero agli impegni internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, risultasse un quadro giuridico grazie al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente dovesse essere concesso un trattamento piu' favorevole di quello previsto nel presente Accordo, agli investitori della Parte Contraente in causa si applichera' il trattamento riservato agli investitori di tali altre Parti, anche per i rapporti in corso rispettando in ogni caso quanto stabilito nell'Art. 3 paragrafo 2. 3. Tutte le attivita' di beni e servizi nonche' le operazioni connesse all'investimento godranno, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle analoghe attivita' ed operazioni di cittadini residenti o di investitori di ogni altro Paese Terzo. 4. Le disposizioni di cui ai punti 1, 2, e 3, del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad una Unione Doganale od Economica, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad Accordi regionali o sub-regionali, ad un Accordo economico multilaterale internazionale ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.
Articolo 5 RISARCIMENTO PER DANNI O PERDITE
Gli investitori di una delle Parti Contraenti che subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altre forme di conflitto armato, rivoluzioni, stati di emergenza nazionale, ribellioni, insurrezioni o rivolte nel territorio della predetta Parte Contraente, riceveranno, per quanto riguarda la restituzione, compensazione o altra forma di risarcimento, un trattamento non meno favorevole di quello riconosciuto ai propri investitori o agli investitori di Paesi Terzi.
Articolo 6 NAZIONALIZZAZIONE O ESPROPRIO
1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprieta', possesso, controllo e godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla legislazione in vigore. 2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto" direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici, interesse sociale, o per motivi di interesse nazionale, contro giusto, adeguato, immediato ed opportuno risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' a tutte le disposizioni e procedure di legge. 3. Il giusto risarcimento sara' equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica. Qualora vi siano difficolta' nel determinare il giusto valore di mercato, esso sara' determinato secondo gli standard di valutazione internazionalmente riconosciuti. Il risarcimento sara' calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile nel giorno in cui la decisione di nazionalizzare od espropriare e' stata annunciata o resa pubblica. Il risarcimento comprendera', qualora spettanti, gli interessi sulla base del tasso LIBOR, a partire dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data di pagamento. 4. Nel caso in cui oggetto dell'esproprio sia una joint-ventures costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, l'indennizzo che verra' pagato all'investitore dell'altra Parte Contraente sara' calcolato tenendo conto della quota di detto investitore nella joint-ventures, in conformita' con i suoi documenti fondamentali. 5. Ogni investitore di qualsiasi Parte Contraente che asserisca che tutto o parte del proprio investimento e' stato espropriato, avra' diritto all'immediato esame del suo caso da parte delle autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente. 6. Se, dopo l'espropriazione, l'investimento in questione non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, a quel fine, il precedente proprietario, ovvero gli aventi causa potranno riacquistarlo al prezzo di mercato.
Articolo 7 TRASFERIMENTO DI CAPITALI, PROFITTI, RETRIBUZIONI E PROCEDURE
1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile, senza indebito ritardo, quanto segue:
a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento di investimenti; b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili; c) proventi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totali o parziali di un investimento; d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi; e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti; f) i pagamenti previsti agli Articoli 5 e 6.
2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo Stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora piu' favorevole. 3. I trasferimenti di cui al paragrafo 1 verranno effettuati senza indebito ritardo, ed in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Articolo 6, punto 3, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio. 4. Gli obblighi di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge detta Parte Contraente sul territorio della quale e' stato effettuato l'investimento.
Articolo 8 SURROGA
Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscera' la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale surroga, verranno applicate le disposizioni dell'articolo precedente.
Articolo 9 COMPOSIZIONE DI CONTROVERSIE TRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI
1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito all'applicazione e all'interpretazione del presente Accordo saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole. 2. Nel caso in cui l'investitore ed un'entita' di una delle Parti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applichera' la procedura in esso prevista. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore, interessato potra', a sua scelta, sottoporle: a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' con il regolamento arbitrate dalla Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), e la Parte Contraente che riceve l'investimento si impegna ad accettare il rinvio a detto arbitrato; c) al Centro internazionale per la composizione delle controversie (I.C.S.I.D.) relative agli investimenti per l'applicazione delle procedure arbitrati di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non a non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito. L'opzione per una di queste procedure sara' definitiva ed irreversibile.
4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso nonche' tali procedure non siano concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrate o alla sentenza di altro Tribunale entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza.
Articolo 10 COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI
1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica. 2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, esse verranno, su iniziativa di una delle Parti Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrate ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente nominera' un membro del Tribunale, il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti. 4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese potra' richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verra' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verra' invitato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.
Articolo 11 RELAZIONI FRA GOVERNI
Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.
Articolo 12 APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI VARIE
1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni piu' favorevoli. 2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero altre disposizioni o specifici contratti, ovvero autorizzazioni o accordi investimento, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole.
Articolo 13 ENTRATA IN VIGORE, DURATA E SCADENZA
1. Il presente Accordo entrera' in vigore 30 giorni dopo la data di ricezione della seconda notifica con cui le due Parti Contraenti si saranno notificato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali. 2. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data di entrata in vigore e sara' prorogabile automaticamente per periodi di 5 anni fino a che una delle Parti Contraenti lo denunci per iscritto nel qual caso cessera' di avere effetto un anno dopo la data della nota di denuncia. 3. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza di cui al presente Accordo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalla data predetta.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Roma il giorno 15 luglio millenovecentonovantanove, in due esemplari, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PATRIZIA TOIA Sottosegretario agli Affari Esteri PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PARAGUAY CARLOS MATEO BALMELLI Viceministro agli Affari Esteri PROTOCOLLO
All'atto della firma dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Paraguay sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti, le Parti Contraenti hanno altresi' concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.
1. Disposizioni generali Il presente Accordo e tutte le sue clausole relative agli "Investimenti" si applicano altresi' alle seguenti attivita' connesse agli investimenti, purche' effettuate in conformita' alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio essi sono effettuati: organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e disponibilita' di societa', filiali, agenzie, uffici, fabbriche o altre strutture per la gestione degli affari; stipula, conclusione ed esecuzione di contratti: acquisizione, utilizzo, protezione e disponibilita' di proprieta' di qualunque tipo ivi inclusi la proprieta' intellettuale; assunzione di prestiti; acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie e di altri titoli acquisto di valuta per importazioni. Le "attivita' connesse" comprendono altresi' inter alia: I) i proventi derivanti da registrazioni, licenze, permessi e altri benestare necessari per lo svolgimento di attivita' commerciali che dovranno in ogni caso essere rilasciati sollecitamente secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti; II) accesso a istituti finanziari in qualunque valuta, ed a mercati di crediti e valutati: III) accesso a fondi conservati in istituti finanziari: IV) importazione ed installazione o l'eventuale esportazione di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attivita' V) la diffusione di informazioni commerciali; VI) lo svolgimento di indagini di mercato; VII) la nomina di rappresentanti commerciali, ivi compresi agenti, consulenti e distributori (cioe' mediatori nella distribuzione di merci non da loro stessi prodotte), il loro servizio in tali qualita', e la loro partecipazione a fiere commerciali ed altre manifestazioni promozionali; VIII) la commercializzazione di beni e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e di marketing interni o pubblicita' e contatti diretti con individui e compagnie; IX) pagamenti per beni e servizi in valuta locale; e X) servizi di leasing resi nel o verso il territorio delle Parti Contraenti.
2. Con riferimento all'art. 6 Per quel che riguarda la Repubblica del Paraguay, la Costituzione Nazionale stabilisce il pagamento anticipato degli indennizzi per l'espropriazione, tranne nel caso di espropriazione di latifondi improduttivi destinati alla riforma agraria; in quel caso la procedura e le scadenze del pagamento saranno stabilite per legge e gli interessi decorreranno, al tasso LIBOR standard, dalla scadenza del pagamento stabilito dalla relativa Legge.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO a Roma il giorno 15 luglio millenovecentonovantanove, in due esemplari, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PATRIZIA TOIA Sottosegretario agli Affari Esteri PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PARAGUAY CARLOS MATEO BALMELLI Viceministro agli Affari Esteri |
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