Gazzetta n. 148 del 28 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 giugno 2003
Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, periodo luglio-settembre 2003.

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
del Dipartimento del Tesoro

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;
Visto il proprio decreto del 16 settembre 2002, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;
Visto da ultimo il proprio decreto del 25 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2003 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 2003-31 marzo 2003 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003);
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 [ ..... ] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) [ ..... ] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;
Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° gennaio 2003-31 marzo 2003 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;
Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalita' indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;
Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo;
Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilita' del vertice amministrativo;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 2003-31 marzo 2003, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato A).
2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento e' riportata separatamente in nota alla tabella.
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2003.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2003, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della meta'.
 
Art. 3.
1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato A).
2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.
3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° aprile 2003-30 giugno 2003 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2002.
4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento e' mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 giugno 2003
Il capo della direzione V: Maresca
 
Allegato A
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI
AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

Medie aritmetiche dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli intermediari finanziari non bancari, corrette per la variazione del valore medio della misura sostitutiva del tasso ufficiale di sconto periodo di riferimento della rilevazione: 1° gennaio - 31 marzo 2003 applicazione dal 1° luglio fino al 30 settembre 2003.

----> Vedere Allegato a pag. 22 della G.U. <----

Nota metodologica.
La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2002, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.
La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa e' condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie e' data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtu' di provvedimenti legislativi).
Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse e' adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.
La commissione di massimo scoperto non e' compresa nel calcolo del tasso ed e' oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.
La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.
I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosita' degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.
La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che e' stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - e' composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.
Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneita' delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.
Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo e' contenuto.
I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosita' delle operazioni. Per tenere conto di tali specificita', alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.
Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75000,00 euro.
Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.
Dopo aver aumentato i tassi della meta', cosi' come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.
Con l'ultima modifica delle istruzioni per la rilevazione del tasso globale medio e' stata chiesta la separata evidenza, nell'ambito del credito finalizzato, delle operazioni di credito revolving e con utilizzo di carte di credito. Per queste operazioni e' mutata la metodologia di calcolo del tasso, che si basa ora su tutti i rapporti che hanno registrato una movimentazione nel corso del trimestre. L'operazione di aggregazione tra credito revolving e credito finalizzato ha comportato una riduzione, di entita' contenuta, del solo tasso sulle operazioni rientranti nella classe di importo fino a 1.500 euro. L'osservazione dei dati ha messo in luce una omogeneita' delle condizioni praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari. Rilevazione degli interessi di mora.
La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione e' stato interessato un campione di banche e di societa' finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.
In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operaziom m essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media e' stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.
 
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