Gazzetta n. 149 del 30 giugno 2003 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151
Modifiche ed integrazioni al codice della strada.

Art. 03 (1)
(( Modifiche alle disposizioni sanzionatorie in materia
di competizioni non autorizzate in velocita' ))


(( 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 9, il comma 8-bis e' abrogato; b) dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
"Art. 9-bis. (Organizzazione di competizioni non autorizzate in
velocita' con veicoli a motore e partecipazione alle gare). - 1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione
sportiva in velocita' con veicoli a motore senza esserne
autorizzato ai sensi dell'articolo 9 e' punito con la reclusione
da uno a tre anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La
stessa pena si applica a chiunque prende parte alla competizione
non autorizzata.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la
morte di una o piu' persone, si applica la pena della reclusione
da sei a dodici anni; se ne deriva una lesione personale la pena
e' della reclusione da tre a sei anni.
3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad un anno
se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o al fine di
esercitare o di consentire scommesse clandestine, ovvero se alla
competizione partecipano minori di anni diciotto.
4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di cui al comma 1 e'
punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da
euro 5.000 a euro 25.000.
5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla
competizione, all'accertamento del reato consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a
tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La
patente e' sempre revocata se dallo svolgimento della competizione
sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di
una o piu' persone. Con la sentenza di condanna e' sempre disposta
la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a
persona estranea al reato, e che questa non li abbia affidati a
questo scopo.
6. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato
divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
Art. 9-ter. (Divieto di gareggiare in velocita' con veicoli a
motore). - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis,
chiunque gareggia in velocita' con veicoli a motore e' punito con
la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000
a euro 20.000.
2. Se dallo svolgimento della competizione deriva, comunque, la
morte di una o piu' persone, si applica la pena della reclusione
da sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena e'
della reclusione da due a cinque anni.
3. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre
revocata se dallo svolgimento della competizione sono derivate
lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o piu'
persone. Con la sentenza di condanna e' sempre disposta la
confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a
persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a
questo scopo"; c) al comma 4 dell'articolo 79 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La misura della sanzione e' da euro 1.000 a euro 10.000
se il veicolo e' utilizzato nelle competizioni previste dagli
articoli 9-bis e 9-ter"; d) al comma 9, primo periodo, dell'articolo 141, sono premesse le
parole: "Salvo quanto previsto dagli articoli 9-bis e 9-ter,"; il
secondo e il terzo periodo del medesimo comma 9 sono soppressi".
))
 
Art. 01 (1)
(( Modifiche alle disposizioni generali ))

(( 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:
"F-bis. Itinerari ciclopedonali"; b) al comma 3, dopo la lettera F, e' aggiunta la seguente:
"F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana,
extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza
pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca
a tutela dell'utenza debole della strada".
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, il numero 2) e' sostituito dal seguente:
"2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli,
salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al
servizio di persone con limitate o impedite capacita' motorie,
nonche' eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi
ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati ai
velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre,
attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla
circolazione su aree pedonali"; b) al comma 1, dopo il numero 34), e' inserito il seguente:
"34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimita'
di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del
trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalita'"; c) al comma 1, dopo il numero 53), e' inserito il seguente:
"53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in
carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela
particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle
strade. ))
 
Art. 02 (1)
(( Disposizioni per la disciplina del
traffico nei centri abitati ))


(( 1. Al comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10".
2. Dopo il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: "15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 a euro 2.620. Se nell'attivita' sono impiegati minori la somma e' raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI". ))
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni integrative e correttive del Nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di integrare le norme del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, in vista della sua entrata in vigore, con l'obiettivo di pervenire ad un piu' elevato livello di sicurezza gia' nei prossimi esodi estivi caratterizzati da un massiccio incremento della circolazione nelle strade;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei
servizi di polizia stradale, le norme per la costruzione
delle strade e le norme di equipaggiamento dei veicoli

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) ai Corpi e ai
servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di
competenza e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi
gli accordi tra gli enti locali;"; b) dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: "f-bis) al Corpo di
polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in
relazione ai compiti di istituto.".
2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: "solo per le strade esistenti" sono sostituite dalle
seguenti: "solo per specifiche situazioni"; b) le parole: "l'adeguamento" sono sostituite dalle seguenti: "il
rispetto".
3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonche' classificati per uso speciale o per trasporti specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresi' essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.".
 
Art. 2
Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 8 nel primo periodo la parola: "motocarrozzetta" e'
sostituita dalle seguenti: "tricicli, quadricicli"; il secondo e
il terzo periodo sono soppressi; b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:
"8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a
mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di
categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla
conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con
specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica
locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a
norma dell'articolo 119, comma 10, lettera c).".
2. Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.".
3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla
guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di
potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle
speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali e'
richiesto il certificato di idoneita' alla guida di cui
all'articolo 116."; b) al comma 3 le parole: "Chiunque, munito di patente di categoria B,
C o D guida un autoveicolo" sono sostituite dalle seguenti:
"Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida
di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza
massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo".
4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 nel primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 116,
comma 8," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo
116, commi 8 e 8-bis,"; b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese
non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validita'
della patente e' altresi' confermata, tranne per i casi previsti
nell'articolo 119, commi 2-bis e 4, dalle Autorita'
diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che
rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei
requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle
ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente sostitutiva
del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di
permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in
Italia, il cittadino dovra' confermare la patente ai sensi del
comma 5."; c) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal
seguente: "Alla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.".
5. Il comma 4 dell'articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 e' atto definitivo.".
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, e' ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato.".
7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato
estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani
residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti
all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in
Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano,
comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono
immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste
dall'articolo 93, a condizione che al momento
dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale
presso una persona fisica residente in Italia."; b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione
accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente
all'accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai
sensi dell'articolo 93.".
 
Art. 3
Modifiche alle norme di comportamento

1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 11 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle
seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20"; b) al comma 12 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 137,55 a euro 550,20" sono sostituite dalle
seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 270,90 a euro 1.083,60".
2. Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20".
3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle
seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20"; b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di
due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due
volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.".
4. All'articolo 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 15 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite dalle
seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 68,25 a euro 275,10"; b) al comma 15, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Quando lo
stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una
delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte,
all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI."; c) al comma 16, nel primo periodo, le parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20"; d) al comma 16, nel secondo periodo, le parole: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro
550,20" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro
1.083,60"; e) al comma 16 il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Dalle
violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma
14, la sospensione della patente e' da due a sei mesi. Se le
violazioni sono commesse da un conducente in possesso della
patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa
e' da tre a sei mesi.".
5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
"h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i
dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza
e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore
e laterale;"; b) al comma 1 la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
"p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a
luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare
particolari categorie di veicoli;"; c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:
"p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso
l'avanti destinato a rendere piu' facilmente visibile un veicolo
durante la circolazione diurna;
p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione
supplementare a quella parte della strada situata in prossimita'
dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso e'
in procinto di curvare;
p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione
destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che puo'
essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante
modificazione della distribuzione luminosa del proiettore
anabbagliante;
p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il
dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli
autoveicoli di cui all'articolo 177;
p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o
arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli
eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalita', sui
mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso,
sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani,
per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle
macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in
servizio di scorta tecnica.".
6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a
motore e' obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei
proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa
e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i
motocicli e' obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei
centri abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma
1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne e' dotato,
possono essere utilizzate le luci di marcia diurna."; b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono soppressi.
7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo
sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di
caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa
visibilita', durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli
trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci
della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a
tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i
proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i
proiettori di profondita' possono essere utilizzati fuori dei
centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia
insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della
marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere
usati i proiettori anabbaglianti."; b) al comma 2 nel terzo periodo le parole: "nei casi indicati
dall'articolo 152, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "nei
casi indicati dal comma 1"; c) al comma 4 nel secondo periodo le parole: "in deroga al comma 1,
punto b)" sono sostituite dalle seguenti: "in deroga al comma 1,";
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e
dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi
di segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la fermata o
la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile
dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla
carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova
sulle corsie di emergenza."; e) al comma 6 le parole: "nelle ore e nei casi indicati nell'articolo
152, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "nelle ore e nei
casi indicati nel comma 1,".
8. Al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.".
9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "4.bis. Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti o luminosi per rendere visibile il soggetto che opera.".
10. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone oltre
al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia
espressamente indicato nel certificato di circolazione."; b) al comma 3 la parola: "motocicli" e' sostituita dalle seguenti:
"veicoli di cui al comma 1"; c) nel comma 6 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite dalle
seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 68,25 a euro 275,10.".
11. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri
di ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e di
tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai
tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti."; b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e
i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di
carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di
cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di
ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo
in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del
regolamento.";
c) al comma 2 le parole: "alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono
sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10"; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2
consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.".
12. All'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 8 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite dalle
seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 68,25 a euro 275,10"; b) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il
conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle
violazioni di cui al presente comma per almeno due volte,
all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a
due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI."; c) al comma 9 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 19,95 a euro 81,90" sono sostituite dalle
seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 33,60 a euro 137,55".
13. Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10".
14. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle
seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20"; b) al comma 5 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle
seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20"; c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza
dei periodi di pausa prescritti e' contenuto al tempo strettamente
necessario per raggiungere il piu' vicino luogo di sosta, che,
comunque, non puo' essere superiore a quarantacinque minuti dallo
scadere del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal
comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi
4 e 5 sono ridotte alla meta'."; d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 5-bis e 6 l'organo
accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il
viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa
o di riposo e provvede al ritiro immediato della carta di
circolazione e della patente di guida, disponendo che, con tutte
le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta
ove dovra' permanere per il periodo necessario; del ritiro e
dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione
delle violazioni accertate. Trascorso il periodo indicato la
restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al
comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio
indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione
che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni
richieste dal presente articolo, previa espressa annotazione sul
verbale di contestazione della violazione. Chiunque circola
durante il periodo in cui e' stato intimato di non proseguire il
viaggio e' soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 216."; e) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni
amministrative previste nel presente articolo si applicano al
conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il
conducente dipende, nonche' al committente, quando si tratta di
trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una
attivita' commerciale.".
15. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle
seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20"; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza
dei periodi di pausa prescritti e' contenuto al tempo strettamente
necessario per raggiungere il piu' vicino luogo di sosta, che,
comunque, non puo' essere superiore a quarantacinque minuti dallo
scadere del termine fissato, le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal comma 3 sono ridotte alla meta'."; c) al comma 4 le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 33,60 a euro 137,55" sono sostituite dalle
seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 137,55 a euro 550,20"; d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Nei casi previsti dai commi 3 e 3-bis l'organo
accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il
viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa
o di riposo e provvede al ritiro immediato della carta di
circolazione e della patente di guida, disponendo che, con tutte
le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta
ove dovra' permanere per il periodo necessario; del ritiro e
dell'intimazione e' fatta menzione nel verbale di contestazione
delle violazioni accertate. Trascorso il periodo indicato la
restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al
comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio
indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione
che il viaggio puo' essere ripreso nel rispetto delle condizioni
richieste dal presente articolo, previa espressa annotazione sul
verbale di contestazione della violazione. Chiunque circola
durante il periodo in cui e' stato intimato di non proseguire il
viaggio e' soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 216."; e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni
amministrative previste nel presente articolo si applicano al
conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il
conducente dipende, nonche' al committente, quando si tratta di
trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una
attivita' commerciale.".
16. All'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Cronotachigrafo e
limitatore di velocita"; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e
successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di
cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalita' d'impiego
stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalita'
previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere
dotati altresi' di limitatore di velocita'."; c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di
limitatore di velocita' ovvero circola con un autoveicolo munito
di un limitatore di velocita' avente caratteristiche non
rispondenti a quelle fissate o non funzionante, e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a
euro 3200. La sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata
nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore
di velocita'."; d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto
di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo
sprovvisto di limitatore di velocita' o di cronotachigrafo e dei
relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di
velocita' o di cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 687,75 a euro 2.754,15."; e) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il
cronotachigrafo o il limitatore di velocita' siano alterati,
manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia
stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o
facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la piu'
vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione,
possono disporre che sia effettuato l'accertamento della
funzionalita' dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento
ed il ripristino della funzionalita' del limitatore di velocita' o
del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario
del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al
trasporto di cose o di persone in solido."; f) al comma 7 le parole: "la circolazione di veicolo con
cronotachigrafo mancante o manomesso" sono sostituite dalle
seguenti: "la circolazione di veicolo con limitatore di velocita'
o cronotachigrafo mancante o manomesso"; g) al comma 9 le parole: "Alle violazioni di cui al comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "Alle violazioni di cui ai commi 2 e
2-bis"; h) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in
cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione
del limitatore di velocita', alla sanzione amministrativa
pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del
titolo VI.".
17. Il comma 6 dell'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se' il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneita' alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento.".
18. Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20".
19. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione
amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta ad un quarto
e la corresponsione del premio di assicurazione non e' dovuta
quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della
violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore,
provveda alla demolizione e alle formalita' di radiazione del
veicolo."; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Si applica l'articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre
1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione
sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il
veicolo stesso sia in ogni caso trasportato e depositato in luogo
non soggetto a pubblico passaggio. Quando l'interessato effettua
il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi
dell'articolo 202 e corrisponde il premio di assicurazione per
almeno sei mesi, l'organo di Polizia che ha accertato la
violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto,
dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non
sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in
misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo
accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso
costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3,
e il veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo 213.".
 
Art. 4
Modifiche alle norme inerenti gli
illeciti amministrativi e relative sanzioni

1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
"Nel caso di accertamento della violazione nei confronti
dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio
legale presso una persona fisica residente in Italia ai sensi
dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale e'
validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il
medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora
l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia
identificato successivamente alla commissione della violazione la
notificazione puo' essere effettuata agli stessi entro
centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici
registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del
veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o
comunque dalla data precedente in cui la pubblica amministrazione
e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i
residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro
trecentosessanta giorni dall'accertamento."; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti
casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli
interessati sono notificati gli estremi della violazione nei
termini di cui al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva
velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la
luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del
proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi
di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia
stradale e nella loro disponibilita' che consentono la
determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il
veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di
accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in
tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4
del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, come modificato
dall'articolo 7, comma 9;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico
limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i
dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge
15 maggio 1997, n. 127.
In altri casi in cui non e' avvenuta la contestazione immediata,
il verbale notificato agli interessati deve contenere anche
l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e
g) non e' necessaria la presenza degli organi di Polizia qualora
l'accertamento avviene mediante rilievo con apposite
apparecchiature debitamente omologate."; c) al comma 3 dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nelle
medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di
revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di
sospensione della carta di circolazione.".
2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 il secondo periodo e' abrogato; nel terzo periodo le
parole: "o del rilascio del documento fideiussorio" sono
soppresse; nell'ultimo periodo le parole: "l'una e l'altro sono
versati" sono sostituite dalle seguenti: "la cauzione e' versata"; b) al comma 2-bis dopo le parole: "Stato membro dell'Unione europea"
sono inserite le seguenti: "o aderente all'Accordo sullo spazio
economico europeo"; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e
2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a
quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per
un periodo non superiore a sessanta giorni.".
3. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione
accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza
di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i
cinque giorni successivi, ne da' comunicazione al prefetto del
luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle
condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna
immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di
Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da'
comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri."; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente
articolo nonche' quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma
1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere
permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto
definitivo."; c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente se non
dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui e'
divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.".
 
Art. 5
Sostituzione dell'articolo 186 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stata di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione e' commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, avvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna e' disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. 3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. 5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2. 8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica. 9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.".
 
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 187 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti). - 1. E' vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attivita' di rilevamento e soccorso. 4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresi' gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186. 5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. 6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalita' indicate dal regolamento. 7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186. 8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2.".
 
Art. 6-bis
(( Divieto di somministrazione di
bevande superalcoliche sulle autostrade ))


(( 1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche. ))
 
Art. 6-ter
(( Disposizioni concernenti i titolari di
patente rilasciata da uno Stato estero ))


(( 1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero nel quale non vige il sistema della patente a punti, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che e' progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti e' inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida e' limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida e' limitata a sei mesi.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalita' straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto. ))
 
Art. 7
Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1° luglio 2004.
2. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: "e delle autoscuole di cui all'articolo 123" sono sostituite dalle seguenti: ", delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.".
3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: "a seguito della
violazione" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito della
comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione"; b) al comma 2, nell'ultimo periodo, le parole: "o mediante moduli
cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri"
sono soppresse; c) al comma 4 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Per i
titolari di certificato di abilitazione professionale nonche' di
patente C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di
aggiornamento consente di recuperare 9 punti.".
4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono abrogati.
5. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, al comma 3, le parole: "1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: 1° luglio 2004".
6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129, comma 4, e dell'articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1° settembre 2003.
7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.
9. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: "di cui agli articoli 142 e 148 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 142, 148 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,".
10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
 
Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Allegato

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'Art. 126-BIS

Norma violata Punti

Art. 141 Comma 8 2
Comma 9,1° periodo 4
Comma 9,3° periodo 10 Art. 142 Comma 8 2
Comma 9 10

Art. 143 Comma 11 4
Comma 12 10
Comma 13, con rif.
Al comma 5 4 Art. 145 Comma 10 5 Art. 146 Comma 2, ad eccezione
dei segnali stradali
di divieto di sosta e
di fermata 2
Comma 3 5 Art. 147 Comma 5 5 Art. 148 Comma 15 con
riferimento ai
commi 2 e 8 2
Comma 15 con
riferimento al comma 3 5
Comma 16, terzo
periodo 10 Art. 149 Comma 4 3
Comma 5 5
Comma 6 4 Art. 150 Comma 5 con riferimento
all'art.149 comma 5 5
Comma 5 con riferimento
all'art. 149 comma 6 4 Art. 152 Comma 3 2 Art. 153 Comma 10 3
Comma 11 1 Art. 154 Comma 7 4
Comma 8 2 Art. 161 Comma 2 4
Comma 4 2 Art. 162 Comma 5 2 Art. 164 Comma 8 3 Art. 165 Comma 3 2 Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con
rif. a:
a) eccedenza non superiore a 1t 1
b) eccedenza non superiore a 2t 2
c) eccedenza non superiore a 3t 3
d) eccedenza superiore a 3t 4

Commi 3,5 e 6,con rif. a:
a) eccedenza non superiore al 10% 1
b) eccedenza non superiore al 20% 2
c) eccedenza non superiore al 30% 3
d) eccedenza superiore al 30% 4
Comma 7 3 Art. 168 Comma 7 4
Comma 8 10
Comma 9 10 Art. 169 Comma 7 3
Comma 8 4
Comma 9 2
Comma 10 1 Art. 170 Comma 6 1 Art. 171 Comma 2 3 Art. 172 Comma 8 5
Comma 9 3 Art. 173 Comma 3 4 Art. 174 Comma 4 2
Comma 5 2
Comma 7 1 Art. 175 Comma 13 4
Comma 14,con rif.
al comma 7,lettera a 2
Comma 16 2 Art. 176 Comma 19 10
Comma 20, con rif.al
comma 1,lettera b 4
Comma 20, con rif.
al comma 1,lettere c) 10
e d)
Comma 21 2 Art. 177 Comma 5 2 Art. 178 Comma 3 2

Comma 4 1 Art. 179 Comma 2 e 2 bis 10 Art. 186 Commi 2 e 7 10 Art. 187 Commi 7 e 8 10 Art. 189 Comma 5 se non ricorrono
le condizioni del secondo
periodo 4
Comma 5 se ricorrono
le condizioni del secondo
periodo 10
Comma 6 10
Comma 9 2 Art. 191 Comma 4 3 Art. 192 Comma 6 3
Comma 7 4

Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di guida, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati.
 
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