Gazzetta n. 149 del 30 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 maggio 2003
Proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilita' per l'anno 2003 per i lavoratori delle compagnie portuali. (Decreto n. 32414).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1966, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali modifiche, nel campo degli ammortizzatori sociali per i lavoratori delle compagnie portuali;
Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;
Visto l'art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale e' stata concessa, non oltre il 31 dicembre 2001, una indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nei confronti dei lavoratori portuali transitati nelle societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
Visto il protocollo d'intesa in data 7 novembre 2001, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, in cui le parti hanno convenuto, nell'attesa di definire le problematiche relative ai lavoratori del settore portuale, sulla necessita' di continuare a riconoscere ai predetti lavoratori, l'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, di cui al predetto art. 8 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001;
Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche in deroga alla normativa vigente in materia;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 31450 del 20 agosto 2002, registrato dalla Corte dei conti il 30 settembre 2002, registro n. 6, foglio n. 10;
Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui dispone, in particolare, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, con il quale e' stato prorogato l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria - relativamente all'anno 2003 - anche nei confronti dei lavoratori portuali transitati nelle societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) della legge n. 84/1994;
Visto il verbale di accordo redatto il giorno 10 dicembre 2002 presso il Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, con il quale e' stata concordata la necessita' di ricorrere alla indennita' sopra richiamata anche per l'anno 2003;
Viste le note del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna del 17 e 27 gennaio 2003, nelle quali, tra l'altro, viene quantificato in Euro 12.380.936,00, l'onere complessivo per la proroga del trattamento di cui trattasi;
Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge n. 289/2002, di concedere, anche per l'anno 2003, la proroga dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, gia' disposta dal citato decreto interministeriale n. 31450 del 20 settembre 2002, in favore dei lavoratori portuali transitati nelle societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' concessa - dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003 - nel limite di Euro 12.380.936,00, ai lavoratori portuali transitati nelle societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ancorche' divenuti dipendenti e/o soci lavoratori dell'impresa di cui all'art. 17, comma 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero dell'Agenzia di cui al comma 5 del predetto art. 17, come sostituito dalla legge 30 giugno 2000, n. 186, la proroga dell'indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, gia' concessa con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 31450 del 20 agosto 2002 citato in premessa.
 
Art. 2.
La proroga di cui all'art. 1 ha termine con decorrenza dal giorno in cui:
a) la societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, a cui appartengono i predetti lavoratori, effettui nel corso del 2003 assunzioni di personale a tempo indeterminato;
b) l'impresa di cui all'art. 17, comma 2, della legge n. 84/1994, ovvero l'Agenzia di cui al comma 5 del predetto art. 17, in cui i predetti lavoratori siano transitati in qualita' di dipendenti e/o soci lavoratori, effettui nel corso del 2003 assunzioni di personale a tempo indeterminato in eccedenza rispetto alla propria dotazione organica, determinata dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima in attuazione delle specifiche norme recate dal richiamato art. 17 della legge n. 84/1994.
 
Art. 3.
L'erogazione della surrichiamata indennita', da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero delle giornate di mancato impiego da riconoscere ai lavoratori interessati, predisposti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previo accertamento del termine di validita' della proroga di cui all'art. 1 al verificarsi delle condizioni previste nell'art. 2.
 
Art. 4.
La misura del trattamento di cui all'art. 1 e' ridotta del 20%.
Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite di Euro 12.380.936,00 l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. - e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2003
Il Ministro: Maroni
 
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