Gazzetta n. 149 del 30 giugno 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 27 maggio 2003 |
Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende gia' beneficiarie del trattamento. (Decreto n. 32412). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 8, comma 5 e 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56; Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21 e l'art. 9, comma 25, punto b); Vista la delibera CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorita' per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21 del sopracitato decreto-legge n. 510/1996, convertito con modificazioni, nella legge n. 608/1996; Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135; Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393; Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Visto l'art. 45, comma 17, lettera e) della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto l'art. 62, comma 1, lettera b) della legge n. 488 del 23 dicembre 1999; Visto l'art. 1, comma 6, lettera c) del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000; Visto l'art. 78, comma 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158 ed in particolare l'art. 2, comma 1, punti a) e b) e l'art. 4; Visto l'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, n. 30012, del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78; Visto l'art 52, comma 46 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 30874 del 27 marzo 2002, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 285; Visto l'art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 il quale ha disposto, in particolare, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331 con il quale e' stato prorogato l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', relativamente all'anno 2003 nei confronti, anche, dei lavoratori gia' beneficiari dei predetti trattamenti ai sensi dell'art. 4, comma 21, comma 5 della citata legge n. 608/1996 e dell'art. 1, comma 1 del citato decreto-legge n. 393/1997, e successive modificazioni ed integrazioni; Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare la corresponsione di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria o di mobilita' nei confronti dei surrichiamati lavoratori, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla citata legge n. 223/1991 per l'anno 2003; Ritenuto che la proroga dei suddetti trattamenti, ai sensi dell'art. 41, comma 1 della citata legge n. 289 del 27 dicembre 2002, mira alla gestione di crisi occupazionali ovvero al reimpiego dei lavoratori nelle attivita' che verranno avviate nelle aree in fase di reindustrializzazione, ove siano gia' stati stipulati protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero con le parti sociali; Vista la nota dell'Istituto nazionale di previdenza sociale - INPS, del 30 aprile 2003 con la quale si comunica che per il pagamento dell'indennita' di mobilita' e delle relative prestazioni accessorie per l'anno 2002, e' stata spesa la cifra complessiva di 5.112.923,30 euro; Viste le istanze pervenute al competente ufficio ministeriale di accesso al trattamento CIGS per l'anno 2002, ai sensi del citato art. 52, comma 46 della legge n. 488/2001; Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', erogate con riferimento agli anni precedenti; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni in premessa esplicitate e' prorogato, fino al 31 dicembre 2003, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende gia' beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'art. 41, comma 1 della legge n. 289, del 27 dicembre 2002, nel limite di spesa di 6.100.000,00 euro. |
| Art. 2. Per le motivazioni in premessa esplicitate e' prorogato, ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge n. 289, del 27 dicembre 2002, fino al 31 dicembre 2003, il trattamento di mobilita' in favore dei lavoratori gia' beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni e nel limite di spesa di 5.112.923,30 euro. |
| Art. 3. L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. |
| Art. 4. La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 e' ridotta del venti per cento. Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite di 6.100.000,00 euro per il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di 5.112.923,30 euro per il trattamento di mobilita', l'I.N.P.S. e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2003 Il Ministro: Maroni |
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