IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari; Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani; Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi; Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari; Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000; Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 194 del 22 agosto 2001, con il quale il laboratorio denominato «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Parma», accreditato dall'organismo SINAL (Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori) ad effettuare le prove di analisi indicate nell'elenco allegato del predetto decreto, e' stato autorizzato ad eseguire per l'intero territorio nazionale prove di analisi e a rilasciare certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, fino al 22 agosto 2004 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate; Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 31 dicembre 2002; Considerato altresi', che su richiesta di questa amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 2 maggio 2003, numero di protocollo 6384/03/PB/pb che il laboratorio in argomento non ha presentato istanza di rinnovo dello scaduto accreditamento; Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento; Decreta: Articolo unico L'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 2 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 194 del 22 agosto 2001, al laboratorio denominato «ARPA - Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna - Sezione provinciale di Parma», al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleico, e' revocata a decorrere dalla data del presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 giugno 2003 Il direttore generale: Abate |