Gazzetta n. 149 del 30 giugno 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 27 maggio 2003
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale «Xapit» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C/n. 23/2003).

Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale «XAPIT» - autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
EU/1/02/208/002 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala 1 ml uso endovenoso o intramuscolare;
EU/1/02/208/003 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare;
EU/1/02/208/004 20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare;
Titolare A.I.C.: Pharmacia Europe EEIG.

IL DIRIGENTE GENERALE
della valutazione dei medicinali
e della farmacovigilanza

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
Vista la decisione della Commissione europea del 22 marzo 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xapit»;
Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;
Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;
Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Visto il parere espresso nella seduta dell'8/9 aprile 2003 dalla Commissione unica del farmaco;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale «Xapit» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
Decreta:
Art. 1.
Alla specialita' medicinale XAPIT nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:
20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035635022/E (in base 10) 11ZHUG (in base 32);
20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035635034/E (in base 10) 11ZHUU (in base 32);
20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035635046/E (in base 10) 11ZHV6 (in base 32).
 
Art. 2.
La specialita' medicinale «Xapit» e' classificata come segue:
20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035635022/E (in base 10) 11ZHUG (in base 32) - classe «C»;
20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 3 flaconcini + 3 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035635034/E (in base 10) 11ZHUU (in base 32) - classe «C»;
20 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 5 flaconcini + 5 fiale 1 ml uso endovenoso o intramuscolare - A.I.C. n. 035635046/E (in base 10) 11ZHV6 (in base 32) - classe «C».
 
Art. 3.
E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita.
 
Art. 4.
Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunita' europee relativa alla specialita' di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.
 
Art. 5.
Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare.
Roma, 27 maggio 2003
Il dirigente generale: Martini
 
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