Gazzetta n. 149 del 30 giugno 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 27 giugno 2003 |
Riduzione degli interessi relativi alla riscossione e ai rimborsi. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, concernente gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario, della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni; Visti gli articoli 20, 21, 39, 44 e 44-bis, relativi alla misura degli interessi, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, riguardante gli interessi per rapporti di credito e debito d'imposta, che dispone che il Ministro delle finanze e' autorizzato, con proprio decreto, a determinare, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura di detti interessi; Visto l'art. 3, commi 141 e 142, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti disposizioni in materia di entrata, che stabilisce la misura degli interessi dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1997; Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 326, concernente disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo n. 46 del 1999; Visto l'art. 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che dispone, tra l'altro, che la misura degli interessi per la riscossione e i rimborsi di ogni tributo e' determinata nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile; Visto il proprio decreto 11 dicembre 2001 che ha fissato la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile al 3 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2001; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 3 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 luglio 1994, n. 457, riguardante l'autorizzazione al Ministero del tesoro a determinare i tassi di interesse per debiti e crediti dello Stato; Ritenuta la necessita' di determinare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge n. 133 del 1999, con riferimento all'andamento del mercato monetario e finanziario, la misura degli interessi per la riscossione ed i rimborsi, compresi quelli da effettuare con le modalita' di cui all'art. 42-bis, relativo all'esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; Decreta: Art. 1. 1. Gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, previsti rispettivamente dagli articoli 44 e 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti, a decorrere dal 1° luglio 2003, annualmente nella misura del 2,75 per cento e semestralmente nella misura dell'1,375 per cento. |
| Art. 2. 1. Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario, previsti dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni, sono dovuti semestralmente nella misura dell'1,375 per cento, a decorrere dal 1° luglio 2003. Dalla stessa data, gli interessi previsti in materia di imposta sul valore aggiunto sono dovuti annualmente nella misura del 2,75 per cento. |
| Art. 3. 1. Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, previsti dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti annualmente nella misura del 2,75 per cento a decorrere dal 1° luglio 2003, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data. |
| Art. 4. 1. Gli interessi per dilazione del pagamento, previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti annualmente nella misura del 4 per cento, per le dilazioni concesse a decorrere dal 1° luglio 2003. |
| Art. 5. 1. Gli interessi per la sospensione amministrativa della riscossione, previsti dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono dovuti annualmente nella misura del 5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2003. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 giugno 2003 Il Ministro: Tremonti |
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