Gazzetta n. 150 del 1 luglio 2003 (vai al sommario) |
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LEGGE 3 giugno 2003, n. 154 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Maputo il 14 dicembre 1998. |
| Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso. |
| Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 3353): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro, ad interim, degli affari esteri (Berlusconi) il 6 novembre 2002. Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 dicembre 2002 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X. Esaminato dalla III commissione il 21 gennaio e l'11 febbraio 2003. Esaminato in aula il 10 marzo 2003 e approvato l'11 marzo 2003. Senato della Repubblica (atto n. 2095): Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 10ª. Esaminato dalla 3ª commissione il 1° e 9 aprile 2003. Relazione scritta presentata il 9 aprile 2003 (atto n. 2095/A - relatore sen. Castagnetti). Esaminato in aula e approvato il 15 maggio 2003. |
| ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico (di seguito denominati le Parti Contraenti); desiderando stabilire condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, ed in modo particolare per quanto concerne gli investimenti effettuati dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e, riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti fondate su accordi internazionali, contribuiranno a stimolare le iniziative imprenditoriali ed a favorire la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti; concordano quanto segue. Articolo 1 (Definizioni) Ai fini del presente Accordo: 1. Con il termine "investimento" si intende ogni investimento effettuato da persona giuridica o fisica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti delle Parti Contraenti. Il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili e diritti di proprieta' in rem; b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione od ogni altro titolo di credito, cosi' come titoli di Stato e pubblici; c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto ad un servizio avente valore economico connessi ad un investimento, cosi' come redditi reinvestiti e utili di capitale; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetto progetti industriali, diritti sulla proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, nomi depositati e valore di avviamento connessi ad un investimento; e) spese in conto capitale effettuate sotto licenza e franchising, in conformita' alla legge, incluse quelle connesse con i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali; ogni incremento di valore dell'investimento originario. Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sostanza dell'investimento stesso. 2. Il termine "investitore" indica qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, cosi' come consociate, filiali, o succursali estere controllate dalla suddetta persona fisica o giuridica. 3. Il termine "persona fisica" indica, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi persona fisica avente la nazionalita' di quello Stato in conformita' alle sue leggi. 4. Il termine "persona giuridica" indica, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede principale nel territorio di tale Parte Contraente e da questa riconosciuto, come istituti pubblici, societa' di persone, di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che siano o meno a responsabilita' limitata. 5. Il termine "reddito" indica i proventi ricavati da un investimento, ivi compresi in particolare profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o pagamenti per servizi tecnici ed ogni altra forma di pagamento, sia in denaro che in natura. 6. Il termine "territorio" indica, oltre alle superfici comprese entro i confini del Paese di ciascuna Parte Contraente, anche le zone marittime. Queste ultime comprendono, altresi', le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitino la loro sovranita' e diritti di sovranita' o giurisdizione, in conformita' al diritto internazionale. 7. "Accordo di investimento" indica un Accordo fra una Parte (o sue Agenzie o rappresentanti ed un investitore dell'altra Parte concernente un investimento. 8. "Trattamento non discriminatorio" indica il trattamento che sia almeno altrettanto favorevole quanto il miglior trattamento nazionale o quello assicurato alla Nazione piu' favorita. Articolo 2 (Promozione e Protezione degli Investimenti) 1. Ciascuna delle due Parti Contraenti incoraggera' gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel proprio territorio. 2. Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti avranno il diritto di effettuare attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di ciascuna Parte Contraente e delle Convenzioni Internazionali afferenti la materia, vigenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo. 3. Ciascuna delle due Parti Contraenti dovra' sempre garantire un trattamento equo e giusto agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna delle due Parti Contraenti assicurera' che non siano in alcun modo soggetti a misure ingiustificate o discriminatorie la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, di godimento o 1a cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, ne' le societa' ed imprese in cui detti investimenti siano stati effettuati. 4. Ciascuna Parte Contraente stabilira' e manterra', nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, incluso l'adempimento, in buona fede, di tutti gli obblighi assunti nei confronti di ciascun specifico investitore. Articolo 3 (Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione piu' favorita) 1. Entrambe le Parti Contraenti, entro i confini del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai conseguenti redditi realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti, ed ai conseguenti redditi, realizzati da propri cittadini o da investitori di Stati Terzi. 2. Qualora dalla legislazione di una delle Parti Contraenti, o dagli obblighi internazionali vigenti o che possano entrare in vigore in futuro per una delle Parti Contraenti, dovesse emergere un quadro giuridico secondo cui agli investitori dell'altra Parte Contraente verrebbe concesso un trattamento piu' favorevole di quello previsto in questo Accordo, tale piu' favorevole trattamento sara' applicato anche ai rapporti in essere. 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e privilegi che una Parte Contraente puo' concedere agli investitori di Stati terzi in virtu' della loro appartenenza ad Unioni Doganali od Economiche, ad un Mercato Comune, ad un' Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale, o ad Accordi stipulati per prevenire la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri. Articolo 4 (Risarcimenti per Danni o Perdite) Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti dovessero subire perdite o danni a propri investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati d'emergenza, conflitti civili od altri eventi analoghi, la Parte Contraente ove l'investimento e' stato effettuato accordera' loro in tutti i casi un indennizzo non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Stati terzi per perdite o danni della stessa natura. Gli indennizzi saranno liberamente trasferibili, senza indebito ritardo. Articolo 5 (Nazionalizzazioni o Espropri) 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno assoggettabili ad alcuna misura che possa limitarne, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprieta', il possesso, il controllo o godimento, salvo laddove specificatamente previsto dalla vigente legislazione nazionale o locale, o da regolamenti e sentenze emesse da Corti o Tribunali aventi giurisdizione sul territorio della Parte Contraente. 2. Gli investimenti effettuati da investitori di una delle due Parti Contraenti non saranno "de jure" ne' "de facto", direttamente ne' indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a qualsiasi misura avente equivalente effetto nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o di interesse nazionale ed a fronte di immediato, pieno ed effettivo risarcimento, nonche' a condizione che tali misure siano state adottate su base non discriminatoria ed in conformita' a tutte le disposizioni e procedure di legge. 3. Il giusto risarcimento sara' calcolato sulla base del reale valore di mercato attribuito all'investimento immediatamente prima che la decisione di nazionalizzare od espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. In assenza di accordo tra la Parte Contraente ospitante e l'Investitore durante il procedimento di nazionalizzazione od esproprio, il risarcimento verra' calcolato nella valuta in cui l'investimento e' stato effettuato e secondo i parametri di riferimento adottati o presi in considerazione dei documenti costitutivi dell'investimento. Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento salvo quello prevalente alla data immediatamente antecedente il momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio siano stati annunciati o resi pubblici. Senza limitare la portata del presente Articolo, nel caso in cui l'oggetto di una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo sia una persona giuridica costituita congiuntamente da investitori italiani e mozambicani, la valutazione della quota di ciascun investitore sara', nella valuta dell'investimento, non inferiore al valore iniziale, proporzionalmente accresciuto degli aumenti di capitale e della rivalutazione di capitale, degli utili non distribuiti e dei fondi di riserva, e proporzionalmente ridotto del valore delle perdite. 4. Il risarcimento sara' considerato effettivo se corrisposto nella stessa valuta in cui e' stato effettuato l'investimento. 5. Il risarcimento sara' considerato pronto se avverra' senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese. 6. Il risarcimento dovra' includere gli interessi, calcolati sulla base del tasso LIBOR a sei mesi, a partire dalla data della nazionalizzazione o espropriazione sino alla data del pagamento. 7. Il cittadino o la Societa' di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del suo investimento e' stato espropriato, avra' diritto ad un sollecito accertamento da parte delle competenti Autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, volto a determinare se tale espropriazione sia avvenuta, e in tal caso se questa ed il relativo risarcimento siano conformi ai principi del diritto internazionale, ed a decidere su tutte le altre questioni connesse. 8. In assenza di accordo tra l'investitore e la competente Autorita', l'ammontare del risarcimento sara' stabilito secondo le procedure sul regolamento delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. I proventi dell'indennizzo saranno liberamente trasferibili. 9. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo si applicheranno, altresi', agli utili da investimento nonche', nel caso di cessazione dell'attivita', ai proventi della liquidazione. 10. Qualora successivamente all'esproprio il luogo, le attivita' od i beni parzialmente o totalmente espropriati per un preciso scopo di pubblica utilita' non siano stati utilizzati, o conservati per il raggiungimento di tale scopo, per un periodo massimo di 5 anni, l'ex proprietario avra' il diritto di prelazione, a parita' di ogni altra condizione, per il riacquisto o il rientro in possesso dei predetti luogo, attivita' o beni. Articolo 6 (Rimpatrio di capitali, profitti e redditi) 1. Ciascuna delle due Parti Contraenti garantira' agli investitori dell'altra Parte Contraente il trasferimento all'estero, senza indebiti ritardi ed in valuta convertibile, di quanto segue a) capitale e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti; b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici; c) redditi derivanti da vendita totale o parziale o da liquidazione totale o parziale di un investimento; d) fondi per restituzione di prestiti connessi ad un investimento e per corresponsione dei relativi interessi; e) remunerazioni e spettanze corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi resi in relazione ad un investimento effettuato nei territorio dell'altra Parte Contraente, par l'ammontare e secondo le modalita' prescritte dalla legislazione nazionale e dai regolamenti in vigore. 2. Senza limitare la portata di quanto disposto all'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, nel caso questo sia piu' favorevole. Articolo 7 (Surroga) Nel caso in cui una Parte Contraente (od un suo Ente) abbia prestato una garanzia a copertura di rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato pagamenti al predetto investitore sulla base di detta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente (o al suo Ente). Circa il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente (od al suo Ente) sulla base di tale cessione, si applicheranno le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo. Articolo 8 (Procedure di trasferimento) 1. I trasferimenti di cui agii Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati in valuta convertibile, senza alcun indebito ritardo ed entro 6 mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali. I trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore fa domanda di trasferimento, salvo quanto disposto al paragrafo 3 dell'Articolo 5, circa il tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione od esproprio. 2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si ritengono adempiuti quando l'investitore abbia ottemperato alle procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento. Articolo 9 (Regolamento delle Controversie tra Investitori e Parti Contraenti) 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra una delle due Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente in materia di investimenti, comprese quelle concernenti l'ammontare del risarcimento, saranno risolte per quanto possibile in via amichevole. 2. Qualora un investitore od una entita' di una della Parti Contraenti abbia stipulato un accordo di investimento secondo le pertinenti leggi in vigore, si applichera' la procedura prevista in detto accordo di investimento. Qualora una controversia non possa essere risolta in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta scritta di regolamento, l'investitore o l'entita' in questione potranno, a loro scelta, sottoporre la controversia: a) al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale; b) ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), la Parte Contraente che ospita l'investimento sottoscrivendo qui di accettare il deferimento a detto arbitrato; c) al Centro Internatonale per il Regolamento delle Controversie in materia di Investimenti per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, sui regolamento delle controversie in materia di investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, qualora ed a partire dal momento in cui le Parti Contraenti vi abbiano aderito; d) altre procedure di arbitrato internazionale, meccanismi o strumenti giuridici accettati e ratificati da entrambe le Parti Contraenti; 4. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare per via diplomatica qualsiasi questione concernente una procedura arbitrale o procedimenti giudiziari gia' avviati, fino a quando tali procedimenti siano conclusi ed una delle due Parti Contraenti abbia mancato di ottemperare alla decisione del Tribunale arbitrale o del Tribunale ordinario entro il periodo previsto dalla sentenza, ovvero entro il periodo che puo' essere determinato sulla base delle disposizioni del diritto interno o internazionale applicabili al caso di specie. Articolo 10 (Regolamento delle controversie tra Parti Contraenti) 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo saranno risolte, per quanto possibile, in via amichevole, per i canali diplomatici. 2. Qualora la controversia non possa essere regolata entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, tale controversia sara' sottoposta, su richiesta di una delle Parti Contraenti, ad un Tribunale arbitrale ad hoc come previsto nei paragrafi successivi del presente Articolo. 3. Il Tribunale arbitre verra' costituito secondo le seguenti modalita': entro due mesi dal momento in cui perviene la richiesta di arbitrato, ciascuna delle Parti Contraenti nominera' un membro del Tribunale. I due membri designeranno a loro volta un cittadino di uno Stato terzo in qualita' di Presidente. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri. 4. Se entro il periodo specificato nel paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non sono state effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti puo', in mancanza di altre intese, richiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di effettuare la nomina. Qualora il Presidente della Corte sia un cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato ad effettuare la nomina, questa sara' effettuata dal Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato ad effettuare la nomina, sara' invitato ad effettuarla il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non abbia la cittadinanza di alcuna delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale arbitrale decidera' a maggioranza dei voti, e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti sosterranno i costi del proprio arbitrato e dei propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente, ed ogni qualsiasi altra spesa, saranno suddivise in parti uguali tra le Parti Contraenti. II Tribunale arbitrale decidera' in merito alle proprie procedure. Articolo 11 (Relazioni tra Governi) Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dal fatto che le Parti Contraenti abbiano o meno relazioni diplomatiche o consolari. Articolo 12 (Applicazione di altre disposizioni) 1. Qualora una questione risulti disciplinata sia dal presente Accordo che da altro Accordo internazionale cui entrambe le Parti Contraenti abbiano aderito, ovvero da disposizioni generali del diritto internazionale, saranno applicate in ciascuna Parte Contraente, agli investitori dell'altra Parte Contraente, le disposizioni piu', favorevoli. 2. Ogniqualvolta il trattamento concesso da una delle Parti Contraenti agli investitori dell'altra Parte Contraente in conformita' alle proprie pertinenti leggi e regolamenti o ad altre disposizioni o specifici contratti o autorizzazioni d'investimento o accordi d'investimento, sia piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applichera' il trattamento piu' favorevole. Qualora la Parte che ospita l'investimento non abbia applicato tale trattamento in conformita' a quanto sopra, e l'investitore abbia subito un danno in conseguenza di cio', agi investitori sana` riconosciuto un risarcimento per tali danni in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4. 3. Qualora successivamente alla data in cui e' stato effettuato l'investimento abbia luogo una modifica delle leggi, regolamenti, atti amministrativi o misure di politica economica direttamente o indirettamente concernenti l'investimento, a richiesta dell'investitore sara' applicato il medesimo trattamento che era applicabile all'investimento al momento in cui ne venne approvata la realizzazione. Articolo 13 (Applicabilita' dell'Accordo) Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ad ogni futuro investimento effettuato da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente. Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno altresi' agli investimenti gia' esistenti, effettuati successivamente al 18 agosto 1984, qualora conformi alle pertinenti leggi sugli investimenti vigenti nei Paesi delle Parti Contraenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo. Articolo 14 (Entrata in vigore) Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dalla data della seconda delle due notifiche con cui ciascuna delle Parti Contraenti comunichera' ufficialmente all'altra (avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica. Articola 15 (Durata e scadenza) 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni a partire dalla data della notifica di cui all'articolo 14, e per ulteriori periodi di cinque anni, salvo denunzia scritta di una delle Parti Contraenti avanzata con non meno di un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza. 2. Nel caso di investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le dsposizioni degli articoli da 1 a 13 del presente Accordo rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Maputo il 14 dicembre 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e portoghese, tutti i testi essendo egualmente autentici. In caso di qualsiasi divergenza, fara' fede il testo inglese.
PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO
PROTOCOLLO Con la firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico sulla promozione e protezione degli investimenti, le Parti Contraenti concordano altresi' sul rispetto delle seguenti clausole, che saranno considerate parte integrante dell'Accordo. 1. Disposizioni Generali Il presente Accordo, e tutte le clausole in esso contenute concernenti gli "Investimenti", purche' effettuati in conformita' alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio l'investimento e' realizzato, si applicano altresi' alle seguenti attivita' connesse: organizzazione, controllo, gestione, mantenimento e disposizione di societa', filiali, agenzie, uffici, fabbriche od altre strutture per la gestione degli affari; stipula, conclusione ed esecuzione di contratti; acquisizione, uso, protezione e disposizione di proprieta'' di qualsiasi genere, inclusi i diritti di proprieta' intellettuale; accensione di prestiti; acquisto, emissione e vendita di azioni di partecipazione e di altri titoli; acquisto di divisa estera per le importazioni "Attivita' Connesse" comprendono altresi', inter alia: I) la concessione di franchises o diritti su licenza; II) l'ottenimento di registrazioni, licenze, permessi ed altre autorizzazioni necessarie per la conduzione di attivita' commerciali, che dovranno essere in ogni caso rilasciate sollecitamente, secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti Contraenti; III) l'accesso agli istituti finanziari in qualsiasi divisa, ed ai mercati del credito e delle valute; IV) l'accesso a fondi in essere presso istituti finanziari; V) l'importazione ed installazione delle attrezzature necessarie alla normale gestione delle attivita' aziendali, comprese, ma non esclusivamente, attrezzature per ufficio ed autovetture, nonche' l'esportazione di attrezzature ed autovetture all'uopo importati; VI) la divulgazione di informazioni commerciali; VII) la conduzione di studi di mercato; VIII) la nomina di rappresentanti commerciali, ivi compresi agenti, consulenti e distributori, e la loro partecipazione a fiere commerciali ed altri eventi promozionali; IX) la commercializzazione di beni e servizi, anche attraverso i sistemi di distribuzione e di marketing interno, come anche pubblicita' e contatti diretti con persone fisiche e giuridiche della Parte Contraente ospitante; X) il pagamento di beni e servizi in valuta locale; XI) i servizi di leasing. 2. Con riferimento all'Articolo 2 a) Una Parte Contraente (o sue agenzie o rappresentanti) puo' stipulare con gli investitori dell'altra Parte Contraente che effettuino investimenti di interesse nazionale sul suo territorio, un accordo di investimento che disciplini lo specifico rapporto giuridico relativo a detto investimento. b) Nessuna delle Parti Contraenti porra' alcuna condizione per la creazione, lo sviluppo o la continuazione degli investimenti, che possa implicare l'assunzione o l'imposizione di qualsiasi limite alla vendita della produzione sui mercati interno ed internazionale, o che specifichi che le merci debbono essere reperite sul mercato locale, o condizioni consimili. c) Ciascuna Parte Contraente fornira' mezzi efficaci per consentire rivendicazioni e per far valere i diritti connessi agli investimenti ed agli accordi d'investimento. d) I cittadini di ciascuna delle due Parti Contraenti autorizzati a lavorare sul territorio dell'altra Parte Contraente a seguito di un investimento effettuato ai sensi dei presente Accordo avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attivita' professionali, in conformita' alla legislazione della Parte Contraente ospitante. e) In conformita' alle proprie leggi e regolamenti ciascuna Parte Contraente regolera' nel modo piu' favorevole possibile i problemi connessi all'ingresso, soggiorno, attivita' lavorativa e spostamento sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente che svolgano attivita' connesse con gli investimenti di cui al presente Accordo, assicurando il medesimo trattamento ai membri delle loro famiglie. Alle persone giuridiche costituite ai sensi delle vigenti leggi e regolamenti di una delle Parti Contraenti, che siano di proprieta' o controllate dagli investitori dell'altra Parte Contraente, sara' permesso di reclutare personale dirigenziale di loro scelta, indipendentemente dalla nazionalita', in conformita' alla legislazione della Parte Contraente ospitante. 3. Con riferimento all'Articolo 3 A tutte le attivita' relative all'approvvigionamento, vendita, trasporto di materie prime e loro derivati, energia, carburanti e mezzi, di produzione, cosi' come a qualsiasi altro tipo di operazione connessa od in qualche modo connessa ad attivita' imprenditoriali contemplate dal presente Accordo, sara' accordato nel territorio di ciascuna Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle consimili attivita' ed iniziative intraprese da investitori della Parte Contraente ospitante o da investitori di Stati terzi. 4. Con riferimento all'Articolo 5 Qualsiasi misura adottata in relazione ad un investimento effettuato da un investitore di una delle Parti Contraenti, che sottragga risorse finanziarie o atri beni all'investimento o crei ostacoli all'attivita' o rechi sostanziale pregiudizio al valore dell'investimento stesso, cosi' come ogni altra misura avente analogo effetto, sara' considerata alla stregua del paragrafo 2 dell'Articolo 5. 5. Con riferimento all'Articolo 9 Ai sensi dell'Articolo 9 (3) (b), l'arbitrato sara' condotto in conformita' ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale internazionale (UNCITRAL), con l'osservanza, altresi', delle seguenti disposizioni: a) il Tribunale arbitrale sara' composto da tre Arbitri; qualora questi non siano cittadini di una delle due Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. La nomina degli arbitri, allorquando resa necessaria ai sensi dei regolamenti UNCITRAL, sara' effettuata dal Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma, nella sua qualita' di Autorita' preposta alla nomina. L'arbitrato avra' luogo a Stoccolma, a meno che le due Parti in arbitrato abbiano diversamente convenuto. b) Nel pronunziare la propria decisione, il Tribunale arbitrale dovra' in ogni caso applicare anche le disposizioni contenute nel presente Accordo, nonche' i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali, in conformita' alle Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parte. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Mapunto il 14 dicembre 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e portoghese, tutti i testi essendo egualmente autentici. In caso di qualsiasi divergenza fara' fede il testo inglese. PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MONZAMBICO |
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