Gazzetta n. 150 del 1 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 giugno 2003
Individuazione degli immobili di proprietari degli enti soppressi da sottoporre alla procedura della cartolarizzazione.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, recanti disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture;
Visto l'art. 9, comma 1-bis, lettera a), della legge di conversione n. 112/2002 che prevede fra l'altro la possibilita' di alienare gli immobili di proprieta' degli enti pubblici soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956 n. 1404, con le modalita' previste al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto il capo I del decreto-legge n. 351/2001 che prevede fra l'altro ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti dirigenziali, dei beni immobili degli enti pubblici;
Considerato che l'art. 9, comma 1-bis, della legge di conversione n. 112/2002 dispone che i relativi decreti dirigenziali siano adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Considerato che a seguito della soppressione di enti pubblici sono state avviate procedure liquidatorie ai sensi e per gli effetti della legge n. 1404/1956 e cherisultano nella disponibilita' di tali procedure liquidabili immobili di proprieta' degli enti pubblici soppressi;
Rilevata la necessita' ai fini di avvalersi della previsione normativa recata dall'art. 9, comma 1-bis, lettera a) del decreto-legge n. 63/2002, di accelerare la conclusione delle procedure liquidatorie in atto, di provvedere alla individuazione degli immobili degli enti soppressi;
Ritenuto di rinviare ad altro provvedimento da adottarsi a seguito della conclusione di apposita conferenza di servizi da tenersi per la individuazione degli immobili gia' di proprieta' di enti soppressi ed attualmente oggetto di contenzioso con enti locali;
Rilevata la necessita' di escludere per il momento dal presente provvedimento gli immobili appartenenti al Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po in quanto di pertinenza non solo dello Stato (60%), ma anche del comune (32%) e della provincia di Milano (8%), in attesa di definire le modalita' di prosecuzione della procedura liquidatoria del Consorzio;
Ritenuto di dover escludere dal presente provvedimento gli immobili del Consorzio per la ricostruzione edilizia delle province occidentali emiliane (Parma) sia perche' sono gia' in corso promesse di vendita a terzi in attesa di formalizzazione del rogito notarile e sia perche' l'eventuale avanzo finanziario dovra' essere destinato a beneficenza a termini di statuto;
Ritenuto di dover escludere dal presente provvedimento gli immobili di proprieta' dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (E.N.C.C.) e societa' controllate, in quanto l'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 337, ne prevede, a conclusione della liquidazione, per quelli non utilizzati nella liquidazione stessa e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, la devoluzione a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta e considerato che, allo stato, a fronte di limitate disponibilita' finanziarie fanno carico alla gestione liquidatoria dell'E.N.C.C. e societa' controllate, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito in legge 28 ottobre 1994, n. 595, gli oneri del personale ancora da collocare o in utilizzo temporaneo presso pubbliche amministrazioni, nonche' l'erogazione di trattamenti pensionistici integrativi, che vanno ad aggiungersi alle passivita' della gestione liquidatoria e alle partite debitorie oggetto del cospicuo contenzioso in essere;
Ritenuta la necessita' di escludere, per il momento, dal presente provvedimento, gli immobili di proprieta' dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.), dell'Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.) e della Cassa mutua per gli esercenti le attivita' commerciali di Cagliari condotti in locazione dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le relative sedi centrali e periferiche, per i quali, in considerazione delle richieste avanzate dal predetto Istituto e delle iniziative dallo stesso adottate, e' opportuno valutare la possibilita' di una diversa modalita' di cessione degli immobili in questione;
Ritenuta la necessita' di escludere dal presente provvedimento l'immobile di proprieta' dell'Istituto nazionale case impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.), sito in Roma, via Lariana n. 15 - via di Villa Ada n. 55, condotto in locazione dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, che lo utilizza dal 1976, per il quale, stante la relativa destinazione, occorre esaminare una diversa possibile modalita' di cessione;
Ritenuto infine, di dover escludere dal presente provvedimento gli immobili di proprieta' degli enti disciolti di cui alla legge n. 1404/1956 per i quali sono in corso trattative per la vendita a terzi, con riserva, nei casi di esito negativo delle stesse, di farne oggetto delle integrazioni di cui al successivo art. 5;
Sentito il gruppo di lavoro istituito con provvedimento del 2 agosto 2002;
Visto il parere del prof. Paolo Ferro - Luzzi richiesto dal gruppo di lavoro;
Decreta:
Art. 1.
Sono di proprieta' dei seguenti enti soppressi: Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C); Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di: Udine, Imperia, Pistoia e Federazione nazionale; Cassa mutua per gli esercenti le attivita' commerciali di: Chieti, Firenze, Forli', Salerno, Latina, L'Aquila e Varese; Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di: Chieti, Pescara, Penne(Pescara), Massa Carrara, Torino, Caserta e Federazione nazionale; Cassa mutua nazionale lavoratori giornali quotidiani (C.M.N.L.G.Q.); Ente nazionale lavoratori ciechi (E.N.L.C.); Istituto nazionale gestione imposte di consumo (I.N.G.I.C.); Istituto nazionale istruzione e addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.); Ente nazionale previdenza dipendenti da enti di diritto pubblico (E.N.P.D.E.D.P); Opera nazionale invalidi di guerra (O.N.I.G.); Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.), Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.), Opera nazionale maternita' ed infanzia (O.N.M.I.), Ente nazionale per la previdenza ed assistenza per le ostetriche (E.N.P.A.O.), i beni immobili individuati, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, negli elenchi allegati, facenti parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Il presente decreto ha effetto confermativo della proprieta' degli immobili in capo agli Enti suddetti e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 
Art. 3.
Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 
Art. 4.
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
 
Art. 5.
Il presente decreto potra' essere modificato ed integrato a seguito degli accertamenti che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si riserva di effettuare. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003
Il ragioniere generale: Grilli
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 28 a pag. 36 della G.U. <----
 
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