Gazzetta n. 150 del 1 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 6 giugno 2003
Modifica degli stampati di specialita' medicinali contenenti sucralfato.

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento per la valutazione
di medicinali e la farmacovigilanza

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 435, concernente il riordinamento del Ministero della sanita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanita', come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanita';
Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;
Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 5 novembre 2002 relativo alle modifiche degli stampati dei medicinali contenenti come principio attivo sucralfato;
Acquisito il parere favorevole della Commissione unica del farmaco reso nella seduta del 5/6 novembre 2002;
Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialita' a base del principio attivo sucralfato;
Decreta:
Art. 1.
1. E' fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialita' medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo sucralfato da solo o in associazione con altri principi attivi, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.
2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialita' medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto decreto e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
3. Gli stampati delle specialita' medicinali contenenti sucralfato da solo o in associazione con altri principi attivi, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2003
Il dirigente generale: Martini
 
Allegato 1 Sez. 4.3. Controindicazioni.

Il sucralfato non deve essere somministrato a neonati prematuri. Sez 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni per l'uso.
Sono stati riportati casi di formazione di bezoar associati con la somministrazione di sucralfato. La maggioranza di questi era rappresentata da pazienti in terapia intensiva e da neonati prematuri. Pertanto, deve essere esercitata estrema cautela nel trattamento di pazienti in terapia intensiva specialmente se ricevono nutrizione enterale, o in pazienti che presentano fattori predisponenti come ritardato svuotamento gastrico.
Uno studio condotto in Francia nei neonati che hanno ricevuto sucralfato ha messo in luce che il 73% dei trattati ha mostrato gravi problemi digestivi e il 36% ha presentato una sindrome occlusiva che ha richiesto trattamento medico.
L'uso del sucralfato nei bambini e' sconsigliato, in quanto la sicurezza e l'efficacia nella popolazione pediatrica non sono state stabilite. Sez. 4.8. Effetti indesiderati.
Sono stati riportati casi molto rari di formazione di bezoar (vedi sez. 4.4. Avvertenze speciali).
 
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