Gazzetta n. 150 del 1 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 giugno 2003
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
per le qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 13 novembre 2002 e 11 marzo 2003 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 14 dicembre 1998, e' stata prorogata fino al 14 luglio 2003;
Considerato che il predetto organismo di controllo necessita di una ulteriore proroga al fine di adeguare la stesura definitiva del piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo n. 65366;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in Todi (Perugia), frazione Pantalla n. 39, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, gia' prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 13 novembre 2002 e 11 marzo 2003 e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 luglio 2003.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003
Il direttore generale: Abate
 
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