Gazzetta n. 150 del 1 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CIRCOLARE 29 aprile 2003
Modalita' applicative della legge 26 marzo 2003, n. 48, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006».

1. Premessa.
La legge 26 marzo 2003, n. 48, concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del giorno 29 marzo 2003 - serie generale - n. 74, interviene sulla disciplina previgente con importanti modifiche, volte a favorire una piu' efficace applicazione della legge ed a rendere piu' spediti e coordinati gli interventi che consentiranno al Paese di ospitare l'evento olimpico del 2006.
L'intervento legislativo e' operato, ove possibile novellando la legge e, negli altri casi, dettando disposizioni transitorie o interpretative delle norme vigenti. 2. Le principali innovazioni della legge.
Tra le innovazioni piu' significative del provvedimento si segnalano, anzitutto, gli interventi a favore della razionalizzazione delle procedure.
In questo senso sono da intendersi le previsioni che riguardano: a) l'individuazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi; b) la redazione per stralci del piano degli interventi da parte del Comitato organizzatore, al fine di quantificare l'onere di ciascun intervento e la relativa copertura finanziaria; c) la facolta' dell'Agenzia per i Giochi olimpici di delegare le funzioni di stazione appaltante e l'affidamento alla stessa anche delle competenze in materia di procedure espropriative e di occupazione d'urgenza; d) la publicizzazione in via telematica degli accertamenti effettuati dal Comitato di alta sorveglianza e garanzia; e) la definizione dei poteri della conferenza di servizi in caso di variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici; f) la disciplina derogatoria in materia di polizze assicurative; g) la preventiva individuazione, mediante le convenzioni attuative del piano degli interventi, della definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano medesimo.
La nuova disciplina precisa, altresi', nel quadro gia' delineato dalla legge n. 285, i ruoli e le funzioni degli organi coinvolti nell'organizzazione dei Giochi; cio' consente di precisare l'imputazione delle relative competenze, anche rispetto al Comitato Olimpico internazionale.
E' prevista, poi, la costituzione di un Comitato, rappresentativo degli enti territoriali coinvolti e del C.O.N.I., con funzioni di «cabina di regia» di tutte le attivita' relative alla organizzazione dell'evento.
Viene, infine, rafforzato il ruolo dell'Agenzia, mediante l'affidamento di ulteriori competenze, tra le quali quelle in materia di procedure espropriative, ed il conseguente potenziamento anche dal punto di vista organizzativo, con la previsione di due vice-direttori generali.
In ragione della rilevanza delle modifiche introdotte ed al fine di assicurare l'uniforme applicazione della legge, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni sui punti piu' qualificanti della nuova normativa. 3. Le competenze e le responsabilita' degli enti e degli organi coinvolti nell'organizzazione dell'evento.
a) L'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 285, come ora modificato, prevede la costituzione, presso la regione Piemonte, di un nuovo organismo, definito «Comitato di regia dei Giochi olimpici invernali Torino 2006». Si tratta di una innovazione particolarmente significativa, in quanto il Comitato, presieduto dal presidente della regione e composto dal sindaco di Torino, dal presidente della provincia e dal presidente del C.O.N.I., svolge, essenzialmente, funzioni di «cabina di regia» con particolare riferimento ai compiti di indirizzo a coordinamento delle attivita', assumendo, a tale scopo, le opportune determinazioni per l'attuazione degli interventi. Ad esso e' sostanzialmente riconosciuto il compito di raccordare le competenze degli enti istituzionali e territoriali, del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici (TOROC) e dell'Agenzia finalizzate all'attuazione degli interventi medesimi. La presenza del rappresentante del Coni enfatizza la finalita' sportiva degli interventi e, quindi. la particolare attenzione che dovra' essere dedicata dagli organi preposti alla riuscita dell'evento olimpico. In tale quadro, la verifica dei tempi e dei modi di attuazione degli interventi, pur affidata al Comitato, non potra' prescindere dalla considerazione della necessita' che sia consentito agli atleti di allenarsi e prepararsi adeguatamente utilizzando le strutture olimpiche.
Accanto a tali funzioni di carattere generale, l'art. 14-bis della legge n. 285 del 2000, conferisce al Comitato di regia, d'intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, la specifica competenza relativa alla definizione dei singoli stralci del piano degli interventi ed alle rimodulazioni all'interno del piano medesimo.
Risulta, dunque, evidente, dallo spirito e dalla lettera delle nuove disposizioni, come il Comitato di regia sia chiamato essenzialmente a svolgere funzioni di supervisore, di raccordo e di coordinamento dell'azione generale utile alla realizzazione dell'evento. In particolare, esso rappresenta la sede ove i problemi ed i contrasti che sorgono nel corso dell'organizzazione dei Giochi, a fronte di piu' soluzioni individuate, tecnicamente istruite e rappresentate dai governi locali e dal TOROC, devono essere risolti.
In tale ambito, un cenno particolare merita la previsione relativa alla partecipazione al Comitato di regia di un rappresentante del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Si tratta di una scelta strategicamente molto significativa compiuta dal legislatore.
Infatti, pur non essendovi alcuna intromissione del Governo in scelte operative e gestionali naturalmente affidate ai soggetti istituzionalmente competenti (donde la previsione che il suo rappresentante partecipa alle riunioni del Comitato senza diritto di voto), e' evidente che tale disposizione ha inteso rafforzare il coordinamento dell'Esecutivo, con una presenza nell'organismo deputato alle funzioni di indirizzo e di scelta strategica.
In ragione di tale esigenza, e' necessario che il rappresentante governativo sia tenuto costantemente al corrente dello stato di realizzazione dell'organizzazione dei Giochi e delle relative problematiche. Cio' allo scopo di consentire che tale soggetto, nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni di raccordo con l'autorita' politica, possa segnalare tempestivamente a questa, in raccordo con il Comitato di Alta sorveglianza e Garanzia, lo stato di attuazione degli interventi, evidenziare eventuali ritardi e proporre le possibili soluzioni.
b) L'art. 2 della legge, che introduce l'art. 1-bis alla legge n. 285 del 2000, assume una particolare importanza con riferimento alla esigenza di definire la natura e il ruolo del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici (TOROC).
La disposizione chiarisce, infatti, che il Comitato e' una fondazione di diritto privato, costituita il 27 dicembre 1999 dal comune di Torino e dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), in adempimento degli impegni contrattuali dagli stessi assunti nei confronti del Comitato olimpico internazionale (CIO), con il contratto sottoscritto a Seul il 19 giugno 1999.
In questo senso la legge non ha innovato, nel contenuto, quanto gia' previsto nella legge n. 285, ribadendo la natura privatistica del Comitato, quale ente strumentale e con funzioni operative ai fini della realizzazione dell'evento. Con cio' si intende, come espressamente indicato nella disposizione, che «nello svolgimento di tutte le proprie attivita', il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici agisce in regime di diritto privato ...», sebbene poi si specifichi l'applicazione, nei contratti conclusi con i terzi «i principi della trasparenza e della non discriminazione in base alla nazionalita».
Dalla disposizione si evidenziano, poi, espressamente, i compiti e le responsabilita' del Comitato nei confronti del CIO, che sono state assunti per effetto del vincolo contrattuale del 19 giugno 1999.
A questo proposito, risulta opportuno chiarire che la costituzione del Comitato «in adempimento degli impegni contrattuali assunti ... con il contratto sottoscritto a Seul in data 19 giugno 1999» implica, sempre secondo la legge, che: a) il Comitato e' «subentrato nella titolarita' dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di cui al comma 1»; b) il Comitato esercita tali diritti ed adempie a tali doveri in armonia con le disposizioni contenute nella Carta olimpica «assumendo la correlativa responsabilita' anche patrimoniale»; c) le attivita' e i compiti del Comitato previsti nella legge sono «funzionali all'adempimento degli obblighi contrattuali con il CIO».
Il Comitato e', pertanto, l'organo direttamente responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento dei Giochi e cio' anche nei confronti del CIO, come, peraltro, si evince dal contratto del 19 giugno 1999, richiamato espressamente dalla legge, e dallo Statuto dell'ente stesso. A tale riguardo, e' opportuno rammentare in questa sede i principali obblighi specificamente assunti dal Comitato in occasione della definizione di tali atti, tra i quali l'approvazione da parte del CIO, quale condizione di validita' di qualsiasi contratto stipulato dal Comitato che riguardi, direttamente o indirettamente, l'organizzazione dei Giochi; l'obbligo di referto periodico al CIO, consistente nella redazione di un Master plan iniziale e di successivi aggiornamenti semestrali e, negli ultimi due anni, trimestrali; l'obbligo di presentazione del programma dei Giochi (discipline sportive e competizioni) entro il febbraio 2003 per l'approvazione da parte del CIO.
D'altra parte, il Comitato, nell'ambito della funzione di controllo sulla realizzazione complessiva dell'evento, e' chiamato a svolgere il controllo sull'azione dell'«Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici» che, gia' per effetto della legge del 2000 e ora anche alla luce di nuovi interventi legislativi, appare chiaramente come l'organo che opera in coerenza con le strategie definite dal Comitato nel piano generale riepilogativo degli interventi, al fine della migliore riuscita dell'evento olimpico. In tale prospettiva e' stata inserita la previsione secondo cui la nomina dei due vicedirettori generali dell'Agenzia avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato organizzatore, analogamente a quanto l'art. 6 della legge del 2000 gia' prevede per la nomina del direttore generale.
c) Le disposizioni concernenti l'«Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici» offrono la soluzione ad una delle maggiori critiche segnalate in corso di attuazione della normativa previgente e, cioe', la definizione dei compiti e, dunque responsabilita' di tale organismo.
L'art. 3, della legge n. 48, che modifica il medesimo articolo della legge n. 285 del 2000, interviene, prioritariamente, al fine di definire e rafforzare il ruolo essenzialmente operativo dell'Agenzia, quale stazione appaltante nell'ambito degli interventi volti alla realizzazione delle opere strumentali allo svolgimento dei Giochi.
Una significativa novita' e', al riguardo, rappresentata dalla facolta', introdotta dal comma 3-bis, di delegare le funzioni di stazione appaltante ad amministrazioni o soggetti pubblici, al fine di consentire una razionale ed efficace gestione dell'ingente carico di lavoro che si determinera' in previsione dell'avvio contestuale delle gare d'appalto.
D'altra parte, ai fini del superamento di ulteriori problemi applicativi, con particolare riguardo allo snellimento ed alla razionalizzazione delle procedure, si e' reso indispensabile disporre che l'Agenzia, in quanto stazione appaltante, e' competente per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza, nell'area della regione Piemonte, preordinate alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge. Tale previsione, concentrando in un unico soggetto anche tale competenza, consentira' di velocizzare i tempi di attuazione delle opere.
Il nuovo dettato normativo conferma, poi, che l'Agenzia, nella realizzazione del piano degli interventi predisposto dal Comitato di regia ai sensi dell'art. 14-bis della legge, opera in coerenza con le indicazioni impartite dal Comitato organizzatore sulla base del piano generale riepilogativo, e cio' relativamente agli interventi, alla localizzazione degli stessi, alle caratteristiche delle opere, nonche' ai tempi di attuazione.
Per quanto concerne, infine, la natura giuridica dell'organismo, la legge non innova rispetto alla disciplina preesistente: e', dunque, ribadita la personalita' di diritto pubblico dell'Agenzia, che si evidenzia nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, e cioe' nello svolgimento delle funzioni di stazione appaltante. D'altra parte, in questo senso, e' stata concepita la nuova formulazione dell'art. 3, comma 2, della legge n. 285 del 2000, secondo cui l'Agenzia proprio ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali di stazione appaltante, e' assimilata alle amministrazioni dello Stato, secondo quanto previsto dalla legge n. 109 del 1994. La precisazione contenuta in questa previsione tende evidentemente ad eliminare ogni eventuale dubbio circa l'assoggettabilita' delle procedure finalizzate alla realizzazione dei Giochi, poste in essere dall'Agenzia, alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento ed, in particolare, alla legge quadro in materia di lavori pubblici.
Cio' non contrasta, e' utile ribadirlo in questa sede, con la natura privatistica dell'attivita' strumentale dell'Agenzia stessa, e cioe' dell'attivita' necessaria al funzionamento della stessa, nell'ambito della quale e' evidentemente compresa la gestione del personale.
d) Il Comitato di alta sorveglianza e garanzia, integrato nella sua composizione anche da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, conserva le proprie competenze come definite dalla disciplina previgente, dovendo in particolare informare le autorita' competenti sull'esito degli accertamenti effettuati (art. 7, lettera d).
Un rafforzamento dei compiti di controllo del Comitato e', d'altra parte, rappresentato dalla previsione contenuta nell'art. 4 della legge, che aggiunge, alle altre, la competenza relativa alla approvazione delle deliberazioni dell'Agenzia che adottano i regolamenti e gli atti generali aventi a oggetto l'organizzazione, il funzionamento e l'attivita' della stessa.

Roma, 29 aprile 2003
Il Ministro degli affari esteri: Frattini

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2003 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 79
 
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