Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 10 giugno 2003 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Gorgonzola» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concementi i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 2003, con il quale l'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola»; Considerato che la predetta autorizzazione scade il 6 luglio 2003; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Gorgonzola» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61437; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concemente la denominazione di origine «Gorgonzola» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza; Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2003. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2003 Il direttore generale: Abate |
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