Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 19 giugno 2003
Modifica dell'art. 1 del decreto 16 dicembre 1991, concernente l'autorizzazione al confezionamento e alla commercializzazione del vino conservato in contenitori alternativi al vetro.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il proprio decreto 16 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 19 dicembre 1991, recante «autorizzazione al confezionamento e alla commercializzazione del vino conservato in contenitori alternativi al vetro» e in particolare l'art. 1, comma 1, terzo trattino che consente l'utilizzo di contenitori costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido la cui capacita' non deve essere inferiore a cinque litri;
Vista la richiesta dei produttori interessati intesa ad ottenere, per motivi di ordine commerciale legati ad una crescente domanda, in ambito nazionale ed internazionale, di vino confezionato nei predetti recipienti di formato piu' ridotto;
Ritenuto di accogliere la predetta richiesta, al fine di non ostacolare le correnti di esportazione vino confezionato nei contenitori di cui trattasi;
Decreta:
Articolo unico
1. L'art. 1, comma 1, terzo trattino, ultimo periodo, del decreto ministeriale 19 dicembre 1991 richiamato nelle premesse, e' sostituito dal seguente testo: «La capacita' di detti contenitori non deve essere inferiore a tre litri.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma 19 giugno 2003
Il Ministro: Alemanno
 
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