Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 giugno 2003
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 26 febbraio 2003, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara», con decreto del 27 luglio 1999, e' stata prorogata fino al 6 luglio 2003;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'8 luglio 2002, protocollo numero 63338;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara», con sede in Pescara, via Conte di Ruvo n. 2, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 26 febbraio 2003, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2003
Il direttore generale: Abate
 
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