Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 10 giugno 2003 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Servizio Certificazione Qualita' Asiago S.r.l. - Certi Asiago» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 26 febbraio 2003 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Servizio Certificazione Qualita' Asiago S.r.l. - Certi Asiago», con decreto del 27 luglio 1999, e' stata prorogata fino al 6 luglio 2003; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Asiago» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 1° marzo 2002, protocollo n. 61082; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Asiago»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Servizio Certificazione Qualita' Asiago S.r.l. - Certi Asiago», con sede in Vicenza, Corso Fogazzaro n. 18, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Asiago» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 26 febbraio 2003, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 luglio 2003. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2003 Il direttore generale: Abate |
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