Ente richiedente: Associazione nazionale costruttori (ANCE). Rif. normativi, art. 28, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 34/2000.
IL CONSIGLIO
Considerato in fatto. La problematica in oggetto, gia' esaminata da questa Autorita' in data 19 giugno 2002 su segnalazione dall'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), viene riproposta dalla medesima associazione alla luce di una pronuncia del Consiglio di Stato adottata in data 18 maggio 2002 (Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza n. 2700 del 18 maggio 2002). In proposito l'ANCE osserva che la suddetta correlazione tra i lavori eseguiti e quelli oggetto di appalto, sia pure intesa in senso ampio, non trova un preciso riscontro oggettivo nell'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e sostiene che le sue osservazioni hanno trovato conferma nella richiamata sentenza del Consiglio di Stato. Ritenuto in diritto. Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che per gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro la partecipazione delle imprese alle gare e' subordinata al possesso di requisiti ridotti rispetto a quelli del sistema di qualificazione, da dichiarare e dimostrare secondo le regole generali contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. Tra gli altri requisiti l'art. 28 del citato regolamento prevede quello dell'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare (art. 28, comma 1, lettera a)). In merito a tale disposizione vi sono state, fin dalla sua emanazione, interpretazioni volte ad affermare che i lavori eseguiti dovessero avere «caratteristiche similari (seppure non esprimibili in termini di categoria secondo il sistema unico) a quelle che connotano i lavori da affidare (Ministero dei lavori pubblici, circolare n. 182 del 1° marzo 2000), similarita' da intendersi come «correlazione tecnica oggettiva con i lavori da eseguire (Ministero dei lavori pubblici, circolare n. 823 del 22 giugno 2000). L'Autorita' nella nota illustrativa alle «Tipologie di bandi di gara per l'affidamento di lavori pubblici», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2002, ha sottolineato che per gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro l'art. 8, comma 1, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni impone comunque il possesso di una professionalita' qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare, intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri. Detta posizione ha trovato conferma, peraltro, in quella espressa dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 352 del 21 gennaio 2002 nella quale il giudice amministrativo ha affermato che «la verifica della similarita' non sembra esaurirsi nell'ambito di ciascuna categoria, ma e' altrettanto vero che l'estensione a lavori di altre categorie deve trovare riscontri oggettivi nella analogia tra detti lavori e quelli appaltati». L'Autorita', in data 19 giugno 2002, ha poi confermato l'indispensabilita' di un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti e quelli da affidare, «intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri», la cui valutazione e' rimessa alla discrezionalita' delle stazioni appaltanti. In merito a quanto sopra si evidenzia, in primo luogo, che l'interpretazione del dato normativo fornita dal Ministero delle infrastrutture, dal Consiglio di Stato e dall'Autorita' non si limita all'analisi dell'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ma prende in considerazione il sistema normativo nel suo complesso e, in particolare, l'art. 8, comma 1, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni. Tale norma di rango primario impone per tutti gli esecutori di lavori pubblici, indipendentemente dall'importo degli stessi e quindi dall'appartenenza o meno al sistema unico di qualificazione, il possesso di una professionalita' qualificata, che altrimenti non potrebbe intendersi se non come requisito riferito alla specificita' dell'attivita' esercitata. Ne consegue che, come gia' precedentemente rilevato, i lavori eseguiti dall'impresa che concorre all'affidamento di appalti di valore inferiore ai 150.000 euro non possono che avere caratteristiche similari a quelle che connotano i lavori da affidare, seppure non esprimibili in termini di categoria secondo il sistema unico di qualificazione, dal momento che quest'ultimo non riguarda gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro. Quanto alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2700 del 18 maggio 2002, richiamata dall'Associazione richiedente, si rileva che essa si riferisce ad un caso di equiparazione, in un bando di gara per lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, dei lavori oggetto della gara di appalto ai lavori di cui alla categoria 0S21, ai fini del rilascio della certificazione della regolare esecuzione degli stessi. Tale equiparazione, osserva il Consiglio di Stato, proprio in quanto limitata ai fini del rilascio della certificazione della regolare esecuzione dei lavori «non implica affatto la previsione di un requisito ulteriore per la partecipazione alla gara rispetto alla disciplina dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 che, per lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, non richiede alcuna speciale qualificazione riconducibile alla natura dei lavori gia' eseguiti e si limita a prevedere per gli interventi su immobili vincolati che le imprese partecipanti abbiano svolto lavori «analoghi». Del resto tale previsione e' coerente con il disposto dell'art. i del medesimo regolamento che, al secondo comma, fissa l'obbligo della qualificazione solo per i lavori di importo superiore alla soglia di 150.000 euro». La sentenza in esame, dunque, esclude per gli appalti di importo inferiore a 150.000 euro soltanto la possibilita' di esprimere le caratteristiche che connotano i lavori da affidare in termini di categoria, secondo il sistema unico di qualificazione, riconducibile alla natura dei lavori gia' eseguiti, non anche la possibilita' di esprimere un rapporto in termini di similarita' o di analogia tra lavori da affidare e lavori eseguiti, come sostenuto da questa Autorita' sulla base di un'interpretazione dell'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 non letterale, ma logico-sistematica. Si ribadisce, inoltre, che deve essere lasciata alla stazione appaltante quella facolta' interpretativa che, sola, consente la valutazione della minima correlazione tecnica oggettiva fra lavori eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la «coerenza tecnica» che da' titolo per la partecipazione alla gara. Sulla base delle suesposte considerazioni; Il Consiglio accerta che la partecipazione ad appalti di importo inferiore ai 150.000 euro comporta, ai fini della redazione del bando di gara, che pur non occorrendo l'indicazione della categoria delle lavorazioni, deve essere assicurato il possesso da parte del concorrente, di una professionalita' qualificata che si traduce in un rapporto di analogia tra lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell'appalto da affidare «inteso come coerenza tecnica fra la natura degli uni e degli altri»; in linea generale al fine di considerare i rapporti di analogia fra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli da affidare, segnala l'opportunita' di inserire nei bandi di gara per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, l'indicazione della natura dei lavori (lavori edilizi e stradali lavori idraulici; lavori fluviali e marittimi; lavori impiantistici; lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali; lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico; scavi archeologici; lavori agricolo-forestali) e le seguenti indicazioni di corrispondenza: a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12; b) lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6; c) lavori fluviali e marittimi quelli appartenenti alle categorie OG7 e OG8; d) lavori impiantistici quelli appartenenti alle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30; e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela, ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali, quelli appartenenti alla categoria OG2; f) lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico quelli appartenenti alla categoria OS2; g) lavori inerenti scavi archeologici quelli appartenenti alla categoria OS25 h) lavori agricolo-forestali quelli appartenenti alla categoria OG13. Manda all'Ufficio Affari giuridici perche' comunichi la presente deliberazione al soggetto richiedente.
Roma, 11 giugno 2003
Il presidente Garri
Il relatore Coletta
Il segretario Fioroni |