Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2003 (vai al sommario)
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI
PROVVEDIMENTO 23 giugno 2003
Determinazione degli standard cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di «buona consegna» nel mercato nazionale e criteri per il rilascio della certificazione di idoneita' alla «buona consegna» alle aziende, in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9 della legge 17 gennaio 2000, n. 7.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7, contenente la nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998;
Visto l'art. 1, comma 8 di detta legge, a norma del quale l'Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemente con gli standard in uso nei principali mercati internazionali, gli standard cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di «buona consegna» nel mercato nazionale;
Visto l'art. 1, comma 9, lettera a), di detta legge, che rimette all'Ufficio italiano dei cambi la certificazione dell'idoneita' delle aziende produttrici alla «buona consegna» sul mercato nazionale;
Visto che ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera b), di detta legge, l'Ufficio italiano dei cambi «vigila sulla permanenza dei presupposti della certificazione, in difetto dei quali provvede alla revoca del relativo provvedimento»;
Visto l'art. 1, comma 9, lettera c), di detta legge, che rimette all'Ufficio italiano dei cambi l'individuazione, sulla base di criteri predefiniti, dei soggetti, pubblici o privati, dai quali potranno essere rilasciate alle aziende interessate le attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione;
Viste le delibere del Consiglio dell'Ufficio italiano dei cambi del 25 gennaio 2002 e del 20 giugno 2003, concernenti l'approvazione dei criteri per la determinazione degli standard dell'oro di «buona consegna», per il rilascio della certificazione e per l'individuazione dei soggetti abilitati al rilascio delle attestazioni tecniche e merceologiche;
Considerato che con la suddetta delibera consiliare del 25 gennaio 2002 l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in possesso dei requisiti predefiniti dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi all'art. 1, comma 9, lettera c) della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e' stato individuato come soggetto idoneo ad effettuare il rilascio alle aziende interessate delle attestazioni tecniche e merceologiche necessarie alla certificazione;
Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha, tra gli altri, il compito di eseguire «saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati»;
Considerato che gli standard della London Bullion Market Association sono in uso nei mercati internazionali:
E m a n a
le seguenti disposizioni attuative:

Art. 1.
Definizioni
Nel presente provvedimento si intendono per:
a) «Legge», la legge 17 gennaio 2000, n. 7;
b) «Ufficio», l'Ufficio italiano dei cambi;
c) «oro», quello di cui all'art. 1, comma 1, let-tera a), primo periodo, della legge 17 gennaio 2000. n. 7;
d) «standard», standard di buona consegna di cui all'art. 1, comma 8 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
e) «certificazione», certificazione di idoneita' alla «buona consegna» di cui all'art. 1, comma 9, lettera a) della legge 17 gennaio 2000, n. 7;
f) «Istituto attestatore», Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
 
Art. 2.
Determinazione degli standard dell'oro di «buona consegna»
Ai sensi dell'art. 1, comma 8 della Legge, l'oro di «buona consegna», sotto forma di lingotto, deve avere le seguenti caratteristiche:
a) peso del lingotto pari a grammi 12.500. E ammessa, rispetto a tale misura, un'oscillazione compresa tra grammi 11.000 e grammi 13.500. Il peso del lingotto, espresso in grammi, deve risultare da idonea documentazione di accompagnamento. Tale documentazione puo', eventualmente, riportare il risultato dell'analisi del contenuto di impurita' presenti nel lingotto;
b) purezza del lingotto pari a titolo minimo di 995 millesimi;
c) forma del lingotto a tronco di piramide a base rettangolare con angoli smussati e non acuti;
d) aspetto esteriore del lingotto privo di:
difetti esteriori;
restringimenti eccessivi;
irregolarita';
stratificazioni o scabrosita' (ruvidezza);
e) dati impressi sul lingotto:
marchio di identificazione di cui all'art. 7 del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 251;
marchio della sede produttiva, nell'ipotesi di azienda con piu' sedi produttive;
numero di serie;
titolo espresso in millesimi secondo quanto prescritto dall'art. 3 del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 251.
 
Art. 3.
Requisiti per il rilascio della certificazione
1. L'azienda che richiede la certificazione deve possedere i seguenti requisiti di affidabilita':
a) aver svolto attivita' di raffinazione di oro per almeno tre anni ininterrotti antecedenti alla presentazione della richiesta;
b) avere una raffinazione media annua di oro non inferiore a 1000 kg;
c) possedere un patrimonio netto di valore non inferiore a 2.500.000 euro;
d) avere un bilancio certificato da una societa' di revisione.
2. I partecipanti al capitale, gli amministratori e i dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale dell'azienda che richiede la certificazione devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti dagli articoli 108 e 109 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. L'azienda che richiede la certificazione deve possedere i seguenti requisiti di capacita' tecnica e merceologica:
a) capacita' tecnica per il saggio di campioni di oro;
b) capacita' tecnica per la raffinazione di oro conforme agli standard stabiliti dall'art. 2;
c) capacita' tecnica di mantenimento della qualita' della raffinazione di oro uniforme nel tempo secondo gli standard stabiliti all'art. 2.
 
Art. 4. Modalita' e tariffe per la richiesta ed il rilascio della
certificazione
1. L'azienda richiedente il rilascio della certificazione deve inoltrare la richiesta all'Ufficio completa di tutta la documentazione necessaria idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di affidabilita' e di onorabilita' di cui all'art. 3, commi 1 e 2 e deve contestualmente inoltrare all'Istituto attestatore la richiesta per il rilascio dell'attestazione concernente il possesso dei requisiti delle capacita' tecniche e merceologiche di cui all'art. 3, comma 3.
2. La richiesta inoltrata all'Ufficio deve contenere le seguenti informazioni:
a) ragione o denominazione sociale dell'azienda richiedente;
b) indirizzo di tutte le sedi produttive;
c) notizie sintetiche in merito all'operativita' dell'azienda, anche con riferimento alla raffinazione media annua di oro realizzata nei tre esercizi precedenti;
d) stima della quantita' dell'oro raffinato in conformita' agli standard di cui all'art. 2, nei 12 mesi successivi alla data della richiesta.
3. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) 2 serie di fotografie a colori che mostrino, in tutti i loro lati, i lingotti conformi agli standard di cui all'art. 2, prodotti dall'azienda;
b) 2 disegni tecnici in scala dei lingotti conformi agli standard di cui all'art. 2 che mostrino le dimensioni e i dettagli relativi alle stampigliature e ai marchi che appaiono sui lingotti stessi;
c) documentazione idonea ad accertare i requisiti di cui all'art. 3, comma 1 e comma 2; e' ammessa l'autocertificazione, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, punti a) e b); e' richiesta una dichiarazione della societa' di revisione, per i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, punti c) e d).
4. L'Ufficio, ricevuta la richiesta, verifica la completezza della documentazione allegata e il possesso, da parte dell'azienda, dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2.
5. L'Ufficio entro sessanta giorni comunichera' all'azienda richiedente e all'Istituto attestatore l'esito della verifica di cui al precedente comma e in caso di esito favorevole rilascera' formale benestare all'Istituto attestatore affinche' provveda ad espletare le operazioni di accertamento del possesso da parte dell'azienda dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3.
6. L'Istituto attestatore, ricevuto il benestare dell'Ufficio di cui al precedente comma, inviera' all'azienda il testo di contratto che regola l'espletamento delle operazioni di accertamento, richiedendo, al contempo, alla stessa azienda un anticipo del 50 per cento sul compenso dovuto per le attivita' di accertamento, di cui al successivo art. 5 pari a complessivi euro undicimila (IVA esclusa). Saranno a carico dell'azienda le eventuali spese di vacazione necessarie ad espletare la predetta attivita' di verifica.
7. L'importo del compenso dovuto per le predette attivita' di verifica potra' subire, su richiesta motivata dell'Istituto attestatore, futuri adeguamenti da concordare previamente con l'Ufficio.
8. L'Istituto attestatore non procedera' al compimento delle operazioni di verifica dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, nel caso in cui l'azienda richiedente non corrisponda l'anticipo richiesto e/o non restituisca il contratto sottoscritto, con l'impegno a prestare la massima collaborazione nello svolgimento dei test di verifica e con l'impegno di versare il compenso dovuto per le relative attivita'.
 
Art. 5. Accertamento dei requisiti delle capacita' tecniche e merceologiche
di cui all'art. 3, comma 3
1. L'accertamento dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, viene compiuto dall'Istituto attestatore attraverso specifiche operazioni di verifica.
2. Preliminarmente alle operazioni di accertamento di cui al precedente comma, l'azienda puo' richiedere eventualmente all'Istituto attestatore una visita di pre-audit presso la propria sede produttiva, onde constatare il possesso, da parte dell'azienda stessa, di organizzazione, professionalita' e tecnologie di sicuro affidamento per poter dare avvio alle operazioni di accertamento dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3.
3. In sede di visita di pre-audit, l'Istituto attestatore puo' suggerire all'azienda l'adozione di quelle misure ritenute necessarie e/o utili per poter dare avvio alle operazioni di accertamento dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3. La visita di pre-audit non vincola in alcun modo l'Istituto attestatore sull'esito dell'eventuale successiva procedura per il rilascio dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, ne' l'Ufficio in ordine all'emanazione del provvedimento finale di certificazione di idoneita' alla «buona consegna». Le spese della fase di pre-audit, che non sono comprese nel compenso complessivo di cui all'art. 4, comma 6, sono a carico dell'azienda, secondo criteri preventivamente e autonomamente concordati con l'Istituto attestatore.
4. Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 3, lettera a):
a) l'Istituto attestatore provvede a recapitare presso la sede produttiva dell'azienda, ovvero all'indirizzo dalla stessa comunicato, otto campioni di oro, aventi grado di purezza diversa, di titolo compreso tra 995 e 999,9 millesimi;
b) l'azienda deve effettuare il saggio su tutti gli otto campioni di oro predisposti dall'Istituto attestatore e comunicare all'Istituto attestatore stesso, entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei campioni, il risultato dei singoli saggi al primo numero decimale;
c) la prova di capacita' tecnica per il saggio di campioni di oro puo' ritenersi superata dall'azienda nel caso in cui i risultati dei singoli saggi non evidenzino, complessivamente per tutti gli otto campioni, piu' di uno scostamento rispetto ai valori determinati dall'Istituto attestatore. Per scostamento deve intendersi la differenza tra valori di misura superiore all'uno per mille;
d) al termine del saggio, i singoli campioni devono essere restituiti all'Istituto attestatore a spese dell'azienda.
5. Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 3, lettera b):
a) l'azienda deve recapitare alla Sezione Zecca dell'Istituto attestatore tre lingotti di oro di propria produzione, di peso compreso tra 12.35 e 12.650 grammi, corredati da dichiarazione attestante il peso espresso in grammi, il titolo espresso in millesimi, il numero di serie, e la sede produttiva. Le spese di trasporto ed assicurazione dei suddetti tre lingotti sono a carico dell'azienda;
b) l'Istituto attestatore esegue gli accertamenti su due dei tre lingotti consegnati, mentre il terzo lingotto deve essere conservato e potra' essere utilizzato dall'Istituto al fine di eseguire eventuali test di verifica supplementari resisi necessari dall'esito incerto delle prime analisi. Della necessita' di eseguire tali test di accertamento supplementari del terzo lingotto, l'Istituto attestatore deve dare preventiva comunicazione all'azienda;
c) la prova di capacita' tecnica per la raffinazione di oro si riterra' superata dall'azienda nel caso in cui:
il peso dei lingotti sia compreso tra 12.350 e 12.650 grammi;
la purezza dei lingotti abbia titolo minimo di 995 millesimi;
i lingotti abbiano la forma di un tronco di piramide a base rettangolare con angoli smussati e non acuti;
l'aspetto esteriore dei lingotti sia privo di:
difetti esteriori;
restringimenti eccessivi;
irregolarita';
stratificazioni o scabrosita';
il lingotto rechi impressi i seguenti dati:
marchio di identificazione di cui all'art. 7 del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 251;
marchio della sede produttiva, nell'ipotesi di azienda con piu' sedi produttive;
numero di serie;
titolo espresso in millesimi secondo quanto prescritto dall'art. 3 del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 251;
d) al termine del test di accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), l'oro potra' essere ritirato dall'azienda, o verra' alla stessa riconsegnato a sue spese, al titolo appurato dall'Istituto attestatore al netto dei cali di fusione.
6. Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), l'Istituto attestatore provvede a recarsi presso la sede produttiva dell'azienda onde verificare il reale possesso da parte dell'azienda stessa di organizzazione, professionalita' e tecnologie idonee a garantire il mantenimento ed il rispetto nel tempo degli standard cui deve rispondere l'oro per avvalersi della qualifica di «buona consegna» nel mercato nazionale.
Nel caso in cui l'Istituto attestatore accerti che l'azienda, pur avendo dato prova di sicura affidabilita', non dispone a pieno di quei requisiti tecnici idonei ad assicurare la capacita' di mantenimento nel tempo degli standard di «buona consegna», l'istituto attestatore stesso fornisce indicazioni all'azienda per l'adozione delle misure ritenute necessarie e/o utili al riguardo e fissa un termine per la relativa attuazione.
Alla scadenza effettua un'ulteriore verifica di audit. Le spese di tale seconda verifica saranno a carico dell'azienda secondo criteri preventivamente ed autonomamente concordati con l'Istituto attestatore.
7. Al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, l'Istituto attestatore inviera', entro sei mesi dalla data di ricevimento del benestare dell'Ufficio rilasciato ai sensi all'art. 4, comma 5, formale attestazione all'azienda e all'Ufficio stesso circa l'esito positivo o negativo degli accertamenti effettuati.
8. Tale termine di sei mesi, da riferirsi a ogni singola azienda o ad ogni singola sede produttiva, deve intendersi orientativo, potendo essere prorogato per effetto di piu' richieste di verifica contemporanee inviate dalle aziende, ovvero per l'espletamento della visita di pre-audit o di piu' visite di audit, ovvero per cause e ritardi imputabili alle aziende.
9. In nessun caso, comunque, l'Istituto attestatore risponde di ritardi dovuti a negligenza, imperizia o incuria da parte dell'azienda e, in genere, a una mancata collaborazione dell'azienda stessa con l'Istituto attestatore nell'espletamento del proprio incarico.
10. L'Istituto attestatore non rilascia la suddetta attestazione nel caso in cui l'azienda, al termine dei test di accertamento, non abbia versato l'importo totale del compenso dovuto, come determinato ai sensi dell'art. 4, comma 6, dietro presentazione di fattura.
 
Art. 6.
Rilascio della certificazione
1. L'Ufficio, in caso di esito positivo degli accertamenti sul possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, rilascia all'azienda la certificazione con apposito provvedimento; in caso di esito negativo dei suddetti accertamenti, comunica all'azienda il diniego del provvedimento di certificazione dandone notizia, contestualmente, all'Istituto attestatore.
 
Art. 7. Vigilanza dell'Ufficio sulla permanenza dei requisiti di cui all'art.
3 e conferma della certificazione
1. L'Ufficio, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lettera b) della legge, vigila, mediante controlli periodici, sulla permanenza dei requisiti di cui all'art. 3 del presente provvedimento.
2. L'Ufficio si avvale dell'Istituto attestatore al fine di verificare la permanenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3.
3. Le visite periodiche verranno richieste dall'Ufficio, previo accertamento della permanenza, in capo all'azienda certificata, dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1 e 2.
4. Decorsi tre anni dal rilascio della certificazione, l'Istituto attestatore provvedera', su richiesta dell'Ufficio e previa comunicazione all'azienda certificata, ad effettuare visite periodiche, di norma biennali, onde verificare la permanenza in capo all'azienda dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, tali da assicurare gli standard di «buona consegna.
5. Al termine delle visite periodiche, l'Istituto attestatore inviera' formale attestazione all'azienda e all'Ufficio circa l'esito positivo o negativo degli accertamenti effettuati, ai fini della conferma o della revoca della certificazione.
6. Il compenso dovuto all'Istituto attestatore per le attivita' di verifica periodica, pari a complessivi euro tremiladuecento (IVA esclusa) per ciascuna visita, oltre alle spese di vacazione necessarie per l'espletamento dell'incarico, sara' a carico dell'azienda certificata.
7. L'importo del compenso per le predette attivita' di verifica periodica potra' subire, su richiesta motivata dell'Istituto attestatore, futuri adeguamenti da concordare previamente con l'Ufficio.
8. L'Istituto attestatore non procedera' al rilascio della suddetta attestazione, nel caso in cui l'azienda non abbia versato il compenso dovuto, come determinato al comma precedente, per le operazioni di verifica periodica dietro presentazione di fattura.
9. L'Ufficio, in caso di esito positivo dei controlli periodici, conferma la certificazione con apposito provvedimento; in caso di esito negativo dei suddetti controlli revoca la certificazione all'azienda con apposito provvedimento.
10. L'Ufficio provvede alla revoca del provvedimento di certificazione qualora verifichi, nei controlli periodici di cui al precedente comma 1, la circostanza che per l'azienda certificata non sussista almeno uno dei requisiti di cui all'art. 3.
 
Art. 8.
Riconoscimento degli standard internazionali
1. Gli standard definiti dalla London Bullion Market Association sono riconosciuti nel mercato nazionale.
2. L'Ufficio conferisce, su richiesta, la certificazione alle imprese iscritte nella «good delivery list», tenuta dalla London Bullion Market Association.
 
Art. 9.
Entrata in vigore
Il presente provvedimento entra in vigore il 30 ottobre 2003.

Roma, 23 giugno 2003
Il presidente: Fazio
 
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