Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 21 maggio 2003
Approvazione dei criteri di rideterminazione dei canoni di concessione radiotelevisivi di cui all'art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. (Delibera n. 170/03/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 21 maggio 2003;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), numeri 5 e 7;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva»;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;
Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modifiche, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1994, recante «Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivo sull'intero territorio nazionale»;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai S.p.a. nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le trasmissioni televisive in forma codificata»;
Vista la propria delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, recante «Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 1998, n. 288;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in particolare l'art. 27, commi 9 e 10;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro delle comunicazioni e il Ministro delle finanze 23 ottobre 2000, recante «Individuazione dei soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, tenuti al pagamento del canone annuo previsto dal comma 9 dell'art. 27, della legge del 23 dicembre 1999, n. 488.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 ottobre 2000, n. 251;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Vista la propria deliberazione n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione» e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno 2001;
Vista la propria deliberazione n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 dicembre 2001, n. 284;
Vista la direttiva 2002/20/CE del 7 marzo 2002 relativa alle «Autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)»;
Vista la direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002 relativa alla «Istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)»;
Vista la comunicazione dell'Autorita' del 24 dicembre 2002 con la quale e' stato chiesto il parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle comunicazioni sulle modalita' prospettate per la rideterminazione dei canoni di concessione radiotelevisivi di cui all'art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Vista la comunicazione del Ministero delle comunicazioni pervenuta il 22 gennaio 2003 nella quale si esprime parere favorevole al mantenimento dell'attuale livello di contribuzione dell'1% del fatturato per i prossimi tre anni, nonche' all'aggiornamento dei tetti massimi di cui all'art. 27, comma 10, legge summenzionata sulla base del tasso di inflazione dell'ultimo triennio;
Vista la comunicazione del Ministero dell'economia e delle finanze pervenuta in data 17 febbraio 2003 nella quale si condivide quanto gia' espresso dal Ministero delle comunicazioni nella summenzionata nota;
Considerato che il sistema di contribuzione introdotto dal summenzionato art. 27 della legge n. 488 del 1999 appare piu' facilmente attuabile rispetto a quello in precedenza vigente, poiche' questo, anche a detta del Ministero delle comunicazioni nella summenzionata comunicazione, ha consentito di eliminare i contenziosi pregressi fondati sul calcolo del canone correlato ai bacini serviti abolendo le disparita' di trattamento tra le varie tipologie di emittenti;
Considerato, peraltro, che e' doveroso l'adeguamento dei tetti massimi di cui all'art. 27 della legge n. 488 del 1999 sulla base della variazione dell'indice del costo della vita nei tre anni precedenti, secondo il metodo di calcolo dell'interesse composto, anche nella misura in cui l'art. 22, legge n. 223 del 1990 gia' prevedeva che l'ammontare dei canoni venisse aggiornato ogni tre anni in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatosi nell'ultimo triennio utile;
Considerato che quale indice del costo della vita utilizzato ai fini del calcolo della variazione del tasso di inflazione va assunto l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che, secondo quanto definito dall'ISTAT - Istituto nazionale di statistica, e' pari al 7,9% per il triennio 2000-2002 (2,6% per l'anno 2000, 2,7% per il 2001, 2,4% per il 2002), variazione che porta il tetto massimo per le emittenti radiofoniche nazionali da 140 milioni di lire a 78016 euro, per le emittenti televisive locali da 30 milioni di lire a 16718 euro, per le emittenti radiofoniche locali da 20 milioni di lire a 11145 euro;
Considerato che la disciplina riguardante i canoni radiotelevisivi dovra' essere rivista alla luce dell'entrata a regime della tecnologia digitale terrestre, poiche' gli articoli 12 e 13 della summenzionata deliberazione n. 435/01/CONS prevedono le distinte figure dell'autorizzazione generale per la fornitura dei programmi e della licenza individuale per l'operatore di rete, per l'ottenimento delle quali il precedente art. 5 fissa un contributo a carico dei soggetti richiedenti, mentre si rinvia ad un successivo provvedimento di questa Autorita' per le determinazioni dei contributi dovuti per controlli e verifiche;
Considerato che questa Autorita' entro il 31 marzo 2004, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera g), della summenzionata deliberazione n. 435/01/CONS adottera' un provvedimento che stabilira' la misura dei contributi applicabili agli operatori di rete;
Udita la relazione del commissario Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
Aggiornamento dei canoni di concessione radiotelevisivi
1. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale sono tenuti, secondo le modalita' attuative di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 2000, citato nelle premesse, al pagamento di un canone annuo di concessione:
a) pari all'1 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
b) pari all'1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di 78016 euro se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di 16718 euro se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di 11145 euro se emittente radiofonica locale.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito Web dell'Autorita'.

Napoli, 21 maggio 2003

Il presidente
Cheli

Il commissario relatore
Manacorda

Il segretario generale
Botto
 
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