Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 9 maggio 2003
Definizione agevolata del diritto annuale di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni;
Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che disciplina il diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio e a carico di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8 della stessa legge n. 580 del 1993;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale dispone che le regioni, le province e i comuni possono stabilire con riferimento ai tributi propri, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione degli atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonche' l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
Visto il comma 2 dello stesso art. 13 con il quale si stabilisce che le agevolazioni previste dal comma 1 possono essere applicate anche per i casi in cui siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale;
Visto l'art. 5-quater, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2003, n. 27, il quale dispone che l'art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con riferimento al diritto annuale;
Tenuto conto che lo stesso art. 5-quater, comma 1, prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive siano stabilite le modalita' di attuazione dello stesso comma;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di attuazione della definizione agevolata per il diritto annuale dovuto alle camere di commercio a far data dall'anno 1997.
2. Il diritto annuale dovuto da ciascun contribuente si intende comprensivo degli importi relativi alle unita' locali, ubicate nella circoscrizione di competenza della camera di commercio, e alla maggiorazione di cui al comma 6 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
3. Hanno diritto ad avvalersi della definizione agevolata tutti i soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale nonche' gli eredi, in solido e disgiuntamente.
 
Art. 2.
Modalita' di adesione delle camere di commercio
1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le camere di commercio dispongono, con deliberazione della giunta camerale, se aderire alla definizione agevolata del diritto annuale per il periodo 1997-2000, dovuto dalle imprese ubicate nel territorio di competenza, non regolarmente versato nei termini prescritti.
2. Le camere di commercio dispongono, altresi', se aderire alla definizione agevolata del diritto annuale per gli anni 2001-2002, dovuto dalle imprese ubicate nel territorio di competenza, non regolarmente versato nei termini prescritti.
3. Le camere di commercio stabiliscono, secondo le disposizioni del presente decreto, la riduzione dell'ammontare del diritto non versato nonche' la riduzione o l'esclusione della sovrattassa o delle sanzioni in relazione ai periodi di competenza e individuano il termine di sospensione delle procedure di accertamento o dei procedimenti giurisdizionali ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. La deliberazione di cui al comma 1 e 2, divenuta esecutiva, e' oggetto di adeguata ed immediata pubblicita' attraverso gli ordinari canali di informazione ed e' trasmessa alle commissioni tributarie, ai concessionari del servizio della riscossione e al tribunale, competenti territorialmente.
 
Art. 3.
Scadenza e modalita' di versamento da parte del contribuente
1. Il contribuente che aderisce alla definizione agevolata di cui al comma 1 dell'art. 13, provvede al pagamento dell'importo, determinato ai sensi degli articoli seguenti, entro il 30 novembre 2003.
2. Il versamento di quanto dovuto per la definizione agevolata avviene mediante modello F24, senza possibilita' di compensare con altri versamenti. L'importo da versare e' arrotondato all'unita' di euro superiore.
3. Gli importi iscritti in ruoli emessi dalle camere di commercio e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2002, sono versati ai medesimi concessionari dai contribuenti ai sensi degli articoli 6 e 7.
4. La camera di commercio concede il discarico amministrativo ai concessionari per le somme iscritte a ruolo non riscosse.
5. Ai concessionari spetta, a carico delle camere di commercio, l'aggio sulle somme riscosse.
 
Art. 4. Definizione del diritto annuale per gli anni 2001 e 2002 con
esclusione delle sanzioni
1. In relazione al diritto annuale dovuto e non versato, anche in parte, per gli anni 2001 e 2002 e' stabilita una riduzione del 30% dell'importo di diritto annuale dovuto e non versato, anche in parte, in base alla normativa vigente, con esclusione di sanzioni.
2. Per ciascuna unita' locale avente sede nella circoscrizione di competenza della camera di commercio e' dovuto, in misura fissa e per ciascun anno, un importo di Euro 10,00.
 
Art. 5. Definizione agevolata del diritto annuale per gli anni 2001 e 2002
con aggravio di sanzioni
1. I contribuenti, nel caso in cui le camere di commercio dispongono la definizione agevolata con aggravio di sanzioni, devono versare, per gli anni 2001 e 2002, gli importi previsti dall'art. 4, comma 1, maggiorati di una somma, a titolo di sanzione, pari al 10% del diritto ridotto, per ciascun anno di ritardato pagamento.
 
Art. 6. Definizione agevolata del diritto annuale dovuto fino all'anno 2000
con esclusione delle sovrattassa
1. In relazione al diritto annuale dovuto e non versato, anche in parte, fino all'anno 2000 e' stabilita una riduzione del 60% sull'importo dovuto in base alla normativa vigente all'epoca, con esclusione della sovrattassa.
2. Per ciascuna unita' locale avente sede nella circoscrizione di competenza della camera di commercio e' dovuto, in misura fissa e per ciascun anno, un importo di Euro 10,00.
 
Art. 7. Definizione agevolata del diritto annuale dovuto fino all'anno 2000
con aggravio delle sovrattassa
1. I contribuenti, nel caso in cui le camere di commercio dispongono la definizione agevolata con aggravio di sovrattassa, devono versare, per il diritto dovuto fino al 2000, gli importi previsti dall'art. 6, comma 1, maggiorati di una somma, a titolo di sovrattassa, pari al 10% del diritto ridotto, per ciascun anno di ritardato pagamento.
 
Art. 8.
Definizione agevolata delle liti pendenti
1. In pendenza di un procedimento contenzioso in sede giurisdizionale i contribuenti possono avvalersi della definizione agevolata, versando gli importi previsti dagli articoli 4, 5, 6 o 7.
2. I contribuenti richiedono, a pena di decadenza, alla camera di commercio competente, entro trenta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 4 dell'art. 2, la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato con apposita domanda.
3. Il contribuente, contestualmente alla domanda di cui al comma 2, presenta al giudice competente apposita istanza di sospensione del contenzioso oggetto di definizione agevolata.
4. La camera di commercio comunica agli organi giurisdizionali interessati il termine fino al quale debbono considerarsi sospesi i procedimenti giurisdizionali pendenti a carico del contribuente che ha aderito alla definizione agevolata.
5. Il contribuente effettua il versamento dell'importo risultante dalla definizione agevolata, alla scadenza e con le modalita' previste all'art. 3. Ai fini dell'estinzione del giudizio, o della sua prosecuzione, la camera di commercio comunica al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003
Il Ministro: Marzano

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2003 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 261
 
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