Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 20 maggio 2003 |
Riconoscimento dell'acqua di sorgente «Robinia», in San Pellegrino Terme |
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IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione
Vista la domanda in data 21 ottobre 2002 con la quale la societa' San Pellegrino S.p.a., con sede in Milano, via Castelvetro n. 17/23, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua di sorgente denominata «Robinia» che sgorga nell'ambito del permesso di ricerca «San Pellegrino XV» sito nel comune di San Pellegrino Terme; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 15 aprile 2003; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il proprio decreto 30 maggio 2002; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta come acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Robinia» che sgorga nell'ambito del permesso di ricerca «San Pellegrino XV» sito nel comune di San Pellegrino Terme. |
| Art. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 3. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 339/1999.
Roma, 20 maggio 2003 p. il direttore generale: Filippetti |
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