Gazzetta n. 151 del 2 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 maggio 2003
Riconoscimento dell'acqua di sorgente «Robinia», in San Pellegrino Terme

IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione

Vista la domanda in data 21 ottobre 2002 con la quale la societa' San Pellegrino S.p.a., con sede in Milano, via Castelvetro n. 17/23, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua di sorgente denominata «Robinia» che sgorga nell'ambito del permesso di ricerca «San Pellegrino XV» sito nel comune di San Pellegrino Terme;
Esaminata la documentazione allegata alla domanda;
Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;
Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalita' di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 15 aprile 2003;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;
Decreta:
Art. 1.
E' riconosciuta come acqua di sorgente, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Robinia» che sgorga nell'ambito del permesso di ricerca «San Pellegrino XV» sito nel comune di San Pellegrino Terme.
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 339/1999.

Roma, 20 maggio 2003
p. il direttore generale: Filippetti
 
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