Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 10 giugno 2003
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Lametia».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visti i decreti 29 novembre 2002 e 4 aprile 2003 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» con decreto 7 dicembre 1999 e' stata prorogata fino al 15 luglio 2003;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Lametia», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo n. 64338;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Lametia»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 7 dicembre 1999;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 7 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Lametia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2107/99 del 24 ottobre 1999, gia' prorogata con decreti 29 novembre 2002 e 4 aprile 2003, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 luglio 2003.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 7 dicembre 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2003
Il direttore generale: Abate
 
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