Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2003 (vai al sommario) |
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
DELIBERAZIONE 25 giugno 2003 |
Modifiche e integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998. (Deliberazione n. 14146). |
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LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213; Vista la propria delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, modificata con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002 e n. 13858 del 4 dicembre 2002, concernente il regolamento di attuazione dei citati decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58 e 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati; Ritenuta l'opportunita' di modificare e integrare le disposizioni del citato regolamento; Preso atto dell'intesa comunicata dalla Banca d'Italia il 16 giugno 2003; Delibera: I. Il regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successivamente modificato con delibere n. 12497 del 20 aprile 2000, n. 13085 del 18 aprile 2001, n. 13659 del 10 luglio 2002 e n. 13858 del 4 dicembre 2002, e' modificato e integrato come segue: il Capo IV Liquidazione delle insolvenze di mercato») del Titolo II Disciplina dei mercati regolamentati e' sostituito dal seguente:
Capo IV Liquidazione delle insolvenze di mercato
Art. 14. Definizioni 1. Nel presente Capo si intendono per: a) «negoziatore»: il soggetto ammesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani; b) «liquidatore»: il soggetto partecipante al servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, di cui all'art. 69, comma 1, del Testo Unico; c) «aderente»: il soggetto partecipante ai sistemi di garanzia basati su controparte centrale, di cui all'art. 1, lettera n) della disciplina dei sistemi di garanzia; d) «controparte centrale»: soggetto che nella gestione di un sistema di compensazione e garanzia di strumenti finanziari si interpone tra i partecipanti diretti al sistema stesso, fungendo da controparte esclusiva riguardo ai loro ordini di trasferimento; e) «commissario»: il commissario o i commissari che la Consob nomina ai sensi dell'art. 72, comma 3, del Testo Unico; f) «sistemi di garanzia della liquidazione»: i sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni, di cui all'art. 69, comma 2, del Testo Unico; g) «sistemi RRG»: i sistemi di riscontro e rettifica giornalieri che fungono da canale esclusivo per l'acquisizione delle istruzioni di regolamento da parte dei servizi di liquidazione; h) «gestori dei servizi di mercato»: le societa' di gestione dei mercati regolamentati di cui all'art. 61 del Testo Unico, i gestori dei sistemi RRG, i gestori dei fondi di garanzia dei contratti, i gestori dei servizi di liquidazione, i gestori dei sistemi di garanzia della liquidazione, le controparti centrali e i soggetti che svolgono la gestione accentrata di strumenti finanziari di cui al titolo II della parte III del Testo Unico; i) «blocchi»: gli ordini aventi ad oggetto i quantitativi di strumenti finanziari indicati nell'art. 6, comma 1, lettera d); j) «servizi di liquidazione»: il servizio di compensazione e liquidazione, nonche' il servizio di liquidazione su base lorda, delle operazioni su strumenti finanziari non derivati di cui all'art. 69, comma 1, del Testo Unico; k) «disciplina dei sistemi di garanzia»: il provvedimento recante la disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari emanata in attuazione degli articoli 68, 69, comma 2, e 70 del Testo Unico; l) «fondi di garanzia dei contratti»: i fondi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, di cui all'art. 68 del Testo Unico; m) «sistemi di garanzia»: i fondi di garanzia dei contratti e i sistemi di garanzia basati su controparte centrale di cui all'art. 1 della disciplina dei sistemi di garanzia; n) «operazioni definitive»: operazioni vincolanti e opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 210/2001.
Art. 15. Presupposti dell'insolvenza di mercato 1. L'insolvenza di mercato e' determinata dalla mancata copertura dei saldi debitori determinati nell'ambito del servizio di compensazione e liquidazione e da ogni altro grave inadempimento o altri fatti esteriori i quali dimostrino l'incapacita' di far fronte alle obbligazioni di mercato da parte del negoziatore, del liquidatore e dell'aderente. 2. L'insolvenza e' comunque presunta in caso di: a) mancato conferimento da parte del negoziatore al liquidatore della provvista indispensabile a regolare i contratti stipulati nei mercati regolamentati italiani; b) mancato versamento dei margini di garanzia o delle ulteriori disponibilita' di cui all'art. 5, comma 3, lettera j) della disciplina dei sistemi di garanzia da parte dell'aderente nei termini e nei modi previsti.
Art. 16. Accertamento dell'insolvenza di mercato 1. Ai fini dell'accertamento e della dichiarazione dell'insolvenza di mercato da parte della Consob: a) nel caso di mancata copertura dei saldi debitori nell'ambito del servizio di compensazione e liquidazione, il gestore del predetto servizio ne da' comunicazione alla Consob; b) nel caso di cui all'art. 15, comma 2, lettera a), il liquidatore comunica l'inadempimento del negoziatore alle societa' di gestione dei mercati nei quali il negoziatore opera e alla Consob. Ciascuna societa' di gestione intima al negoziatore di far pervenire, entro le ore 12 della giornata lavorativa successiva, su appositi conti ad essa intestati, i mezzi di pagamento necessari alla copertura dei saldi debitori in strumenti finanziari e contante; in caso di mancata copertura dei saldi entro il termine indicato, le societa' di gestione ne danno comunicazione alla Consob; c) nel caso di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), le controparti centrali comunicano alla Consob l'inadempimento indicando i provvedimenti di trasferimento o di chiusura delle posizioni contrattuali registrate nei conti dell'inadempiente adottati in conformita' con quanto previsto dalla disciplina dei sistemi di garanzia; tali provvedimenti sono adottati, ai sensi della medesima disciplina, anche nel caso di mancato regolamento finale delle posizioni contrattuali da parte dell'aderente. 2. Il provvedimento di dichiarazione dell'insolvenza di mercato e' comunicato tempestivamente ai gestori dei servizi di mercato a mezzo fax. Con il medesimo provvedimento, la Consob impartisce istruzioni ai gestori dei servizi di mercato in merito ai provvedimenti urgenti da adottare con riferimento alla procedura di liquidazione dell'insolvenza medesima.
Art. 17. Procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato 1. La procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato si applica limitatamente alle fasi di cui al comma 3, lettere a) e b), e al comma 4, lettera a), nei seguenti casi: a) operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati, aventi un intervallo di regolamento superiore a quello stabilito nei mercati regolamentati italiani di riferimento; b) operazioni relative a blocchi concluse a prezzi che si discostano in misura superiore al 10% dal minimo e massimo rilevati nei mercati regolamentati italiani di riferimento il giorno di negoziazione; c) operazioni concluse fuori dai mercati regolamentati, diverse dai blocchi, a prezzi non compresi tra il minimo ed il massimo rilevati nei mercati regolamentati italiani di riferimento il giorno di negoziazione; d) operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati e contratti a premio conclusi fuori dai mercati regolamentati. 2. La procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato si applica alle operazioni garantite da sistemi di garanzia basati su controparte centrale limitatamente alle fasi di cui al comma 4 lettere a), e), f), g) e h). 3. In seguito alla dichiarazione dell'insolvenza di mercato ed in attesa delle disposizioni del commissario: a) i gestori dei servizi di liquidazione escludono, secondo le regole di funzionamento dei servizi medesimi, le operazioni non regolabili per mancanza del contante o degli strumenti finanziari immesse dall'insolvente; b) fermo restando quanto previsto al comma 5 relativamente alle partite di pertinenza dei negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, i gestori dei sistemi RRG escludono le operazioni non definitive stipulate dall'insolvente; c) le controparti dell'insolvente, avendo cura di non alterare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, possono: 1) esercitare i contratti a premio non ancora scaduti in cui l'insolvente sia il venditore; 2) acquistare o vendere sui mercati regolamentati gli strumenti finanziari non compensati che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all'insolvente, in coerenza con quanto previsto al comma 4, lettera c), numero 2). 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lettera c), il commissario nominato ai sensi dell'art. 72, comma 3, del Testo Unico procede alla liquidazione dell'insolvenza di mercato con le seguenti modalita': a) acquisisce i dati e i documenti necessari alla liquidazione dell'insolvenza presso l'insolvente, il suo eventuale liquidatore, le sue controparti e i gestori dei servizi di mercato, verificandone la correttezza e la completezza; b) successivamente alla chiusura del procedimento di compensazione e liquidazione delle operazioni realizzato mediante l'intervento degli eventuali sistemi di garanzia della liquidazione, stralcia i compensi dati e ricevuti dall'insolvente e i contratti di riporto in accensione; c) relativamente alle operazioni per le quali e' stata disposta l'esclusione dai sistemi RRG e dai servizi di liquidazione: 1) per i contratti a premio in cui l'insolvente sia compratore, provvede senza indugio all'esercizio della facolta' quando cio' sia nell'interesse dell'insolvente; 2) per le operazioni diverse dai contratti a premio, calcola la posizione netta di ciascuna controparte nei confronti dell'insolvente, per singolo strumento finanziario e per gli Euro, distinguendo le operazioni garantite, ripartite per singolo sistema di garanzia, da quelle non garantite, anche con riferimento alle operazioni derivanti dall'eventuale esercizio dei contratti a premio; d) sentite le societa' di gestione del mercato, indica, in funzione del controvalore delle singole posizioni nette in strumenti finanziari di cui alla lettera c), numero 2), i termini e le modalita' nel rispetto dei quali le controparti dell'insolvente debbono effettuare sui mercati regolamentati gli acquisti e le vendite degli strumenti finanziari non compensati, che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all'insolvente; entro la scadenza dei suddetti termini, le controparti dell'insolvente possono altresi' optare, anche parzialmente, per una liquidazione per differenziale sulla base di un prezzo di regolamento calcolato come media ponderata dei prezzi delle transazioni concluse sui mercati regolamentati ovvero, a discrezione del commissario, dei prezzi ufficiali rilevati dalle societa' di gestione degli stessi mercati, il giorno di scadenza dei medesimi termini; e) accerta la correttezza, la completezza e gli esiti delle operazioni effettuate dai sistemi di garanzia della liquidazione, dalle controparti centrali e dalle controparti dell'insolvente; qualora accerti la mancata completezza delle operazioni compiute dalle controparti dell'insolvente, il commissario calcola le differenze a credito e a debito utilizzando il prezzo di regolamento di cui alla lettera d); f) nei casi di regolamento per differenziale da parte della controparte centrale, verifica l'oggettiva irreperibilita' degli strumenti finanziari e l'adeguatezza del prezzo di regolamento utilizzato; g) emette i certificati di credito: 1) in favore dei gestori dei sistemi di garanzia della liquidazione per un importo pari alle somme impiegate dal sistema stesso per l'intervento, rettificate degli importi a suo debito e credito derivanti dallo stralcio dei compensi e dall'inefficacia dei contratti di riporto, dedotte le disponibilita' liquide e il ricavato della vendita degli strumenti finanziari di cui il sistema abbia acquisito la titolarita' a norma delle disposizioni che lo regolano, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza; 2) in favore delle controparti dell'insolvente per un importo pari alle differenze in Euro a loro credito per ciascuna posizione netta, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza; 3) in favore delle controparti centrali, per un importo pari alle differenze in Euro a loro credito, dedotti i margini di garanzia e le ulteriori disponibilita' di cui all'art. 5, comma 3, lettera j) della disciplina dei sistemi di garanzia versati dall'insolvente, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza, nonche' delle somme corrisposte ai gestori dei sistemi di garanzia della liquidazione a copertura delle eventuali perdite di propria competenza; h) acquisisce le eventuali differenze a credito dell'insolvente, accreditandole in un conto corrente bancario rubricato all'insolvenza. 5. Il commissario, inoltre, nel caso di insolvenza di un liquidatore che partecipa al servizio per conto di negoziatori, per consentire nei giorni successivi a quello in cui si e' verificata l'insolvenza il regolamento, attraverso le procedure di liquidazione, dei saldi delle partite di pertinenza dei negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, verifica con i soggetti interessati la possibilita' di trasferire ad altro liquidatore detti saldi e le disponibilita' in titoli e in Euro da essi costituite presso l'insolvente medesimo. Ove tale trasferimento non possa essere effettuato, provvede ad escludere dai sistemi RRG le operazioni stipulate dai negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, destinate ad essere regolate nelle liquidazioni successive a quella in cui si e' verificata l'insolvenza. Il regolamento ditali operazioni avviene direttamente fra le parti interessate.
Art. 18. Comunicazioni alla Consob 1. Il commissario comunica alla Consob, per i provvedimenti di competenza, i soggetti che non ottemperano alle disposizioni impartite nell'esercizio delle proprie funzioni. Il commissario, inoltre, informa la Consob degli esiti della liquidazione dell'insolvenza, anche redigendo una relazione finale.». II. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 25 giugno 2003 p. Il Presidente: Cardia |
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