Gazzetta n. 152 del 3 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 febbraio 2003
Recepimento della direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
ed
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente, ora del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e con il Ministro della sanita', ora del Ministro della salute, in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che interessino la protezione dell'ambiente ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote, come rettificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2000, di recepimento della rettifica alla direttiva 92/61/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001, di recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, da ultimo, la direttiva 92/61/CEE, come rettificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2001;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote e l'applicazione integrale, obbligatoria, della procedura di omologazione comunitaria;
Vista la direttiva 2002/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. L 252 del 20 settembre 2002, sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE;

A d o t t a

il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

Art. 1.
1. Il presente decreto introduce nuovi valori limite alle emissioni inquinanti prodotte dai veicoli a motore a due o a tre ruote al fine di ridurre il livello delle emissioni stesse.
 
Art. 2.
1. A decorrere dal 1° aprile 2003, non e' consentito:
a) rifiutare l'omologazione CE per tipo di veicolo, a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994; o
b) rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o l'immissione in circolazione di un veicolo, per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, se detti provvedimenti sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1° aprile 2003, non e' consentito rilasciare l'omologazione CE, a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, per ogni tipo di veicolo per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, se tali tipi di veicoli non sono conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001, di recepimento della direttiva 97/24/CE, come modificato dal presente decreto. Per la prova di tipo I, sono utilizzati i valori limite fissati nella casella A della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto.
3. A decorrere dal 1° luglio 2004:
a) non sono piu' considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994; e
b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati dal certificato di conformita' ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, se i veicoli non sono conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporii e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto. Per la prova di tipo I relativa ai ciclomotori sono utilizzati i valori limite indicati nella seconda casella della tabella di cui al capitolo 5, allegato I, punto 2.2.1.1.3., del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001. Per la prova di tipo I relativa ai motocicli ed ai tricicli sono utilizzati i valori limite fissati nella casella A della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5. del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto.
4. Per i motocicli a due ruote di tipo trial ed enduro, la data di cui al comma 2 e' fissata al 1° gennaio 2004 e la data di cui al comma 3 e' fissata al 1° luglio 2005.
5. Si considerano motocicli trial i veicoli che presentano le seguenti caratteristiche:
a) altezza massima della sella: 700 mm;
b) luce da terra minima: 280 mm;
c) capacita' massima del serbatoio: 4 l;
d) rapporto di trasmissione minimo nella marcia piu' alta (rapporto primario x rapporto di marcia x rapporto finale di trasmissione): 7,5.
6. Si considerano motocicli enduro i veicoli che presentano le seguenti
caratteristiche:
a) altezza minima della sella: 900 mm,
b) luce da terra minima: 310 mm,
c) rapporto di trasmissione minimo nella marcia piu' alta (rapporto primario x rapporto di marcia x rapporto finale di trasmissione): 6,0.
 
Art. 3.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 non e' consentito rilasciare omologazione CE, a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, per ogni nuovo tipo di veicolo che non sia conforme alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto. Per la prova di tipo I sono utilizzati i valori limite indicati nella casella B della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5., del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) non sono piu' considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994; e
b) non e' consentita l'immatricolazionie, la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati dal certificato di conformita' ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, per motivi riguardanti i provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico, se tali veicoli non sono conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto. Per la prova di tipo I sono utilizzati i valori limite indicati nella casella B della tabella di cui al capitolo 5, allegato II, punto 2.2.1.1.5., del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 come modificato dal presente decreto. Per i tipi di veicoli dei quali nell'Unione europea non vengono venduti piu' di 5.000 esemplari all'anno la data e' fissata al 1° gennaio 2008.
 
Art. 4.
1. I certificati di omologazione devono confermare anche la funzionalita' dei dispositivi antinquinamento per tutto il normale ciclo di vita dei veicoli a due o a tre ruote a decorrere dal 1° gennaio 2006 per i nuovi tipi di veicoli e dal 1° gennaio 2007 per tutti i tipi di veicoli fino ad una percorrenza di 30.000 km. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sara' recepita la regolamentazione integrativa che sara' adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio per definire il «normale ciclo di vita».
 
Art. 5.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 per i nuovi tipi di veicoli a motore a due o a tre ruote, e a decorrere dal 1° gennaio 2007 per tutti i tipi di veicoli, i certificati di omologazione sono condizionati anche alla conferma della funzionalita' dei dispositivi antinquinamento per tutto il normale ciclo di vita del veicolo in normali condizioni di esercizio (conformita' dei veicoli in circolazione sottoposti a corretta manutenzione e correttamente utilizzati).
2. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sara' recepita la regolamentazione integrativa che sara' adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio per definire il «normale ciclo di vita». Essa prevede in particolare, se del caso:
a) i criteri per l'esecuzione dei controlli;
b) i criteri per la scelta dei veicoli da controllare;
c) i criteri per lo svolgimento delle prove;
d) le regole per l'eliminazione di eventuali difetti;
e) la gratuita' per il proprietario/detentore del veicolo.
 
Art. 6.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 non e' consentito rilasciare l'omologazione CE ed e' rifiutata l'omologazione di portata nazionale per i veicoli a due o a tre ruote se le emissioni di CO2 ed il consumo di carburante non sono stati rilevati conformemente alle disposizioni pertinenti che saranno emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della regolamentazione che sara' adottata dalla Commissione europea.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2007:
a) non sono piu' considerati validi i certificati di conformita' che accompagnano i nuovi veicoli a motore a due ruote con una cilindrata superiore a 150 cc a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994; e
b) non e' consentita l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati dal certificato di conformita' ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, se i valori relativi alle emissioni di CO2 ed al consumo di carburante non sono stati rilevati conformemente alle disposizioni pertinenti che saranno emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della regolamentazione che sara' adottata dalla Commissione europea.
 
Art. 7.
1. Il capitolo 5 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 e' modificato secondo il testo di cui all'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2003

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro della salute
Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2003 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 262
 
Allegato

ATTENZIONE NEL TESTO CI SONO DELLE PARTI ILLEGGIBILI CONTRASSEGNATE
DA ???

MODIFICHE DEL CAPITOLO 5 DEL DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E
DELLA NAVIGAZIONE 23 MARZO 2001

1 - L'allegato II e' modificato come segue:

a) il punto 1.4. e' sostituito dal seguente: "1.4. inquinanti gassosi" le emissioni allo scarico di monossido di
carbonio, ossidi di azoto espressi in termini di biossido di
azoto (NO2) equivalente, e idrocarburi, presupponendo un
rapporto di;
- ???? per la benzina,
- ???? per il combustibile diesel;

b) sono aggiunti i seguenti punti; "1.5. impianto di manipolazione (defeat device)" ogni impianto che
misuri, rilevi o risponda a variabili di funzionamento (ad
esempio la velocita' del veicolo, la velocita' di rotazione del
motore, la marcia innestata, la temperatura, la pressione di
aspirazione o ogni altro parametro) al fine di attivare,
modulare, ritardare o disattivare il funzionamento di qualsiasi
componente o qualsiasi funzione del sistema di controllo delle
emissioni in modo da diminuire l'efficacia del sistema di
controllo delle emissioni in condizioni che si verificano
durante la normale utilizzazione del veicolo a meno che l'uso
di tale impianto sia sostanzialmente compreso nella procedura
di prova di certificazione delle emissioni prevista. 1.6. "strategie contraddittorie di riduzione delle emissioni"
qualunque strategia o dispositivo che, in normali condizioni di
funzionamento del veicolo, riduca l'efficacia del sistema di
controllo delle emissioni a un livello inferiore a quello
previsto nella procedura di prova delle emissioni applicabile"

c) il punto 2.2.1.1. e' sostituito dal seguente: "2.1.1.1. Prova di tipo I (controllo del valore medio allo scarico di
inquinanti gassosi in una zona urbana a traffico denso) 2.2.1.1.1. La prova viene eseguita con il metodo descritto
nell'appendice I. Gli inquinanti gassosi sono prelevati ed
analizzati con i metodi prescritti. 2.2.1.1.2. La figura 1.2.2 presenta le varie possibilita' per la
prova di tipo I. 2.2.1.1.3. il veicolo e' posto su un banco dinamometrico a rulli atto
a simulare il carico e l'inerzia. 2.2.1.1.4. Durante la prova i gas di scarico sono diluiti e un
campione proporzionale viene raccolto in uno o piu'
sacchi. I gas di scarico del veicolo in prova sono
diluiti, raccolti ed analizzati secondo il procedimento
descritto qui di seguito e il volume totale dei diluiti
viene misurato. 2.2.1.1.5.1. In deroga alle prescrizioni del punto 2.2.1.1.5, per
ciascuno degli inquinanti o combinazione di inquinanti,
uno dei tre risultati ottenuti puo' superare ma di non
piu' del 10% il valore limite prescritto, a condizione che
la media aritmetica dei tre risultati sia inferiore al
limite prescritto. Qualora i valori limite prescritti
fossero superati per piu' di un inquinante, e'
indifferente che tale superamento si verifichi nel corso
di una stessa prova o di prove diverse. 2.2.1.1.5.2. In sede di valutazione dei valori limite di cui alla
casella B per il 2006, per i motocicli con una velocita'
massima ammessa di 110 km/h la velocita' massima e'
Limitata a 90 km/h nel ciclo di prova extraurbano (EUDC). 2.2.1.1.6. Il numero di prove prescritte al punto 2.2.1.1.5 e'
ridotto qualora si verifichino le condizioni definite in
appresso, dove V1 indica il risultato della prima prova e
V2 il risultato della seconda prova per ciascuno degli
inquinanti. 2.2.1.1.6.1. E' necessaria una sola prova se il risultato ottenuto
per ciascun inquinante e' inferiore o uguale a 0,70 L
(ossia V1 = 0,70 L). 2.2.1.1.6.2. Se la prescrizione di cui al punto 2.2.1.1.6.1 non e'
soddisfatta, sono necessarie soltanto due prove quando
sono soddisfatte le seguenti condizioni per ciascuno
degli inquinanti:
V1 = 0.85 L e V1 +V2 = 1.70 L e V2 = L;

d) le tabelle I e II del punto 2.2. sosto soppresse;

e) il punto 2.1.1.2. e' sostituito dal seguente: "2.2.1.2. Prova di tipo II (controllo del monossido di carbonio con
motore al minimo) e dati sulle emissioni ai fini del
controllo tecnico. 2.2.1.2.1. Questa prescrizione si applica a tutti i veicoli con
motore ad accensione comandata per i quali si chiede
l'omologazione CE in conformita' della presente direttiva. 2.2.1.2.2. Quando la prova e' effettuata in conformita'
dell'appendice 2 (prova di tipo II) con motore al minimo
normale:
- si registra il tenore in volume del monossido di
carbonio contenuto nei gas di scarico.
- si registra la velocita' del motore durante la prova,
comprese le eventuali tolleranza.

2.2.1.2.3. Quando la prova e' eseguita con motore al minimo alto
(cioe' = 2000 giri/min):
- si registra il tenore in volume del monossido di
carbonio contenuto nei gas di scarico.
- si registra la velocita' del motore durante la prova,
incluse le eventuali tolleranza.

2.2.1.2.4. La temperatura dell'olio del motore al momento della prova
e' misurata e registrata. 2.2.1.2.5. I dati registrati sono indicati nelle voci pertinenti del
documento di cui all'allegato VII della direttiva
92/61/CEE:

f) e' aggiunto il punto seguente: "2.3. E' vietato l'utilizzo di un impianto di manipolazione e/o di
una strategia contraddittoria di controllo delle emissioni. 2.3.1. Un impianto, funzione, sistema o dispositivo di controllo del
motore puo' essere installato a condizione che:
- sia attivato soltanto a fini quali la protezione del motore,
l'avviamento a freddo o il preriscaldamento del motore o
- sia attivato soltanto a fini quali la sicurezza di
funzionamento e la sicurezza generale nonche' le strategie per
far fronte all'efficienza ridotta.

2.3.2. L'Impiego di un impianto, funzione, sistema o dispositivo di
controllo del motore che comporti una strategia di controllo
del motore diversa o modificata rispetto a quella utilizzata
normalmente nei cicli di prova delle emissioni previsti sara'
consentito purche', in conformita' dei requisiti di cui al
punto 2.3.3. si dimostri pienamente che la misura non riduce
l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni. In tutti
gli altri casi tali impianti sono considerati impianti di
manipolazione. 2.3.3. il fabbricante fornisce la documentazione complessiva che
consente l'accesso alla progettazione di base del sistema e i
mezzi con cui controlla le variabili dei risultati, in caso di
controllo sia diretto che indiretto.
a) La documentazione complessiva ufficiale, fornita al Servizio tecnico all'atto della presentazione della domanda di omologazione, comprende la descrizione completa del sistema. Essa puo' essere sintetica purche' dimostri che siano stati individuati tutti i risultati consentiti da una matrice ottenuta da una gamma di controllo degli input per singola unita'.
La documentazione contiene inoltre la motivazione dell'utilizzo di ogni impianto, funzione, sistema o dispositivo di controllo del motore nonche' materiale e dati di prova aggiuntivi volti a dimostrare gli effetti sulle emissioni di gas di scarico di ognuno dei suddetti dispositivi installato nel veicolo. Dette informazioni sono allegate alla documentazione richiesta all'allegato V.
b) Materiale aggiuntivo che mostri i parametri modificati da ciascun impianto, funzione, sistema o dispositivo di controllo del motore e le condizioni limite per il funzionamento di tali dispositivi. Esso deve includere la descrizione dei criteri di controllo del sistema di alimentazione, le strategie di fasatura e i punti di commutazione durante tutte le modalita' di funzionamento. Queste informazioni sono strettamente riservate e conservate dal costruttore, ma ne e' consentito l'esame al momento dell'omologazione;
g) il punto 3.1.1 e' sostituito dal seguente: "3.1.1. Un veicolo viene prelevato dalla serie e sottoposto alla
prova descritta al punto 2.2.1.1. I valori limite per
verificare la conformita' della produzione sono quelli
indicati nella tabella del punto 2.2.1.1.5";

h) il punto 3.1.1 diventa punto 3.1.2 e viene modificato come segue: - l'indicazione "nelle tabelle I e II" e' sostituita da "nella
tabella di cui al punto 2.2.1.1.5". - l'indicazione "nella tabella di cui al punto 2.2.1.1.2. e'
sostituita da "nella tabella di cui al punto 2.2.1.1.5.";

i) il punto 3.1.3 dell'appendice e' sostituito dal seguente: "3.1.3. Puo' essere verificata la tenuta del sistema di aspirazione
per accertare che la carburazione non sia alterata da
un'entrata d'aria accidentale."; sp;
j) al punto 5.3.1 dell'appendice 1. l'ultima frase recita quanto segue:
"Prima di prelevare i gas di scarico si eseguono due cicli di condizionamento completi.";

k) il punto 6.1.3 dell'appendice 1 e' sostituito dal seguente: "6.1.3. Prima di iniziare il primo ciclo di condizionamento, il
motociclo od il triciclo viene sottoposto ad un flusso d'aria
di velocita' variabile. Seguono due cicli completi durante i
quali non vengono raccolti i gas di scarico. Il sistema di
ventilazione deve comprendere un meccanismo controllato dalla
velocita' del rullo del banco di modo che, nella fascia
compresa tra 10 e 50 hm/h, la velocita' lineare dell'aria
alla bocchetta di mandata sia uguale alla velocita' relativa
del rullo con un'approssimazione del 10%. Per velocita' del
rullo inferiore a 10 km/h, la velocita' dell'aria di
ventilazione puo' essere nulla. La sezione d'uscita della
bocchetta di mandata deve avere le seguenti caratteristiche:
i) una superficie di almeno 0,4 m;
ii) un'altezza dal suolo del suo bordo inferiore compresa tra
0.15 e 0,20 m;
iii) una distanza dall'estremita' anteriore del motociclo o
del triciclo compresa tra 0.3 e 0.45 m;

l) il punto 6.2.2 dell'appendice 1 e' sostituito dal seguente: "6.2.2. L'inizio del primo ciclo di prova coincide con l'inizio del
prelievo dei campioni e della misurazione delle rotazioni
della pompa";

m) il punto 7.2.1. dell'appendice I e' sostituto dal seguente: "7.2.1. Dopo due cicli di precondizionamento (istante iniziale del
primo ciclo), le operazioni specificate ai punti da 7.2.2 a
7.2.5 sono eseguite simultaneamente";

n) il punto 7.4 dell'appendice I e' sostituito dal seguente: "7.4. Analisi 7.4.1. I gas di scarico contenuti nel sacco devono essere analizzati
non appena possibile e in ogni caso non oltre 20 minuti dopo
la fine del ciclo di prova. 7.4.2. Prima di analizzare ciascun campione, l'intervallo
dell'analizzatore da utilizzare per ciascun inquinante viene
azzerato con il gas di azzeramento adeguato. 7.4.3. Gli analizzatori vengono quindi regolati secondo le curve di
calibrazione mediante un gas di taratura di concentrazione
nominale compresa tra 70 e 100% dell'intervallo. 7.4.4. Lo zero degli analizzatori viene nuovamente verificato. Se la
lettura differisce di oltre il 2% dall'intervallo stabilito al
punto 7.4.2., il procedimento viene ripetuto. 7.4.5. I campioni vengono quindi analizzati. 7.4.6. Dopo l'analisi i punti zero e di taratura sono nuovamente
verificati con i medesimi gas. Se i risultati differiscono di
meno del 2% da quelli indicati al punto 7.4.3. l'analisi e'
considerata accettabile. 7.4.7. In tutti punti della presente sezione, la portata e la
pressione dei vari gas devono essere quelli utilizzati per la
taratura degli analizzatori. 7.4.8. Il valore adottato per la concentrazione di ciascun inquinante
misurato nei gas e' quello registrato dopo la stabilizzazione
del dispositivo di misura";

o) il punto 2.2 dell'appendice 2 e' sostituito dal seguente: "2.2. La prova di tipo II di cui al punto 2.2.1.2. dell'allegato II
dev'essere effettuata immediatamente dopo la prova di tipo I
con motore al minimo normale e con motore al minimo alto".

2. L'allegato IV e' sostituito dal seguente: "ALLEGATO IV SPECIFICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO (BENZINA)

Il carburante di riferimento da utilizzare e' quello descritto all'allegato IX, punto 1, della direttiva 70/220/CEE

SPECIFICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO (GASOLIO)
Il carburante di riferimento da utilizzare e' quello descritto all'allegato IX, punto 2, della direttiva 70/220/CEE.
 
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