Gazzetta n. 153 del 4 luglio 2003 (vai al sommario)
LEGGE 9 giugno 2003, n. 157
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
ART. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Sovrano Ordine di Malta concernente i rapporti in materia sanitaria, fatto a Roma il 21 dicembre 2000.
 
ART. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso. 2. Con accordo concluso con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta specifiche disposizioni attuative dell'articolo 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1.
 
ART. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 giugno 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1172):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e Ministro ad interim degli affari esteri, il
21 febbraio 2002.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 19 marzo 2002 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 7ª e 12ª e Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione il 5, 11 febbraio 2003.
Esaminato in aula il 19 marzo 2003 e approvato il 20
marzo 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3808):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 24 marzo 2003 con pareri delle commissioni I,
V, VII, XI, XII e Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla III commissione l'8 e 9 aprile 2003.
Esaminato in aula il 26 maggio 2003 e approvato il 28
maggio 2003.
 
ACCORDO
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Sovrano Militare Ordine di Malta, qui di seguito denominati "Parti Contraenti":

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 a successive modifiche ed integrazioni e considerato in particolare che, ai sensi dell'art. 4 - comma 13 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502, i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le strutture sanitarie del Sovrano Militare Ordine di Malta (S.M.O.M.), relativamente all'attivita' assistenziale, sono disciplinati da apposito Accordo da stipularsi tra il Governo Italiano e lo S.M.O.M.; CONSIDERATO che gli anzidetti rapporti per effetto del sopra citato Decreto Legislativo n. 502 del 1992 non possono continuare ad essere disciplinati dalle disposizioni contenute nella Legge 23 dicernbre 1978, n. 833 (art. 41); CONSIDERATO che le strutture sanitarie dello S.M.O.M. in Italia sono costituite da un presidio ospedaliero a da strutture ambulatoriali e che per la relativa gestione lo S.M.O.M. si avvale dell'Associazione Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.), ente pubblico di diritto melitense; VISTO il parere del Consiglio di Stato Sezione II in data 9 dicembre 1998; NELL' INTENTO di dare applicazione al disposto del succitato art. 4 - comma 13 -del Decreto Legislativo n. 502 del 1992, salva successiva revisione della disciplina convenzionale; hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 1. II presente Accordo disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le strutture sanitarie di ricovero e ambulatoriali appartenenti al Sovrano Militare Ordine di Malta relativamente all'attivita assistenziale, ai sensi ed in prima attuazione dell'art. 4, comma 13 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 con riguardo all'assistenza prestata a cittadini italiani e ad altri soggetti a tali fini equiparati secondo l'ordinamento italiano. 2. Le strutture sanitarie di cui al comma 1, che debbono corrispondere ai relativi requisiti previsti dalla normativa italiana, sono costituite: a) dall'ospedale San Giovanni Battista, qui di seguito denominato "Ospedale", con annessi ambulatori che opera in Roma nel settore della riabilitazione. b) dai Centri Anti Diabetici (C.A.D.) che prioritariamente operano nel campo della prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito e delle sue complicanze e che sono dislocati sul territorio italiano nelle seguenti localita' ROMA: Via Giovanni da Empoli n. 4/C; Via Concordia n. 38; Via Q. Cantoni n. 20;Via A. Irpino n. 7; Via C. Negro n. 16; Via Palmiro Togliatti n. 889-897; VITERBO: Via Genova n. 120. LATINA: Piazzale Carturan n. 50. MILANO: Via Rezia n. 4. ANDRIA: Via Bottego n. 9. c) dai Poliambulatori con annesse sezioni C.A.D., dislocate a ROMA, Piazzale Marconi (EUR) n. 12 e a NAPOLI, Via del Priorato n. 18. 3. Le opere di ampliamento, trasformazione e ammodernamento delle strutture sanitarie di cui al comma 1 sono preventivamente concordate col Ministero della Sanita', d'intesa con la Regione competente in cui e' dislocata la struttura, in base alle norme dell'ordinamento italiano vigenti.
Articolo 2 1. Le strutture sanitarie di cui all' Art. 1 operano sulla base dei criteri di integrazione con il servizio pubblico ai sensi dell'art. 8, comma 5, del Decreto Legislativo 502/1992 cosi' come modificato dall'art. 9, Decreto Legislativo 517/1993. 2. L'Ospedale assicura l'erogazione delle prestazioni contemplate dai livelli di assistenza sanitaria previsti dalla normativa vigente dello Stato italiano, nel rispetto degli indirizzi ed obiettivi indicate dal piano sanitano nazionale e tenuto conto del vincoli correlati al processo di accreditamento. 3. Le prestazioni erogate in regime ambulatoriale sono remunerate col sistema a prestazione secondo il nomenclatore tariffario vigente delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e sono erogate tenuto conto del vincoli correlate al processo di accreditamento.
Articolo 3 1. L'Ospedale comunica al Ministero della Sanita' ed alla Regione, entro 30 giorni dall'approvazione del presente Accordo, i servizi e le divisioni con il relativo numero di posti letto ivi compresi quelli per l'assistenza diurna gia' autorizzati all'interno del rapporto convenzionale in atto, la pianta organica esistente nonche l'elenco nominativo dei dipendenti in servizio con l'indicazione delle rispettive qualifiche, con riferimento alla situazione in atto al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di standard di posti letto a di indici di utilizzazione. 2. Il Ministero della Sanita' unitamente alla Regione interessata verifica la sussistenza degli elementi di cui al comma precedente. Eventuali successive variazioni delle divisioni e dei servizi sono preventivamente concordate con il Ministero della Sanita', d'intesa con la Regione interessata, al fine di assicurare il rispetto della programmazione sanitaria nazionale e regionale. 3. L'ordinamento dei servizi ed il regolamento del personale dell'Ospedale sono adeguati, nel rispetto della natura dell'Ente e per la parte compatibile, ai principi della disciplina del servizi e del personate delle istituzioni ospedaliere e sono approvati con decreto del Ministro della Sanita'. 4. Nulla e' innovato rispetto alla vigente disciplina normativa che regola il riconoscimento di titoli e servizi acquisiti dal personate facente parte della dotazione organica dell'Ospedale. Resta fermo, a tal fine, l'obbligo di adeguamento di cui al precedente comma 3.
Articolo 4 L'attivita sanitaria dell'Ospedale e degli annessi Ambulatori, dei poliambulatori e del C.A.D., e' sottoposta in virtu' del presente Accordo alla vigilanza e al controllo delle Autorita' ed Istituzioni sanitarie competenti.
Articolo 5 1. L'accesso alla struttura ospedaliera e' consentito nei limiti della ricettivita del posto letto di cui all'art. 3, comma 1. 2. Per l'ammissione e la dimissione dei malati si applicano le disposizioni normative vigenti che disciplinano sul territorio italiano le modalita' di erogazione dell'assistenza sanitaria nei presidi ospedalieri pubblici.
Articolo 6 L'Ospedale puo avvalersi della facolta' di acquisire direttamente dai produttori le specialita' medicinali e gli altri medicinali prodotti industrialmente, in conformita' alla normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi.
Articolo 7 1. L'Ospedale puo', nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 502/1992: a) Stipulare convenzioni con le Universita' per mettere a disposizione la struttura per lo svolgimento della attivita' formativa di corsi di diploma universitario per gli operatori sanitari, nonche' per la formazione specialistica nell'ambito ed in conformita' dei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del sopra menzionato Decreto Legislativo. Le strutture presso cui viene svolta l'attivita' formativa devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, accertati dal Ministero della Sanita'; b) Provvedere all'aggiornamento professionale di operatori professionali (personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione), nonche' partecipare a studi, ricerche ed attivita' scientifiche e didattiche nel campo medico e sociale. All'accreditamento delle strutture di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione provvede il Ministero della Sanita' d'intesa con il Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; c) Contribuire, mediante opportune intese con i competenti organi, alla realizzazione degli obiettivi in campo assistenziale e della ricerca previsti dalla programmazione statale e regionale nonche' da leggi e disposizioni vigenti.
Articolo 8 1. L'attivita' didattica e l'eventuale attivita' di ricerca devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni vigenti con particolare riguardo alla salvaguardia della dignita' del paziente e comunque della riservatezza degli utenti e dei loro familiari. 2. L'attivita' di ricerca, qualora comporti pratiche mediche sulla persona, e' svolta con il consenso informato del paziente e di chi ne esercita la tutela.
Articolo 9 1. Per l'esercizio della libera professione intramuraria sono riservati all'interno della struttura ospedaliera spazi adeguati secondo le disposizioni vigenti dell'ordinamento italiano. 2. Il ricovero in camere a pagamento ovvero il ricovero richiesto in regime di attivita' libero professionale nonche' la fruizione di prestazioni in regime di libera attivita' professionale comporta l'esborso da parte dell'utente di una quota tariffaria ai sensi delle vigenti disposizioni dell'ordinamento italiano.
Articolo 10 1. Si applicano al personale in servizio presso le strutture sanitarie di cui all'art. 1 le vigenti disposizioni in materia di incompatibilita' di rapporto esclusivo e di attivita' libero professionale intramuraria ed extramuraria. 2. Il regolamento di organizzazione dell'attivita' libero professionale intramoenia approvato dal Ministero della Sanita' va trasmesso alla Regione competente.
Articolo 11 1. Nel caso di interruzione temporanea di uno o piu servizi assistenziali l'Ospedale ne da' immediata comunicazione al Ministero della Sanita' e alla Regione interessata. 2. Il Ministero della Sanita', compiuti i necessari accertamenti e d'intesa con la Regione competente, puo' autorizzare l'Ospedale ad avvalersi dei servizi di altre strutture pubbliche o accreditate che abbiano manifestato la propria disponibilita' al riguardo, fissando un congruo termine entro il quale i servizi possono essere ripristinati.
Articolo 12 1. In deroga alle procedure previste dal Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, il Ministero del Tesoro, provvede, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, su proposta del Ministero della Sanita' a valere sulle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente spettanti alle Regioni e Province autonome, all'assegnazione direttamente all' A.C.I.S.M.O.M., in qualita' di gestore delle strutture sanitarie dello S.M.O.M., delle somme dovute per le prestazioni rese in regime di ricovero ed ambulatoriale e liquidate sulla base dei criteri e modalita' previsti dall'art. 8, quinquies, e 8, sexties, del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni a integrazioni. 2. L'A.C.I.S.M.O.M. fornisce trimestralmente al Ministero della Sanita' e alle Regioni e Province autonome interessate, le relative contabilita' per singolo caso delle prestazioni rese, ai fini del riscontro di competenza in conformita' alle disposizioni vigenti. 3. Nelle more delle proposte di assegnazione di cui al comma 1, il Ministero del Tesoro e' autorizzato ad erogare in quote trimestrali a titolo di acconto l'80% di quanto corrisposto nell'anno precedente. 4. Per il primo anno l'acconto di cui al comma 3 e' commisurato all'80% delle somme dovute a tale titolo dalle Regioni interessate nell'anno precedente. 5. Il Ministero del Tesoro su proposta del Ministero della Sanita', provvede al conguaglio tra le Regioni e Province autonome, sulle quote del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente alle stesse spettanti, dei rapporti di debito e credito sorti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti. 6. Le prestazioni erogate a cittadini stranieri non residenti in Italia che hanno diritto all'assistenza da parte del Servizio Sanitario Nazionale in base alla normativa vigente sono evidenziate con apposita contabilita' e rimborsate direttamente all' A.C.I.S.M.O.M. dal Ministero della Sanita' o dal Ministero dell'Interno in relazione alla specifica competenza.
Articolo 13 Eventuali controversie che dovessero sorgere tra le Parti Contraenti sulla interpretazione a sulla applicazione del presente Accordo verranno risolte in via amichevole oppure per la via diplomatica.
Articolo 14 1. I1 presente Accordo, entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. 2. Ciascuna delle Parti Contraenti ha facolta' di denunciare il presente Accordo e la denuncia avra' effetto dodici mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. 3. Fino alla data di operativita' del presente Accordo continuano ad applicarsi le disposizioni che attualmente regolano l'attivita' sanitaria svolta dall'A.C.I.S.M.O.M. in regime di cooperazione. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 21-12 2000, in due originali, entrambi nella lingua italiana.
Per il Governo Per il Sovrano
della Repubblica Italiana Militare Ordine di Malta
 
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