IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle leggi in materia di tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1973, n. 820, che da' facolta' al Ministro delle finanze di concedere una riduzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e dei rimorchi temporaneamente importati all'estero, fra l'altro quando sussistono esigenze dei traffici; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, e, in particolare, l'art. 23 che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli ha trasferito le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze; Decreta: Le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti al trasporto di merci, importati temporaneamente da Malta ed appartenenti a persone ivi stabilmente residenti, possono circolare in Italia contro il pagamento di un trentaseiesimo della tassa annuale di circolazione per ogni dieci giorni di soggiorno o frazione di essi.
Roma, 20 giugno 2003
Il Ministro: Tremonti |