IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista la nota del sindaco di Reggio Calabria, con la quale viene rappresentata la gravita' della situazione determinatasi nel territorio comunale, a causa dell'impossibilita' di utilizzo delle risorse idriche, a seguito di una penetrazione di acqua marina nelle falde acquifere che rende l'acqua per usi civici non potabile; Considerato, inoltre, che il cattivo stato di conservazione delle reti di distribuzione delle acque nella citta' di Reggio Calabria e' tale da non consentire un continuo e sicuro approvvigionamento alla popolazione ivi residente; Considerato che sono stati effettuati controlli sulla qualita' dell'acqua erogata, che ha rilevato valori di magnesio e ferro oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente. Tenuto conto che per la gravita' della situazione determinatasi e' necessario il ricorso a mezzi e poteri straordinari, riccorrendo nella fattispecie le condizioni richieste dall'art. 5, comma 1, della legge 21 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato d'emergenza; D'intesa con la regione Calabria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, e' dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato si emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Reggio Calabria. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 2003 Il Presidente: Berlusconi |