Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 giugno 2003
Modifica del decreto 29 luglio 1999, recante «Tassi di interesse agevolati da applicarsi alle operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla costituzione di un Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (FRIE);
Visto l'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale stabilisce che i tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla cennata legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche che ed integrazioni sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto in particolare l'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale ha stabilito che, «con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario»;
Visto il successivo art. 18, comma 1 del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale, tra l'altro, prevede che «sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti ... la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato»;
Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999 con il quale sono stati determinati in misura variabile i tassi di interesse agevolati da applicarsi alle operazioni di finanziamento a valere sul Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia;
Visto in particolare il comma 1, punto d) del dispositivo del suddetto decreto ministeriale, che determina il tasso ed indica il periodo di ammortamento per i mutui relativi alla costruzione di alloggi di tipo popolare;
Vista la delibera CIPE del 15 novembre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 31 del 6 febbraio 2002, con la quale si e' provveduto ad uniformare il regime agevolativo FRIE alla normativa comunitaria vigente;
Ritenuto che occorra, sulla base della citata delibera CIPE, eliminare dal suddetto comma l del dispositivo del decreto 29 luglio 1999 il punto d) e, conseguentemente, la citazione del medesimo punto d) nei successivi commi 2 e 4, al fine di uniformare il tasso ed il periodo di ammortamento dei mutui destinati alla costruzione di alloggi di tipo popolare alla disciplina prevista per gli altri settori agevolati dalla legge n. 908/1955;
Vista la nota dello scrivente n. 790795 del 14 marzo 2002 con la quale e' stato trasmesso alla Segreteria del CICR, per la firma dell'On.le Signor Ministro, lo schema di decreto recante le summenzionate modifiche al citato decreto ministeriale 29 luglio 1999, chiedendo l'adozione della procedura d'urgenza;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese».
Visti in particolare gli articoli 8 e 9 di detto decreto legislativo n. 110/1998, in base ai quali le funzioni relative al Fondo di rotazione per iniziative ecqnomiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (F.R.I.E.), e successive modifiche ed integrazioni, sono state trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia che, stante quanto disposto dal comma 2 dell'art. 8 del predetto decreto legislativo n. 110/2002, e' subentrata allo Stato nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al F.R.I.E.;
Vista la legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 dell'11 aprile 2003, recante «Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo n. 110/2002» ed in particolare l'art. 1, laddove e', tra l'altro, stabilito che «sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni amministrative relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908» e che «il Fondo e' gestito in conformita' alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 110/2002»;
Vista la deliberazione in data 4 marzo 2003, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha espresso parere favorevole alle modifiche di che trattasi da apportare al citato decreto ministeriale 29 luglio 1999;
Decreta:
In conformita' alla vigente normativa in materia ed alla delibera CIPE di cui in premessa, e' soppresso il punto d) del comma 1 del dispositivo del decreto ministeriale in data 29 luglio 1999, recante «Tassi di interesse agevolati da applicarsi alle operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni», al fine di uniformare il tasso ed il periodo di ammortamento dei mutui destinati alla costruzione di alloggi di tipo popolare alla disciplina prevista per gli altri settori agevolati da detta legge.
Conseguentemente e' soppressa la citazione nel medesimo dispositivo del predetto punto d) nei successivi commi 2 e 4.
Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2003
Il Ministro: Tremonti
 
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