Gazzetta n. 154 del 5 luglio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 30 giugno 2003 |
Revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori. Prova di velocita' sui veicoli a tre e quattro ruote di cui all'art. 52 del codice della strada e prova di emissione sui veicoli a tre e quattro ruote di cui agli articoli 52 e 53 del codice della strada. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha dettato disposizione per la revisione periodica di motocicli e ciclomotori; Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha fissato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001; Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha fissato il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2002; Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002; Visto il D.D. 4 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 6 marzo 2002; Vista la circolare prot. 213/404 del 28 gennaio 2003, con cui sono state definite le caratteristiche tecniche di omologazione dei banchi a rulli per prove di velocita' di ciclomotori a tre ruote e quadricicli leggeri; Visto il D.D. 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2003; Tenuto conto che le prove di velocita' dei veicoli a 3 e 4 ruote di cui all'art. 52 del codice della strada e che le prove di emissione dei veicoli a 3 e 4 ruote di cui agli articoli 52 e 53 del codice della strada, debbono essere effettuate con apparecchiature specificatamente destinate allo scopo; Valutato che l'Amministrazione ha introdotto un doppio regime di prova per le revisioni per tenere conto delle indicazioni contenute nella direttiva 97/24/CE, doppio regime che si sostanzia in differenziate condizioni di prova ed in diversi parametri da controllare, in ragione della rispondenza o meno dei veicoli sottoposti al controllo al dettato della citata direttiva; Considerato che la rete dei soggetti abilitati ex art. 80 del codice della strada risulta ancora non convenientemente approvvigionata con le necessarie attrezzature per far fronte alla complessiva domanda nel doppio regime; Considerata l'opportunita' di uniformare temporalmente l'esecuzione delle prove di emissione per i veicoli omologati conformemente e non alla direttiva 97/24/CE, per garantire uniformita' di trattamento dell'utenza; Decreta: Art. 1. La prova di velocita' dei veicoli a tre e quattro ruote di cui all'art. 52 del codice della strada, e la prova di emissione dei veicoli a tre e quattro ruote di cui agli articoli 52 e 53 del codice della strada, prevista a partire dal 1° luglio 2003, e' prorogata al 1° gennaio 2004. |
| Art. 2. A partire dal 1° luglio 2003, sui veicoli ciclomotori e motoveicoli verranno effettuate tutte le prove previste dalle disposizioni fino ad oggi emanate ad eccezione di quelle esplicitate all'art. 1 del presente decreto relativamente ai veicoli a tre e quattro ruote di cui agli articoli 52 e 53 del codice della strada. Roma, 30 giugno 2003 Il Ministro: Lunardi |
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