Gazzetta n. 155 del 7 luglio 2003 (vai al sommario)
LEGGE 18 giugno 2003, n. 160
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 16.770 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1923):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 15 gennaio 2003.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 19 febbraio 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 6ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 4, 6 marzo 2003.
Relazione scritta annunciata il 10 marzo 2003 (atto n.
1923/A - relatore sen. Alessandro Forlani).
Esaminato in aula e approvato l'11 marzo 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3768):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 17 marzo 2003 con pareri delle commissioni I,
II, V, VI.
Esaminato dalla III commissione il 26 marzo 2003 e
13 maggio 2003.
Relazione scritta annunciata il 13 maggio 2003 (atto n.
3768/A - relatore on. G. Selva).
Esaminato in aula il 26 maggio 2003 e approvato il
28 maggio 2003.
 
ACCORDO
DI
MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA
RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA D'ALBANIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, di seguito denominati Parti Contraenti,
Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, fiscali, commerciali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;
Convinti che la lotta contro tali infrazioni potrebbe esser resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;
Considerando che e' importante assicurare la esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle sul rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;
Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa';
Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione e successive modifiche ed integrazioni e senza pregiudizio degli emendamenti che potrebbero essere apportati dal Gruppo di Lavoro congiunto per l'applicazione;
Tenuto conto degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;
hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I
Definizioni

Articolo 1 Ai fini del presente Accordo si intende per: a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative
e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e
relative: - all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito
delle merci e dei capitali, ivi compresi i mezzi di pagamento; - alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e
tasse all'importazione e all'esportazione; - alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le
disposizioni sul controllo dei cambi; - alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di
sostanze psicotrope; b) "Amministrazioni doganali". l'Amministrazione doganale italiana
ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana, e
l'Amministrazione doganale della Repubblica d'Albania per la
Repubblica d'Albania, competenti per l'applicazione delle
disposizioni previste alla precedente lettera a); c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione
della legislazione doganale; d) "dazi e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi
doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni o imposizioni
varie, gravanti sulle merci, che vengono percepiti
all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la
Repubblica Italiana, i dazi e le tasse all'importazione o
all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione
Europea; e) "persona", ogni persona fisica o giuridica; f) "dati personali", ogni informazione riferita ad un individuo
identificato o identificabile; g) "stupefacenti e sostanze psicotrope" tutti i prodotti elencati
nella Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988, compresi quelli
di ad agli allegati alla citata Convenzione.

CAPITOLO II
Campo d'applicazione dell'Accordo

Articolo 2 1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni
doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite
dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della,
legislazione doganale e della prevenzione, ricerca e repressione
delle infrazioni doganali. 2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene fornita
da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni
legislative ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della
competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione
doganale. 3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua
assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni
in esso contenute non potranno far sorgere in capo ad alcun
soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere
mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.

CAPITOLO III
Campo d'applicazione dell'assistenza

Articolo 3 1. Le Amministrazioni doganali si comunicano mutuamente, su domanda o
di propria iniziativa, le notizie e le informazioni che possono
contribuire ad assicurare la corretta applicazione della
legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la
repressione delle infrazioni doganali. 2. Allorquando un'Amministrazione doganale proceda ad una indagine
per conto di un'altra Amministrazione doganale, essa si comporta
come se operasse per conto proprio o dietro richiesta di un'altra
autorita'.

Articolo 4 1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le
informazioni sulla legislazione e le procedure doganali
applicabili in quella Parte Contraente alle indagini relative ad
un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica su richiesta o di
propria iniziativa tutte le informazioni di cui dispone in
relazione a: a) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale
delle quali sia stata provata l'efficacia; b) nuove tendenze in materia di infrazioni doganali, e strumenti o
metodi impiegati per commetterle.

CAPITOLO IV
Casi di assistenza

Articolo 5 Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita, in particolare, fornisce alla Amministrazione doganale richiedente ogni informazione su: a) la regolarita' dell'esportazione, dal territorio doganale della
Parte Contraente adita, delle merci importate nel territorio
doganale della Parte Contraente richiedente; b) la regolarita' dell'importazione nel territorio doganale della
Parte Contraente adita, delle merci esportate dal territorio
doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale
nel quale le merci sono state eventualmente collocate.

Articolo 6 Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione che permetta di assicurare l'esatta percezione di dazi e tasse doganali, in particolare quelle per agevolare: of=3; a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci; b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.

Articolo 7 Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie ed informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su: of=3; a) le persone di cui l'Amministrazione doganale richiedente sappia o presuma che abbiano commesso un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita; b) le merci trasportate o depositate che sorto sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente; c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente; d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sui territori doganali dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Articolo 8 1. Le Amministrazioni doganali si comunicano vicendevolmente, su
richiesta o di loro propria iniziativa, notizie ed informazioni
circa le transazioni ultimate o progettate che costituiscono o
sembrano costituire una infrazione doganale. 2. Nei casi gravi che possono nuocere seriamente all'economia, alla
salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse
vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale
dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, notizie ed
informazioni di propria iniziativa.

Articolo 9 Le Amministrazioni doganali: a) si prestano mutua assistenza per applicare misure conservative o
avviare procedimenti, compresi il sequestro, il blocco e la
confisca dei beni; b) liquidano i beni, prodotti o strumenti confiscati in seguito
all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in
conformita' alle disposizioni legislative ed amministrative della
Parte Contraente che esercita il controllo di questi beni,
prodotti o strumenti.

CAPITOLO V
Documenti ed informazioni

Articolo 10 1. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le
copie conformi sono ritenute insufficienti e sono restituiti non
appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale
adita e dei terzi restano impregiudicati. 2. I documenti e le informazioni da scambiarsi in conformita' al
presente Accordo sono accompagnati da tutte le indicazioni utili
che ne permettono il relativo utilizzo ed interpretazione.

CAPITOLO VI
Esperti e testimoni

Articolo 11 1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale
dell'altra Parte Contraente autorizza, quando possibile, i propri
agenti a deporre, in qualita' di testimoni od esperti, nei
procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad infrazioni
doganali perseguite nel territorio dell'altra Parte Contraente ed
a produrre oggetti, atti ed altri documenti, o copie autenticate
degli stessi, necessari per i procedimenti. 2. La richiesta di comparizione precisa, in particolare, in quale
causa ed in quale qualita' l'agente dovra' deporre. 3. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la
richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa
rilascia, i limiti entro i quali i propri agenti dovranno
mantenere la loro deposizione.

CAPITOLO VII
Comunicazione delle richieste

Articolo 12 1. Ai sensi del presente Accordo, l'assistenza e' scambiata
direttamente tra le Amministrazioni doganali. 2. In conformita' al presente Accordo, le richieste d'assistenza sono
presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni
documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le
richieste possono anche essere formulate oralmente. In tale caso
esse debbono essere confermate per iscritto e senza indugio. 3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo
Articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito
elencate: a) il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta, b) l'oggetto ed i motivi della richiesta, c) un breve resoconto della questione, degli elementi di diritto e
della natura del procedimento, d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se
conosciuti. 4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una
delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Parte
Contraente, purche' in conformita' e nel rispetto delle
disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente
adita. 5. Le informazioni e le notizie di cui al presente Accordo sono
comunicate ai funzionari designati a tal fine particolare da
ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 2
dell'Articolo 19 del presente Accordo, una lista di questi
funzionari viene comunicata dall'Amministrazione doganale di una
Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente.

CAPITOLO VIII
Esecuzione delle richieste

Articolo 13 1. Se l'Amministrazione doganale adita non detiene i documenti o le
informazioni richiesti, essa deve conformemente alle proprie
disposizioni legislative e amministrative nazionali: a) avviare indagini per procurarsi quei documenti o quelle
informazioni, oppure b) trasmettere rapidamente la richiesta all'autorita' competente,
oppure c) indicare all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente
quali sono le autorita' competenti in materia. 2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del
paragrafo 1 del presente Articolo puo' comportare la registrazione
delle deposizioni rilasciate dalle persone alle quali vengono
richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale
nonche' quelle rilasciate da testimoni ed esperti.

Articolo 14 1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione
doganale, funzionari all'uopo designati dalla Amministrazione
doganale richiedente possono, con l'autorizzazione
dell'Amministrazione doganale adita ed alle condizioni
eventualmente imposte da quest'ultima: a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita
documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne
informazioni concernenti quella infrazione, b) procurarsi copie di questi documenti dossier, ed altri dati
pertinenti concernenti quella infrazione doganale, c) assistere alle indagini effettuate dell'Amministrazione doganale
adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed
utili all'Amministrazione doganale richiedente. 2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 di questo
Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente
siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, essi
devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del
loro mandato. 3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza
accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla
legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono
responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.

CAPITOLO IX
Utilizzazione delle informazioni e dei documenti e protezione

Articolo 15 1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel
quadro dell'assistenza amministrativa possono essere usati in
procedimenti civili, penali ed amministrativi, alle condizioni
stabilite dalle rispettive legislazioni vigenti in materia,
unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo. 2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere
comunicati ad organi diversi da quelli previsti dal presente
Accordo solamente se l'Amministrazione doganale che li ha forniti
vi acconsente espressamente e sempre che la legislazione propria
dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tale
comunicazione. 3. In ragione degli obblighi che derivano all'Italia dalla sua
appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo
precedente non ostano, tuttavia, a che le informazioni, le
comunicazioni ed i documenti ricevuti possano, quando vi sia la
necessita', essere trasmessi alla Commissione Europea ed agli
altri Stati membri dell'Unione stessa 4. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui
l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente
dispone, in applicazione del presente Accordo, godono della stessa
protezione accordata dalla legge nazionale di questa Parte
Contraente ai documenti ed alle informazioni della stessa natura.

Articolo 16 Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformita' al presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.

CAPITOLO X
Eccezioni

Articolo 17 1. L'assistenza prevista dal presente Accordo puo' essere rifiutata
quando questa e' di natura tale da pregiudicare la sovranita', la
sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali vitali
di una Parte Contraente, quando implichi la violazione di un
segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli
incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative
applicate da questa Parte Contraente. 2. Quando l'Amministrazione doganale richiedente non sia in grado di
soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe essere
inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, la prima segnala il
fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale
richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita. 3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale
adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti
giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso,
l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione
doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere
fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite. 4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere
motivati.

CAPITOLO XI
Costi

Articolo 18 1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per
il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente
Accordo, fatta eccezione delle spese rimborsate e delle indennita'
versate agli esperti ed ai testimoni, nonche' dei costi degli
interpreti e dei traduttori, quando questi non siano funzionari
dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione
doganale richiedente. 2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute
spese elevate ed non usuali, le Parti Contraenti determinano di
concerto le condizioni per soddisfare la richiesta, come pure le
modalita' di presa in carico di queste spese.

CAPITOLO XII
Applicazione dell'Accordo

Articolo 19 1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinche' i funzionari dei
loro servizi incaricati d'individuare o di perseguire le
infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto. 2. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate
per agevolare l'applicazione di quest'Accordo. 3. Viene creata una Commissione mista italo-albanese composta dai
Direttori Generali delle Dogane delle due Parti Contraenti o dai
loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunira', quando
se ne ravvisi la necessita' previa richiesta dell'una o dell'altra
Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo
nonche' per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che
dovessero sorgere. 4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli
sono regolate per via diplomatica.

CAPITOLO XIII
Ambito territoriale

Articolo 20 Il presente Accordo e' applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti cosi' come essi sono definiti dalle disposizioni legislative ed amministrative applicabili a queste ultime.

CAPITOLO XIV
Entrata in vigore e denuncia

Articolo 21 Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Articolo 22 Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per via diplomatica. La denuncia avra' effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

Articolo 23 Su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presento Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di esaminano, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che quest'esame e' inutile. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Tirana, il 12 marzo 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Albanese ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese.
PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA
(firma illeggibile) (firma illeggibile)

ALLEGATO
PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

1. I dati personali che sono stati oggetto di procedura informatizzata dovranno essere: a) ottenuti ed elaborati legalmente; b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo
incompatibile con tali scopi; c) appropriati, pertinenti e non eccessivi, in relazione ai fini per
i quali sono stati acquisiti; d) accurati e, quando necessario, aggiornati; e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti
cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non
ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati
immagazzinati. 2. I dati personali che contengano informazioni di carattere razziale, le opinioni politiche o religiose o di altre credenze, cosi' come quelli che vertono sulla salute o sulla vita sessuale di chicchessia, non possono essere oggetto di procedura informatizzata, salvo che la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali. 3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinche' i dati personali registrati nelle schede informatiche siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati. 4. Qualsiasi persona dovra' avere la possibilita': a) di conoscere se dati personali che la riguardano, siano contenuti
in uno schedario informatizzato, gli scopi per i quali siano
principalmente utilizzati e le coordinare della persona
responsabile di tale schedario. b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese
eccessive, la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario
informatizzato contenente dati personali che la riguardano e la
comunicazione di tali dati in una forma comprensibile; c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di
quei dazi che siano stati elaborati in violazione delle
disposizioni previste dalla legislazione nazionale relativa
all'applicazione dei principi fondamentali che figurano ai
paragrafi 1 e 2 del presente Allegato. d) di disporre di mezzi di ricorso nel caso in cui non sia stato dato
seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di
rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e
c). 5.1 Non si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato, salvo nei seguenti casi. 5.2 Si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e qualora tale deroga costituisca una misura indispensabile in una societa' democratica, e che sia volta a: a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonche'
gli interessi essenziali dello Stato o a lottare contro violazioni
penali; b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in
questione ovvero i diritti e la liberta' altrui. 5.3 La legge puo' prevedere di limitare i diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente Allegato relativamente a schedari informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica, qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi. 6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso allorquando vi sia infrazione alle disposizioni della legislazione nazionale concernente l'applicazione dei principi fondamentali definiti nel presente Allegato. 7. Nessuna delle disposizioni del presente Allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilita' per una Parte Contraente di accordare alle persone alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione piu' ampia di quella prevista nei presente Allegato.

----> Vedere accordo da pag. 19 a pag. 31 <----
 
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