Gazzetta n. 155 del 7 luglio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 3 maggio 2003, n. 161 |
Regolamento di modifica al decreto ministeriale n. 459 del 1999 sui principi fondamentali per l'organizzazione a bordo delle navi della Marina militare. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare; Visto il regio decreto 31 maggio 1943, n. 656, relativo alla classificazione del naviglio della Marina militare; Visto il codice della navigazione approvato con il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visto il regolamento per il servizio a bordo delle navi della Marina militare, approvato con il decreto ministeriale l5 febbraio 1971, relativo alle navi organizzate per servizi; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari; Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1999, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1999, con il quale e' stato adottato il nuovo "Regolamento recante norme concernenti i principi fondamentali per l'organizzazione di bordo delle navi della Marina militare"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997; Considerata l'opportunita' di riorganizzare la dipendenza organica delle navi della Marina militare di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 459 del 1999, in relazione a sopravvenute esigenze operative, nonche' di estendere, in un'ottica di semplificazione della disciplina del servizio di bordo, le disposizioni del medesimo decreto ministeriale alle navi organizzate per "servizi", previa contestuale abrogazione del decreto ministeriale 15 febbraio 1971; Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Udito il parere favorevole n. 1096/03 del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2003; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'articolo 3 del regolamento recante norme concernenti i principi fondamentali per l'organizzazione di bordo delle navi della Marina, adottato con decreto ministeriale 19 ottobre 1999, n. 459, e' sostituito dal seguente: "2. Le navi della Marina militare possono essere alle dipendenze organiche della Squadra navale, dei comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi, dei comandi militari marittimi autonomi, degli istituti di formazione, dei comandi navi ausiliarie e del Comando raggruppamento subacqueo ed incursori T. Tesei". 2. L'articolo 12 del regolamento di cui al comma 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Disposizioni finali). - Con istruzioni applicative del presente regolamento emanate dal Capo di stato maggiore della Marina e' stabilita la struttura ordinativa, con associati compiti ed attribuzioni, relativa all'organizzazione delle navi della Marina militare".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo della legge 8 luglio 1926, n. 1178, concernente «Ordinamento della regia Marina», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1926, n. 162. - Il testo del regio decreto 3 l maggio 1943, n. 656, concernente «Modificazioni al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1515, sulla classificazione del regio naviglio», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1943, n. 171. - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, reca «Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione». - Il decreto ministeriale 15 febbraio 1971, e successive modificazioni, reca «Regolamento per il servizio a bordo delle navi della Marina militare». - Il testo della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici della Forze armate, e dell'Amministrazione della difesa», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - 24 febbraio 1997, n. 45. - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge n. 25 del 1997, concernente le attribuzioni dei vertici militari», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114, S.O. - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per le materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione». 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che debbono recare la denominazione «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 3, del decreto ministeriale 19 ottobre 1999, n. 459, come modificato dal decreto qui pubblicato: «Art. 3 (Autorita' preposta all'organizzazione dello strumento navale). - 1. Il capo di Stato maggiore della Marina stabilisce la struttura organizzativa dei comandi incaricati della condotta operativa delle navi della Marina militare, tenuto conto delle direttive di carattere generale in materia ordinativa impartite dal capo di Stato maggiore della Difesa. 2. Le navi della Marina militare possono essere alle dipendenze organiche della Squadra navale, dei comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi, dei comandi militari marittimi autonomi, degli istituti di formazione, dei comandi navi ausiliarie e del Comando raggruppamento subacqueo ed incursori T. Tesei. 3. Due o piu' navi possono essere costituite in gruppo, squadriglie, flottiglie, divisione, ricomprese nella locuzione «reparto navale». 4. Le norme che regolano l'organizzazione delle forze e l'esecuzione delle operazioni nonche' il conferimento delle relative attribuzioni e responsabilita' di comando sono contenute nell'apposita regolamentazione di Forza armata.
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| Art. 2. 1. Il regolamento per il servizio a bordo delle navi della Marina militare, approvato con il decreto ministeriale 15 febbraio 1971, e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 maggio 2003 Il Ministro: Martino Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 114
Nota all'art. 2: - Il decreto ministeriale 15 febbraio 1971, e successive modificazioni, reca «Regolamento per il servizio a bordo delle navi della Maarina militare».
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