Gazzetta n. 155 del 7 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 dicembre 2002, n. 317
Regolamento interministeriale recante norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
e con
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, in particolare, l'articolo 1, comma 8, lettera f);
Visto il regolamento emanato con decreto interministeriale 11 maggio 1998, n. 241, recante norme di attuazione delle direttive 92/88/CEE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Visto il decreto 21 maggio 1999, attuazione delle direttive 97/8/CE e 98/60/CE della Commissione, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Vista la direttiva 1999/29/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Sentita la Commissione tecnica mangimi, prevista dall'articolo 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 3 novembre 1999;
Considerato che la suddetta direttiva 1999/29/CE, codifica tutte le direttive fino ad ora emanate relativamente alle sostanze ed ai prodotti indesiderabilinell'alimentazione degli animali, abrogando contestualmente le direttive CEE n. 74/63 del 17 dicembre 1973, n. 76/14 del 15 dicembre 1975, n. 76/934 del 1° dicembre 1976, n. 80/502 del 6 maggio 1980, n. 83/381 del 28 luglio 1983, n. 86/299 del 3 giugno 1986, n. 86/354 del 21 luglio 1986, n. 87/238 del 1° aprile 1987, n. 91/126 del 13 febbraio 1991, n. 91/132 del 4 marzo 1991, n. 92/63 del 10 luglio 1992, n. 92/88 del 26 ottobre 1992, n. 94/16 del 22 aprile 1994, n. 96/6/CE del 16 febbraio 1996, n. 97/8 del 7 febbraio 1997 e n. 98/60 del 24 luglio 1998;
Ritenuto di dare attuazione alla direttiva 1999/29/CE, procedendo contestualmente alla abrogazione del citato regolamento 11 maggio 1998, n. 241, e del citato decreto 21 maggio 1999;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 600.11/24315/AG80/1032 del 6 giugno 2000;
Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il presente regolamento disciplina le sostanze ed i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
2. Sono fatte salve le disposizioni relative: a) agli additivi nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal
decreto del Presidente della Repubblica del 2 novembre 2001, n.
433; b) alla commercializzazione dei mangimi disciplinata dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni; c) alla fissazione di contenuti massimi di residui antiparassitari
sui e nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali
sempre che detti residui non siano menzionati nell'allegato I,
parte B; d) ai microorganismi nei mangimi; e) ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui
all'allegato B del decreto ministeriale del 13 novembre 1985,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 13 dicembre 1985 e successive modificazioni
ed integrazioni; f) ai mangimi dietetici per animali disciplinati dal decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 45.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La direttiva del Consiglio 1999/29/CE del 22 aprile
1999, pubblicata nella G.U.C.E. 4 maggio 1999, n. L 115,
recepita con legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge
comunitaria 2000), reca disciplina relativa alle sostanze
ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli
animali.
Note alle premesse:
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, riguarda
l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari, in particolare, il testo dell'art. 11 e' il
seguente:
"Art. 11. - Il Governo o le regioni, se le
raccomandazioni o le direttive comunitarie non riguardano
materia gia' disciplinata con legge o coperta con riserva
di legge, ne danno attuazione entro i termini previsti
dalla stessa mediante regolamenti o altri atti
amministrativi generali di competenza dei rispettivi organi
o con i procedimenti previsti per l'adozione degli stessi".
- La legge 15 febbraio 1963, n. 281, riguarda la
disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;
in particolare il testo dell'art. 1, comma 8, lettera f),
e' il seguente:
"8. Il Ministro per la sanita', di concerto con i
Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della
commissione di cui all'art. 9, stabilisce con proprio
decreto:
a)-e) (Omissis);
f) le quantita' massime di sostanze e prodotti
desiderabili tollerati negli alimenti per uso zootecnico,
stabilendo, se necessario, norme in materia di
utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazioni da
fornire per detti alimenti".
- Il decreto interministeriale 11 maggio 1998, n. 241,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1998, n. 170,
riguarda il regolamento recante norme di attuazione delle
direttive 92/88/CEE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative alle
sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione
degli animali.
- Il decreto interministeriale 21 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1999, n.
206, recante attuazione delle direttive 97/8/CE e 98/60/CE
della Commissione, relative alle sostanze ed ai prodotti
indesiderabili nell'alimentazione degli animali,
sostituisce gli allegati I e II al decreto 11 maggio 1998,
n. 241.
- L'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281,
recita:
"Art. 9. - Presso il Ministero della sanita' e'
istituita una commissione tecnica composta di due
rappresentanti del Ministero della sanita', di cui uno con
funzioni di presidente; due rappresentanti dell'Istituto
superiore di sanita'; due rappresentanti del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
un rappresentante del Ministero delle finanze appartenente
al laboratorio chimico centrale delle dogane; un
rappresentante degli istituti di sperimentazione zootecnica
designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
un rappresentante degli istituti zooprofilattici; due
rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed
importatori di integratori e di mangimi integrati; tre
rappresentanti della cooperazione, designati dalle
associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle
cooperative piu' rappresentative; quattro rappresentanti
degli allevatori, di cui due rappresentanti dei coltivatori
diretti ed uno rappresentante dei mezzadri, designati dalle
associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative.
La commissione di cui sopra e' nominata dal Ministro
per la sanita', dura in carica quattro anni ed i suoi
membri possono essere riconfermati.
La commissione esprime il proprio parere nei casi
previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle
amministrazioni interessate.".
- La direttiva del Consiglio n. 74/63/CEE del 17
dicembre 1973 pubblicata nella G.U.C.E. 11 febbraio 1974,
n. L 38, recepita con decreto ministeriale 30 dicembre
1975, decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 152, decreto ministeriale 24 settembre 1990, n.
322, e decreto ministeriale 14 dicembre 1991, relativa alle
sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione
degli animali, e' stata abrogata dall'allegato III, parte A
della direttiva 1999/29/CE.
- La direttiva 76/14/CEE del 15 dicembre 1975,
pubblicata nella G.U.C.E. 9 gennaio 1976, n. L 4, e' la
prima direttiva della commissione che modifica l'allegato
della direttiva del Consiglio 74/63/CEE.
- La direttiva 76/934/CEE del 1° dicembre 1976,
pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1976, n. L 364, e' la
seconda direttiva della commissione che modifica l'allegato
della direttiva 74/63/CEE del Consiglio.
- La direttiva del Consiglio 80/502/CEE del 6 maggio
1980, pubblicata nella G.U.C.E. 20 maggio 1980, n. L 124,
modifica la direttiva 74/63/CEE.
- La direttiva 83/381/CEE del 28 luglio 1983,
pubblicata nella G.U.C.E. 13 agosto 1983, n. L 222, e' la
terza direttiva della commissione che modifica l'allegato
della direttiva 74/63/CEE.
- La direttiva 86/299/CEE del 3 giugno 1986, pubblicata
nella G.U.C.E. 11 luglio 1986, n. L 189, e' la quarta
direttiva della commissione che modifica l'allegato della
direttiva 74/63/CEE.
- La direttiva del Consiglio 86/354/CEE del 21 luglio
1986, recepita con decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1988, n. 152, decreto ministeriale 24 settembre
1990, n. 322, decreto ministeriale 14 dicembre 1991,
pubblicata nella G.U.C.E. 2 agosto 1986, n. L 212, modifica
la direttiva 74/63/CEE relativa alla fissazione di
quantita' massime per le sostanze e per i prodotti
indesiderabili negli alimenti degli animali, la direttiva
77/101/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti
semplici per gli animali e la direttiva 79/373/CEE relativa
alla commercializzazione degli alimenti composti per gli
animali.
- La direttiva 87/238/CEE del 1° aprile 1987,
pubblicata nella G.U.C.E. 25 aprile 1987, n. L 110,
modifica gli allegati della direttiva 74/63/CEE del
Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti
indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
- La direttiva 91/126/CEE del 13 febbraio 1991,
pubblicata nella G.U.C.E. 7 marzo 1991, n. L 60, modifica
gli allegati della direttiva 74/63/CEE.
- La direttiva del Consiglio n. 91/132/CEE del 4 marzo
1991, pubblicata nella G.U.C.E. 13 marzo 1991, n. L 66,
modifica la direttiva 74/63/CEE.
- La direttiva 92/63/CEE del 10 luglio 1992, pubblicata
nella G.U.C.E. 6 agosto 1992, n. L 221, modifica gli
allegati della direttiva 74/63/CEE.
- La direttiva 94/16/CE del 22 aprile 1994, pubblicata
nella G.U.C.E. 23 aprile 1994, n. L 104, modifica la
direttiva 74/63/CEE.
La direttiva 96/6/CE/Euratom del 16 febbraio 1996,
pubblicata nella G.U.C.E. 28 febbraio 1996, n. L 49,
modifica la direttiva 74/63/CEE.
- La direttiva 97/8/CE del 7 febbraio 1997, pubblicata
nella G.U.C.E. 19 febbraio 1997, n. L 48, recepita con
decreto ministeriale 21 maggio 1999, modifica la direttiva
74/63/CEE.
- La direttiva 98/60/CE del 24 luglio 1998, pubblicata
nella G.U.C.E. 25 luglio 1998, n. L 209, recepita con
decreto ministeriale 21 maggio 1999, modifica la direttiva
74/63/CEE.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la
disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare
all'art. 17, commi 3 e 4, recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2001, n. 433, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
15 dicembre 2001, n. 291, supplemento ordinario, riguarda
il regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE,
98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi
nell'alimentazione degli animali.
- Il decreto ministeriale 13 novembre 1985, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n.
297 del 13 dicembre 1985, modificato da ultimo con decreto
ministeriale 3 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 dicembre 1996, n. 287, reca l'elenco dei
prodotti di origine minerale e chimico industriali che
possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54,
nel supplemento ordinario, reca "attuazione delle direttive
93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di
alimenti dietetici per animali".



 
Art. 2

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per "animali" gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e tenute o consumate dall'uomo nonche' gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi.
2. Ai prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I, lettere a), b), c), d), e), f), n), della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni.
3. Le materie prime sono messe in circolazione soltanto se sono di qualita' sana, leale e mercantile.
4. Fatte salve le disposizioni di cui all'allegato II, parte A, non possono, in particolare, essere considerate di qualita' sana, leale e mercantile le materie prime il cui contenuto di sostanze o prodotti indesiderabili sia cosi' alto da rendere impossibile il rispetto dei contenuti massimi fissati nell'allegato I per i mangimi composti per animali.



Note all'art. 2:
- La legge 15 febbraio 1963, n. 281, riguarda la
disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi,
in particolare l'allegato I, lettere a), b), c), c1), d),
e), f), n), cosi' come integrato e modificato dal decreto
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, datato
16 ottobre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
25 ottobre 1991, recita come segue:
"a) Mangimi: i prodotti di origine vegetale o animale
allo stato naturale, freschi o conservati, nonche' i
derivati della loro trasformazione industriale, come pure
le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela,
comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione
degli animali per via orale.
b) Razione giornaliera: la quantita' totale dei
mangimi, sulla base di un tasso di umidita' del 12%,
necessaria in media al giorno ad un animale di una specie,
di una categoria di eta' e di un rendimento determinato,
per soddisfare a tutti i suoi bisogni.
c) Mangimi semplici: i diversi prodotti di origine
vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o
conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione
industriale, come pure le diverse sostanze organiche ed
inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati come
tali all'alimentazione degli animali per via orale.
C1) ingredienti o materie prime: i diversi prodotti
vegetali o animali allo stato naturale, freschi o
conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione
industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche,
comprendenti o no additivi destinati a essere messi in
circolazione come mangimi semplici o per la preparazione di
mangimi composti oppure come supporto delle premiscele.
d) Mangimi composti: le miscele composte di prodotti
di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi,
o conservati, o di derivati della loro trasformazione
industriale, o di sostanze organiche e inorganiche,
comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione
degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi
o di mangimi complementari.
e) Mangimi completi: le miscele di mangimi per gli
animali che, per la loro composizione, bastano ad
assicurare una razione giornaliera.
f) Mangimi complementari: le miscele di mangimi che
contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la
loro composizione, assicurano la razione giornaliera
soltanto se sono associati ad altri mangimi per animali.
n) Animali familiari: gli animali che appartengono a
specie normalmente allevate e tenute, ma non consumate
dall'uomo, ad eccezione degli animali da pelliccia".
- La legge 15 febbraio 1963, n. 281, cosi' come
modificata dal decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1988, n. 152, riguarda la disciplina della
preparazione e del commercio dei mangimi.
- Per il testo dell'art. 1, comma 8, lettera f) si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 3

1. Le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I sono tollerati nei mangimi soltanto alle condizioni previste in tale allegato.
2. Fatto salvo l'articolo 2, comma 3, il Ministro della salute, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera f) della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, puo' prevedere che le quantita' massime previste nell'allegato I per i mangimi possono essere superate, esclusivamente nel caso in cui si tratti di foraggi prodotti in un'azienda agricola e utilizzati nella stessa come tali ed a condizione che tale superamento sia reso necessario da condizioni particolari e che non ne derivino effetti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali.
3. Nel decreto di cui al comma 2, previa individuazione dei fattori di rischio, sono definite le procedure di controllo, nonche' determinati i tempi e le zone di applicazione nell'ambito dell'azienda.
4. Le materie prime elencate nell'allegato II, parte A, possono essere immesse in circolazione soltanto se la quantita' della sostanza o del prodotto indesiderabile che figura nella colonna n. 1 non supera quella massima fissata nella colonna n. 3 dello stesso allegato.
5. Qualora la quantita' della sostanza o del prodotto indesiderabile di cui alla colonna n. 1, dell'allegato II, parte A, superi quella fissata nella colonna n. 3 dell'allegato I, per materie prime per mangimi, la materia prima per mangimi di cui alla colonna 2 dell'allegato II, parte A, puo' essere immessa in circolazione, fatto salvo quanto previsto al comma 4, a condizione che sia: a) destinata a stabilimenti che soddisfano le condizioni previste dal
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, che fissa le
condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione
di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore
dell'alimentazione degli animali; b) accompagnata da un documento che deve indicare:
1) che la materia prima e' destinata a fabbricanti di mangimi
composti che soddisfano la condizione prevista alla lettera a);
2) che la materia prima non puo' essere utilizzata come tale
nell'alimentazione diretta degli animali;
3) la quantita' della sostanza o del prodotto indesiderabile
presenti.
6. Il comma 5, lettere a) e b) si applica anche alle materie prime per mangimi ed alle sostanze o ai prodotti indesiderabili elencati nell'allegato II, parte B, la cui quantita' massima non sia limitata nella parte A, se la quantita' della sostanza o del prodotto indesiderabile presente nella materia prima per mangimi e' superiore a quella massima fissata nell'allegato I, colonna 3 per i mangimi semplici corrispondenti.
7. Una partita di una materia prima per mangimi elencata nell'allegato II, parte A, con un contenuto di una sostanza o di un prodotto indesiderabile superiore al contenuto massimo fissato nella colonna n. 3 dello stesso allegato non puo' essere mescolata con altre partite di materia prima per mangimi o con partite di mangimi.



Note all'art. 3:
- La legge 15 febbraio 1963, n. 281, riguarda la
disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;
in particolare il testo dell'art. 1, comma 8, lettera f),
e' riportato nella nota alle premesse.
- Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1999, n. 105,
reca: "Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le
condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la
registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari
operanti nel settore dell'alimentazione degli animali".



 
Art. 4

1. I mangimi complementari, tenuto conto della diluizione prevista per la loro utilizzazione, non possono contenere le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato I, in quantita' superiori a quelle fissate per i mangimi completi.
 
Art. 5

1. Qualora il Ministero della salute constati, in base a motivi circostanziati in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti, che una quantita' massima stabilita nell'allegato I o II oppure che una sostanza o un prodotto non menzionati in tali allegati presentano un pericolo per la salute degli animali o degli uomini o per l'ambiente puo' provvisoriamente ridurre tale quantita', stabilire una quantita' massima o vietare la presenza di tale sostanza o prodotto nei mangimi per gli animali o nelle materie prime per mangimi e ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la commissione CE, nonche' le amministrazioni interessate, precisando i motivi della decisione.
2. La decisione di cui al comma 1 e' mantenuta fino alla adozione di apposite disposizioni da parte del Consiglio o della Commissione CE.
 
Art. 6

1. Il servizio veterinario delle ASL competenti effettua, a campione, il controllo ufficiale dei mangimi e delle materie prime per accertare l'osservanza delle norme previste dal presente regolamento.
2. Il servizio veterinario competente deve essere immediatamente informato dall'importatore, dal produttore, dall'operatore o da qualsiasi persona che, nello svolgimento delle proprie attivita' professionali, possieda o abbia posseduto o abbia avuto contatto diretto con una partita di materie prime per mangimi o di mangimi e che sia a conoscenza delle seguenti circostanze: a) la partita di materia prima per mangimi e' inadatta per qualsiasi
impiego nell'alimentazione degli animali a causa della
contaminazione dovuta a sostanze o prodotti indesiderabili
contemplati dal presente regolamento e non e' pertanto conforme
all'articolo 2, comma 3, costituendo di conseguenza un grave
pericolo per la salute degli animali o dell'uomo; b) la partita di mangime non e' conforme alle disposizioni
dell'allegato I e costituisce pertanto un grave pericolo per la
salute degli animali o dell'uomo.
3. L'informazione di cui al comma 2 deve essere fornita anche nel caso in cui e' prevista la distruzione della partita.
4. Previa verifica delle informazioni ricevute ai sensi del comma 2, il servizio veterinario, informato il Ministero della salute, prende, nel caso di partite contaminate, le misure necessarie perche' queste non siano utilizzate nell'alimentazione degli animali.
5. Il servizio veterinario controlla che la destinazione finale delle partite contaminate compresa l'eventuale distruzione, non abbia effetti nocivi sulla salute umana, o animale o sull'ambiente.
6. Nel caso in cui una partita di materie prime per mangimi o una partita di mangimi per gli animali sia inviata in uno Stato membro benche' sia stata giudicata non conforme alle disposizioni del presente regolamento a causa di un contenuto troppo elevato di sostanze o prodotti indesiderabili, il Ministero della salute comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla commissione tutte le informazioni utili concernenti la partita.
 
Art. 7

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai mangimi destinati all'esportazione verso Paesi terzi.
2. Il Ministero della salute puo' respingere verso il Paese terzo esportatore le partite di mangimi non conformi ai requisiti del presente regolamento.
 
Art. 8

1. E' abrogato il decreto interministeriale 11 maggio 1998, n. 241, e il decreto 21 maggio 1999.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 23 dicembre 2002
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro delle politiche agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 128



Note all'art. 8:
- Il decreto interministeriale 11 maggio 1998, n. 241,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 1998, n. 170,
riguarda il regolamento recante norme di attuazione delle
direttive 92/88/CE, 94/16/CE e 96/6/CE, relative alle
sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione
degli animali.
- Il decreto interministeriale 21 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1999, n.
206, recante attuazione delle direttive 97/8/CE e 98/60/CE
della Commissione, relative alle sostanze ed ai prodotti
indesiderabili nell'alimentazione degli animali,
sostituisce gli allegati I e II al decreto 11 maggio 1998,
n. 241.



 
ALLEGATO I

(con riferimento all'articolo 2 comma 4, all'articolo 3 commi 1, 2, 5 e 6, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2)

===================================================================
Sostanze, Mangimi Contenuto massimo
prodotti in mg/kg (ppm) di
mangime al tasso
di umidità del 12%
colonna 1 colonna 2 colonna 3 ------------------------------------------------------------------- A) Sostanze (ioni o elementi)

1 Arsenico Materie prime per mangimi, 2
ad eccezione di:
farina d'erbe,
d'erba medica
e di trifoglio,
polpe essiccate
di barbabietole
e polpe essiccate
di barbabietole melassate 4

fosfati e mangimi
provenienti dalla
trasformazione di pesci
o di altri animali marini 10

Mangimi completi, 2
ad eccezione di:
mangimi completi per pesci 4

Mangimi complementari, 4
ad eccezione:
mangimi minerali 12

2 Piombo Materie prime per mangimi, 10
ad eccezione di:
foraggio verde 40
fosfati 30
lieviti 5

Mangimi completi 5

Mangimi complementari, 10
ad eccezione di:
mangimi composti minerali 30

3 Fluoro Materie prime per mangimi, 150
ad eccezione di:
mangimi d'origine animale 500
fosfati 2000

Mangimi completi, 150
ad eccezione di:
mangimi completi per bovini,
ovini, caprini:
durante l'allattamento 30
altri 50
mangimi completi per suini 100
mangimi completi per pollame 350
mangimi completi per pulcini 250

Composti minerali per bovini,
ovini e caprini 2000 (1)

Altri mangimi complementari 125 (2)

4 Mercurio Materie prime per mangimi, 0,1
ad eccezione di:
mangimi provenienti
dalla trasformazione
di pesci o di altri
animali marini 0,5

Mangimi completi, 0,1
ad eccezione di:
mangimi completi
per cani e gatti 0,4

Mangimi complementari,
ad eccezione di: 0,2
mangimi complementari
per cani e gatti

5 Nitriti Farine di pesce 60 (espresso in
nitrito di sodio)
Mangimi completi, 15 (espresso in
ad eccezione di: nitrito di sodio)
mangimi per animali
da compagnia, eccettuati
uccelli e pesci
ornamentali

6 Cadmio Materie prime per mangimi
di origine vegetale 1

Materie prime per mangimi,
di origine animale,
ad eccezione di:
mangimi per animali
da compagnia 2

Fosfati 10 (3)

Mangimi completi
per bovini, ovini
e caprini,
ad eccezione di: 1
mangimi completi per vitelli,
agnelli e capretti

Altri mangimi completi,
ad eccezione dei: 0,5
mangimi per animali
da compagnia

Mangimi minerali 5 (4)

Altri mangimi complementari
per bovini, ovini e caprini 0,5

B) Prodotti

Materie prime per mangimi, 1 Aflatossina B1 ad eccezione di: 0,05
arachidi, copra, palmisti,
semi di cotone, babassu,
granturco e loro derivati 0,02

Mangimi completi per bovini,
ovini e caprini,
ad eccezione di: 0,05
animali da latte 0,005
vitelli e agnelli 0,01

Mangimi completi
per suini e pollame
(salvo animali giovani) 0,02

Altri mangimi completi 0,01

Mangimi complementari
per bovini, ovini e caprini
(ad eccezione dei mangimi
complementari per gli animali
da latte, vitelli e agnelli) 0,05

Mangimi complementari
per suini e pollame
(salvo animali giovani) 0,03

Altri mangimi complementari 0,005

2 Acido
cianidrico Materie prime per mangimi,
ad eccezione di: 50
semi di lino 250
panelli di lino 350
prodotti di manioca
e panelli di mandorle 100

Mangimi completi,
ad eccezione di: 50
mangimi completi per pulcini 10

3 Gossipolo
libero Materie prime per mangimi, 20
ad eccezione di:
panelli di cotone 1200

Mangimi completi
ad eccezione di: 20
mangimi completi
per bovini, ovini e caprini 500

mangimi completi
per pollame (salvo
pollame da produzione
di uova) e vitelli 100
mangimi completi
per conigli e suini
(salvo i suinetti) 60

4 teobromina Mangimi completi,
ad eccezione di: 300
mangimi completi
per bovini adulti 700

5 Essenza
volatile
di senape Materie prime per mangimi,
ad eccezione di: 100
panelli di colza 4000 (espresso
in isotiocianato
di allile)
Mangimi completi,
ad eccezione: 150 (espresso
in isotiocianato
di allile)

mangimi completi
per bovini, ovini
e caprini
(salvo animali giovani) 1000 (espresso
in isotiocianato
di allile)
mangimi completi
per suini
(salvo i suinetti)
e per pollame 500 (espresso
in isotiocianato
di allile)

6 Viniltio-
ossazolidone Mangimi completi per pollame,
(Vinilossazo- ad eccezione di: 1000
lidintione) mangimi completi
per pollame
da produzione di uova 500

7 Segale cornuta Tutti i mangimi
(Claviceps contenenti cereali
purpurea) non macinati 1000

8 Semi di piante Tutti i mangimi 3000
spontanee
e di frutti,
non macinati
o frantumati,
contenenti
alcaloidi,
glucosidi o
altre sostanze
tossiche,
isolatamente
o insieme,
tra cui a) Lolium
temulentum L., 1000 b) Lolium remotum
Schrank, 1000 c) Datura
stramonium L. 1000

9 Rizinus Tutti i mangimi 10 (espresso in
(Rizinus gusci di ricino)
communis L.)

10 Crotalaria
spp. Tutti i mangimi 100

11 Aldrin
isolatamente Tutti i mangimi
o assieme, ad eccezione di: 0,01
espressi grassi 0,2

12 Dieldrin
in dieldrin

13 Canfene
clorurato
(toxafane) Tutti i mangimi 0,1

14 Clordano Tutti i mangimi
(somma degli ad eccezione di: 0,02
isomeri cis grassi 0,05
e trans e
dello stesso
ossiclordano
espressi in
clordano)

15 DDT (somma Tutti i mangimi
degli isomeri ad eccezione di: 0,05
del DDT, grassi 0,5
del TDE
e del DDC
espressi
in DOT)

16 Endosulfan Tutti i mangimi
(somma degli ad eccezione di: 0,1
isomeri alfa granturco 0,2
e beta semi oleosi 0,5
e del solfato mangimi completi per pesci 0,005
d'endosulfan
espressi
in endosulfan)

17 Endrin (somma Tutti i mangimi
dell'endrin ad eccezione di: 0,01
e del delta- grassi 0,05
cheto- endrin
espressi
in endrin)

18 Eptacloro Tutti i mangimi
(somma del- ad eccezione di: 0,01
l'eptacloro grassi 0,2
e dell'epta-
cloro eposside
espressi
in eptacloro)

19 Esacloro- Tutti i mangimi
benzolo (HCB) ad eccezione di: 0,01
grassi 0,2

20 Esacloro-
cicloesano
(HCH)

20.1 isomero Tutti i mangimi
alfa ad eccezione di: 0,02
grassi 0,2
20.2 isomero
beta Mangimi composti 0,01
ad eccezione di:
mangimi per bestiame da latte 0,005
Materie prime per mangimi,
ad eccezione di: 0,01
grassi 0,1
20.3 isomero Tutti i mangimi
gamma ad eccezione di: 0,2
grassi 2

21 Diossina Pastazzo di agrumi 500 pg I-TEQ/Kg
(somma di (limite supe-
PCDD e PCDF, riore di rile-
espressi in vazione) (5)
equivalenti
tossici in-
ternazionali)

C) Impurità
botaniche

1 Albicocco
Prunus
armeniaca L.

2 Mandorlo
amaro Prunus
dulcis (Mill.)
D.A.Webb var.
amara (DC.)
Focke(=Prunus
amygdalus Batsch
var.amara
(DC.)Focke) Semi, frutti
e derivati
delle piante
corrispondenti
possono essere
presenti nei
mangimi solo in
quantità non
determinabile

3 Frutti
del faggio non
decorticati Tutti i mangimi
Fagus
silvatica(L.)

4 Camelina
Camelina sativa
(L.) Crantz

5 Mowrah, bassia,
madhuoa
Madhuca
longifolia
(L.) Macbr.
(=Bassia
longifolia
L.=Illipe
malabrorum
Embl.) Madhuca
indica Gmelin
(=Bassia
latifolia
Roxb.=Illipe
latifolia
(Roxb.)
F.Mueller)

6 Purgère
Jatropha
curcas L.

7 Croton Croton
tiglium L.

8 Senape indiana
Brassica
juncea(L.)
Czern. et Coss.
ssp.
integrifolia
(West.) Thell.

9 Senape
di sarepte
Brassica
juncea
(L.)Czern.
et Coss.
ssp.juncea Semi, frutti
e derivati
delle piante
corrispondenti
possono essere
presenti nei
mangimi solo in
quantità non
determinabile

10 Senape cinese Tutti i mangimi
Brassica
juncea
(L.) Czern.
et Coss.
ssp.juncea
var lutea
Batalin

11 Senape nera
Brassica
(L.) Koch

12 Senape
d'Etiopia
Brassica
carinata
A. Braun. -------------------------------------------------------------------

(1) Ovvero un contenuto massimo di fluoro pari all'1,25% del conte- nuto in fosforo. (2) Quantita' in fluoro riferite ad una quantita' in fosforo dell'a- limento di 1%. (3) Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0,5 mg su ogni 1% di fosforo. (4) Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0,75 mg su ogni 1% di fosforo. (5) Le concentrazioni massime sono calcolate sulla base della pre- sunzione che tutti i valori dei diversi congeneri inferiori al li- mite di rivelazione siano uguali al limite di rivelazione.
ALLEGATO II

PARTE A

(con riferimento all'articolo 2 comma 4, all'articolo 3 commi 4, 5, 6 e 7)

===================================================================
Sostanze, Mangimi Contenuto massimo
prodotti in mg/kg (ppm) di
mangime al tasso
di umidità del 12%
colonna 1 colonna 2 colonna 3 ------------------------------------------------------------------- 1 Aflatossina
B1 Arachidi, copra, palmisti,
semi di cotone, babassu,
granturco e loro derivati 0,2

2 Cadmio Fosfati 10 (1)

3 Arsenico Fosfati 20

4 Diossina Pastazzo di agrumi 500 pg I-TEQ/Kg
(somma di (limite
PCDD e superiore di
PCDF, espressi rilevazione)
in equivalenti
tossici in-
ternazionali) -------------------------------------------------------------------

(1) Ovvero un contenuto massimo di cadmio pari a 0,5 mg su ogni 1% di fosforo. (2) Le concentrazioni massime sono calcolate sulla base della pre- sunzione che tutti valori dei diversi congeneri inferiori al limite di rilevazione siano uguali al limite di rilevazioni.

PARTE B (con riferimento all'articolo 3 comma 6)

===================================================================
Sostanze, prodotti Materie prime per mangimi
colonna 1 colonna 2 -------------------------------------------------------------------

A. Sostanze
(ioni o elementi)

1 Arsenico Tutte le materie prime per mangimi,
ad eccezione di:
fosfati

2 Piombo Tutte le materie prime per mangimi

3 Fluoro Tutte le materie prime per mangimi

4 Mercurio Tutte le materie prime per mangimi

5 Nitriti Farine di pesce

6 Cadmio Tutte le materie prime per mangimi
di origine vegetale
Tutte le materie prime per mangimi
di origine animale,
ad eccezione di:
materie prime per mangimi
per animali da compagnia

B Prodotti

1 Aflatossina B1 Tutte le materie prime per mangimi,
ad eccezione di:
arachidi, copra, palmisti, semi
di cotone, babassu, granturco
e loro derivati

2 Acido cianidrico Tutte le materie prime per mangimi

3 Gossipolo libero Tutte le materie prime per mangimi

4 Essenza volatile
di senape Tutte le materie prime per mangimi

5 Segale cornuta Cereali non macinati
(Claviceps Cereali
non macinati purpurea)

6 Semi di piante spontanee Tutte le materie prime per mangimi
e di frutti, non macinati
o frantumati, contenenti
alcaloidi glucosidi
o altre sostanze tossiche,
isolatamente o insieme,
tra cui: a) Lolium temulentum L. b) Lolium remoturn Schrank. c) Datura stramonium L.

7 Rizinus Tutte le materie prime per mangimi
Rizinus communis L.

8 Crotolaria spp. Tutte le materie prime per mangimi

9 Aldrin isolatamente
o assieme,
espresse Tutte le materie prime per mangimi

10 Dieldrin in dieldrin

11 Canfene clorurato
(toxafene) Tutte le materie prime per mangimi

12 Clordano Tutte le materie prime per mangimi
(somma degli isomeri
cis e trans
e dello stesso
ossiclordano, espressi
in clordano)

13 DDT (somma degli isomeri Tutte le materie prime per mangimi
del DDT, del TDE e del DDC
espressi in DDT)

14 Endosulfan (somma degli Tutte le materie prime per mangimi
isomeri alfa e beta
e del solfato d'endosulfan
espressi in endosulfan)

15 Endrin (somma dell'endrin Tutte le materie prime per mangimi
e del delta cheto endrin
espressi in endrin)

16 Eptacloro (somma Tutte le materie prime per mangimi
dell'eptacloro
e dell'eptacloro
eposside espressi
in eptacloro)

17 Esaclorobenzolo (HCB) Tutte le materie prime per mangimi

18 Esaclorocicloesano (HCH)

18.1 isomero alfa Tutte le materie prime per mangimi
18.2 isomero beta Tutte le materie prime per mangimi
18.3 isomero gamma Tutte le materie prime per mangimi

C Impurità botaniche

1 Albicocco Prunus Tutte le materie prime per mangimi
armeniaca L.

2 Mandorlo amaro Prunus Tutte le materie prime per mangimi
dulcis (Mill.)
D.A.Webb var.
amara (DC.) Focke(=Prunus
amygdalus Batsch var.amara
(DC.)Focke)

3 Frutti del faggio Tutte le materie prime per mangimi
non decorticati Fagus
silvatica(L.)

4 Camelina Camelina sativa Tutte le materie prime per mangimi
(L.) Crantz

5 Mowrah, bassia madhuca Tutte le materie prime per mangimi
Madhuca longifolia
(L.) Macbr. (=Bassia
langifolia L.=Illipe
malabrorum Embl.)
Madhuca indica Gmelin
(=Bassia latifolia
Roxb.=Illipe latifolia
(Roxb.)F.Mueller)

6 Purgère Jatropha Tutte le materie prime per mangimi
curcas L.

7 Croton Croton tiglium L. Tutte le materie prime per mangimi

8 Senape indiana Brassica Tutte le materie prime per mangimi
juncea(L.) Czern. et Coss.
ssp.integrifolia(West.)
Thell.

9 Senape di sarepte Brassica Tutte le materie prime per mangimi
juncea (L.)Czern. et Coss.
ssp.juncea

10 Senape cinese Brassica Tutte le materie prime per mangimi
juncea (L.) Czern. et Coss.
ssp juncea var. lutea
Batalin

11 Senape nera Brassica Tutte le materie prime per mangimi
nigra (L.) Koch

12 Senape abissina Tulle le materie prime per mangimi
(senape etiopica)
Brassica carinata
A. Braun -------------------------------------------------------------------
 
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