Gazzetta n. 155 del 7 luglio 2003 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL DEMANIO |
DECRETO 30 giugno 2003 |
Determinazione dei canoni di gestione aeroportuale per l'anno 2003. |
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IL DIRETTORE dell'agenzia del demanio di concerto con IL CAPO DIPARTIMENTO per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo Visto l'art. 1, comma 5-ter, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come sostituito dall'art. 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede la determinazione del canone in base al volume di traffico di passeggeri e merci; Visto l'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, 12 novembre 1997, n. 521, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto legislativo n. 300/1999 che ha istituito l'Agenzia del demanio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); Visto il decreto dirigenziale 22 dicembre 1998 del Ministero delle finanze e del Ministero dei trasporti e navigazione, con il quale per il quadriennio 1997-2000 sono stati determinati i canoni dovuti dalle societa' di gestione aeroportuale; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; Visto il decreto dirigenziale 19 aprile 2001 dell'Agenzia del demanio e del Ministero dei trasporti e navigazione, in particolare l'art. 1, che ha prorogato per l'anno 2001 i canoni dovuti dai soggetti individuati negli articoli 1 e 7 del decreto interministeriale del 22 dicembre 1998 nella misura indicata negli stessi articoli, e l'art. 3 che, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, ha previsto la determinazione dei canoni dovuti dalle societa' di gestione aeroportuale con riferimento al WLU (Work Load Unit), stabilendo una proporzione tra canoni e unita' di traffico gestito, come sancito dalla legge; Visto il decreto dirigenziale n. 23 del 12 settembre 2002 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui e' stato costituito il gruppo di lavoro al fine di pervenire alla determinazione dei canoni secondo i criteri enunciati; Visto il decreto dirigenziale 2 ottobre 2002 dell'Agenzia del demanio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha ulteriormente prorogato per l'anno 2002, i canoni dovuti dai soggetti individuati negli articoli 1 e 7 del decreto interministeriale del 22 dicembre 1998 nella misura indicata negli stessi articoli; Vista la proposta formulata dal gruppo di lavoro in data 8 novembre 2002; Considerata l'urgenza di determinare i canoni dovuti dalle suddette societa' di gestione aeroportuale a decorrere dal 1° gennaio 2003; Decreta: Art. 1. A decorrere dall'anno 2003, il canone annuo dovuto dai soggetti individuati negli articoli 1 e 7 del decreto 22 dicembre 1998 del Ministero delle finanze e del Ministero dei trasporti e della navigazione e' determinato con riferimento al WLU (Work Load Unit), secondo le modalita' riportate nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui forma parte integrante. |
| Art. 2. Il canone di cui all'art. 1 deve essere corrisposto dalle societa' di gestione all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) in due rate, la prima entro il 31 luglio di ciascun anno e la seconda entro il 31 gennaio dell'anno seguente, ognuna in misura corrispondente al 50% del canone. I dati di traffico per il calcolo del canone sono quelli riportati nell'annuario statistico elaborato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ENAC. Le due rate previste sono calcolate, provvisoriamente, con riferimento all'ultimo annuario pubblicato. All'atto della pubblicazione dell'annuario relativo all'anno di traffico considerato, sara' effettuato il calcolo definitivo del canone, provvedendo, ove necessario, al pagamento del relativo conguaglio all'atto del versamento della prima rata utile. Qualora sussistano fondati motivi per prevedere una riduzione del volume del traffico e, conseguentemente, del canone dovuto, l'ENAC, previa richiesta della societa' di gestione, puo' autorizzare il pagamento di una cifra inferiore a quella prevista, fatto salvo, in ogni caso, il successivo conguaglio. |
| Art. 3. L'allegato tecnico al presente decreto sara' aggiornato entro il 31 dicembre 2005. Roma, 30 giugno 2003 Il direttore dell'Agenzia del demanio Spitz Il capo Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo Di Virgilio |
| Allegato tecnico 1. Definizioni. Il WLU (Work Load Unit o unita' di carico) corrisponde ad un passeggero o a 100 kg di merce o posta. Il WLUi e' il WLU totale dell'aeroporto considerato; viene calcolato utilizzando i dati riportati nell'annuario statistico Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - ENAC con riferimento alla tavola denominata «Traffico commerciale complessivo - Servizi di linea e non di linea - Internazionale e nazionale», sulla base del numero dei passeggeri totali e delle tonnellate di merce trasportate ivi riportato. 2. Modalita' di calcolo. Il canone Ci dell'aeroporto considerato viene calcolato secondo la seguente formula: Ci = Cmin + Cinf delta C/ delta W* (WLUi-WLUinf); ove Cmin = Canone minimo previsto per tutti gli aeroporti; Cinf = alpha inf * WLUinf * Cu = Canone massimo della fascia inferiore per l'aeroporto considerato; alpha inf = coefficiente alpha inferiore della fascia per l'aeroporto considerato; Cu = Canone unitario fissato; WLUinf = limite di WLU inferiore per l'aeroporto considerato; delta C = Csup-Cinf; Csup = alpha sup * WLUsup * Cu = Canone massimo superiore della fascia per l'aeroporto considerato; alpha sup = coefficiente alpha superiore della fascia per l'aeroporto considerato; WLUsup = limite di WLU superiore per l'aeroporto considerato; delta W = WLUsup-WLUinf; WLUi = WLU totale dell'aeroporto considerato. I coefficienti alpha sono cosi' tabellati in funzione delle fasce di WLU totali:
===================================================================== Fasce WLU Coefficienti alpha ===================================================================== WLUinf | WLUsup | alpha inf | alpha sup ===================================================================== 0 | 10.000 | 0 | 0,23 10.000 | 50.000 | 0,23 | 0,45 50.000 | 100.000 | 0,45 | 0,50 100.000 | 500.000 | 0,50 | 0,65 500.000 | 1.000.000 | 0,65 | 0,72 1.000.000 | 3.000.000 | 0,72 | 0,80 3.000.000 | 6.000.000 | 0,80 | 0,88 6.000.000 | 12.000.000 | 0,88 | 0,93 12.000.000 | 20.000.000 | 0,93 | 1 "20.000.000 | | 1 | 1
La formula sopra riportata si semplifica nei seguenti casi: aeroporti con WLU totale non superiore a 10.000 Ci = Cmin + alpha sup * WLUi * Cu; con alpha sup = 0,23; aeroporti con WLU totale superiore a 20.000.000 Ci = Cmin + WLUi * Cu. 3. Valori fissati per l'anno 2003. Il canone minimo, Cmin, viene fissato pari a 5.070 Euro. Il canone unitario, Cu, viene fissato pari a 0,5720 Euro. 4. Aggiornamenti annuali. I valori del canone minimo, Cmin, e del canone unitario, Cu, vanno aggiornati annualmente, secondo il tasso d'inflazione programmato. |
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