Gazzetta n. 155 del 7 luglio 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 26 giugno 2003
Disposizioni in materia di tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl, in attuazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 maggio 2001, n. 120/01. (Deliberazione n. 70/03).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 26 giugno 2003;
Premesso che:
l'art. 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) determini le tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;
con la deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01), l'Autorita' ha adottato criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di gas naturale liquefatto (di seguito: Gnl);
ai sensi dell'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/2001, ai fini della determinazione delle tariffe relative all'anno termico 2003-2004, entro il 31 marzo 2003, le imprese di rigassificazione sottopongono all'Autorita':
a) i ricavi RLc, aggiornati in base all'art. 11 della medesima deliberazione;
b) i ricavi RLP e i corrispettivi integrativi di rigassificazione CVLP;
c) le proposte tariffarie relative al terzo anno termico del periodo di regolazione;
ai sensi dell'art. 12, comma 5, della deliberazione n. 120/01, le proposte si intendono approvate, qualora l'Autorita' non si pronunci in senso contrario entro novanta giorni dal loro ricevimento;
ai sensi dell'art. 12, comma 6, della deliberazione n. 120/01, entro quindici giorni dalla data di approvazione della tariffe da parte dell'Autorita', le imprese di rigassificazione pubblicano i corrispettivi che rimangono in vigore per tutto l'anno termico successivo;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo n. 164/2000;
Viste:
la deliberazione n. 120/01 e la deliberazione dell'Autorita' 2 luglio 2002, n. 127/02 recante rettifiche di errori materiali della deliberazione 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 29 luglio 2002;
la deliberazione dell'Autorita' 7 settembre 2001, n. 193/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 217 del 18 settembre 2001;
la deliberazione dell'Autorita' 2 luglio 2002, n. 128/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 29 luglio 2002;
Considerato che la societa' GNL Italia S.p.a. ha presentato, in data 31 marzo 2003 (prot. Autorita' n. 012056 del 31 marzo 2003) le proposte di cui all'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/01; e che dette proposte risultano coerenti con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 120/01;
Ritenuto che sia opportuno approvare le proposte tariffarie trasmesse all'Autorita' in applicazione della deliberazione n. 120/01;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 2001, n. 120/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 27 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 120/01).
 
Art. 2.
Verifica delle proposte tariffarie per l'anno termico 2003-2004
2.1 E' approvata la proposta di cui all'art. 12, comma 2, della deliberazione n. 120/2001 presentata dalla societa' GNL Italia S.p.a. per l'anno termico 2003-2004, avente ad oggetto le tariffe riportate nella tabella 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 
Art. 3.
Pubblicazione ed entrata in vigore
3.1 La societa' GNL Italia S.p.a. pubblica, anche nel proprio sito internet, la tariffa di rigassificazione, e contestualmente informazioni atte ad assicurare trasparenza e parita' di trattamento tra gli utenti.
3.2 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel sito internet dell'Autorita'.
Di notificare alle societa' Gnl Italia S.p.a., con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7 - 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona del legale rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso avanti al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di giorni sessanta dalla data di notifica del provvedimento.
Milano, 26 giugno 2003
Il presidente: Ranci
 
Tabella 1 TARIFFA DI RIGASSIFICAZIONE PER L'UTILIZZO DEL TERMINALE DI
PANIGAGLIA DI GNL ITALIA S.P.A. (Anno termico 2003/2004).

Corrispettivo unitario CQS (euro/a/mc 3,307492
di impegno associato liquido)
ai quantitativi di
GNL scaricato

Corrispettivo unitario CNA (euro/numero 18.916,430343
associato agli approdi di approdi in
contrattuali un anno)

Corrispettivi unitari CVL (euro/GJ) 0,064996
variabili per l'ener- CVLP (euro/GJ) 0,003133
gia associata ai
volumi rigassificati

Perdite per mc rigassificato 2%
 
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