Gazzetta n. 155 del 7 luglio 2003 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 12 giugno 2003 |
Applicazione di tariffe speciali e per l'esenzione dai contributi di allacciamento per la fornitura di energia elettrica alle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nelle province di Campobasso e Foggia il 31 ottobre 2002. (Deliberazione n. 64/03). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 12 giugno 2003, Premesso che: l'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), stabilisce che il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse; con deliberazione 29 novembre 2002, n. 197, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2002 (di seguito: deliberazione 29 novembre 2002, n. 197/02), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha previsto l'applicazione di tariffe speciali per la fornitura di energia elettrica alle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nelle province di Campobasso e Foggia il 31 ottobre 2002 e trasferite in altri alloggi, non di proprieta', disponibili sul territorio; il capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato per l'emergenza nella regione Molise, con lettera in data 10 aprile 2003 (prot. Autorita' n. 15039 del 18 aprile 2003), ha comunicato all'Autorita' che e' stata avviata la realizzazione di alloggi prefabbricati riutilizzabili (di seguito: alloggi), destinati temporaneamente ad ospitare le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nelle province di Campobasso e Foggia il 31 ottobre 2002; Visti: l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; l'art. 1, comma 1, e l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481; l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2002, recante dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 258 del 4 novembre 2002; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002, recante disposizioni per l'estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 che hanno interessato il territorio della provincia di Campobasso anche al territorio della provincia di Foggia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 267 del 14 novembre 2002; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996; il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, di cui alla deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01 e successive modifiche e integrazioni; la deliberazione dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 197/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2002. Considerato che gli alloggi dovranno essere allacciati alla rete elettrica e che le esigenze abitative, sociali, commerciali e produttive dei loro assegnatari comportano elevati livelli di consumo di energia elettrica; Considerato che gli effetti economici sui distributori di energia elettrica derivanti dalle agevolazioni accordate ai sensi del presente provvedimento potranno essere valutati a posteriori dall'Autorita'; Ritenuto opportuno: prevedere per i clienti finali assegnatari degli alloggi, come individuati dal capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato per l'emergenza nella regione Molise: a) tariffe speciali per il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, con contratti per l'utenza domestica in bassa tensione; b) tariffe speciali per il servizio di trasporto di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione e per il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, con contratti diversi da quelli per l'utenza domestica in bassa tensione; c) l'esenzione dai contributi dovuti per gli allacciamenti degli alloggi, qualunque sia la loro destinazione; prevedere che le predette tariffe speciali e l'esenzione dai contributi di allacciamento siano applicate per tutta la durata dello stato di emergenza; Delibera: Art. 1. Individuazione degli aventi diritto all'applicazione delle tariffe speciali e all'esenzione dai contributi di allacciamento. 1.1. Le tariffe speciali e l'esenzione dai contributi di allacciamento previsti dal presente provvedimento si applicano ai clienti finali assegnatari degli alloggi prefabbricati riutilizzabili destinati temporaneamente ad ospitare le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nelle province di Campobasso e Foggia il 31 ottobre 2002, come individuati dal capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato per l'emergenza nella regione Molise, per tutta la durata dello stato di emergenza. |
| Art. 2. Tariffe speciali per il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratto per l'utenza domestica in bassa tensione. 2.1. Per il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratto per l'utenza domestica in bassa tensione, indipendentemente dalla potenza impegnata e dallo scaglione di consumo: a) le componenti t1(D2) e t2(D2), di cui all'art. 22, comma 22.2, del testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con la deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2001 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: il Testo integrato) sono ridotte a un terzo; b) le componenti t3(D2) e PV, di cui all'art. 22, comma 22.2, del Testo integrato, sono pari a quelle previste dalla vigente normativa tariffaria per le medesime forniture a utenti domestici con consumi fino a 75 kWh mensili; c) le componenti UC1, UC2 e UC4, di cui all'art. 22, comma 22.2, del Testo integrato, sono pari a zero; d) le componenti A, di cui all'art. 34 del Testo integrato, sono pari a zero. |
| Art. 3. Tariffe speciali per il servizio di trasporto e per il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti diversi da quelli per l'utenza domestica in bassa tensione. 3.1. Per il servizio di trasporto dell'energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi, prestato ai clienti finali con contratti diversi da quelli di cui al comma 2.2, lettera a), del Testo integrato, il corrispettivo previsto dall'opzione tariffaria prescelta e' ridotto del 35%. 3.2. Per il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato con contratti diversi da quelli di cui al comma 2.2, lettera a), del Testo integrato: a) la componente CCA di cui all'art. 20 del Testo integrato ovvero il corrispettivo previsto dall'opzione tariffaria ulteriore di vendita prescelta sono ridotti del 35%; b) le componenti UC1 e UC4, di cui all'art. 22, comma 22.2, del Testo integrato, sono pari a zero. |
| Art. 4. Esenzione dai contributi di allacciamento 4.1. Non sono dovuti i contributi di cui al capitolo I del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996 e successive modificazioni e integrazioni. |
| Art. 5. Disposizioni attuative e finali 5.1. Il capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato per l'emergenza nella regione Molise, invia l'elenco dei clienti finali assegnatari degli alloggi di cui all'art. 1 ai distributori concessionari nei comuni ove i medesimi alloggi sono ubicati. 5.2. Al fine di consentire la valutazione degli effetti economici del presente provvedimento, i distributori di cui al comma precedente autocertificano annualmente all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 marzo e con riferimento all'anno precedente: a) il numero di allacciamenti effettuati applicando l'esenzione di cui all'art. 4; b) i punti di prelievo e le quantita' di energia elettrica fornite applicando le tariffe speciali di cui agli articoli 2 e 3; c) l'ammontare complessivo delle agevolazioni accordate ai sensi del presente provvedimento. 5.3. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione. Milano, 12 giugno 2003 Il presidente: Ranci |
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