Gazzetta n. 155 del 7 luglio 2003 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 14 marzo 2003
Contratto di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e il consorzio Serramarina sviluppo ambiente e territorio a r.l. (Deliberazione n. 13/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;
Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;
Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione deI Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalita' di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996;
Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/107 del 7 aprile 1998) in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;
Visto il Regolamento del Consiglio (CE) 17 maggio 1999, n. 1257/1999, (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e in particolare l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 950/1997;
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);
Vista la nota della Commissione europea 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte riguardante le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, 3, a) del Trattato C.E.;
Vista la nota della Commissione europea 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;
Vista la decisione della Commissione europea 13 marzo 2001, n. SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, cosi' come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato C.E.;
Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000);
Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 2001 e successive modifiche, riguardante le ulteriori attivita' ammissibili di cui al punto 7 del citato testo unico e sulle priorita' regionali di cui all'art. 6-bis del citato decreto ministeriale n. 527/1995;
Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato 14 luglio 2000, n. 900315, concernente le sopra indicate modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;
Vista la circolare esplicativa 13 dicembre 2000, n. 900516, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente le sopra indicate modalita' e procedure nel settore turistico alberghiero nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della propria delibera 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997), e dal punto 2, lettera B) della propria delibera 11 novembre 1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
Vista la propria delibera 3 maggio 2001, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 186/2001) con la quale sono stati approvati in via programmatica i finanziamenti di n. 9 contratti di programma;
Viste le proprie delibere 15 novembre 2001, n. 112 (Gazzetta Ufficiale n. 68/2001), relativa al contratto di programma Distretto industriale elettrodomestico; 14 giugno 2002, n. 53 (Gazzetta Ufficiale n. 29/2003), relativa al contratto di programma Nuova Biozenit; 14 giugno 2002, n. 54 (Gazzetta Ufficiale n. 36/2003), relativa al contratto di programma consorzio Progetto agricoltura; 19 dicembre 2002, n. 135, relativa al contratto di programma Costa d'Oro, con le quali sono state assegnate in via definitiva le risorse di cui alla citata delibera n. 81/2001, facendo registrare economie pari a 11.012,48 migliaia di euro;
Vista la propria delibera 14 giugno 2002, n. 44 (Gazzetta Ufficiale n. 231/2002), con la quale e' stato approvato l'assetto finale del contratto di programma IPM Group S.p.a., che ha comportato un'economia pari a 8.695,87 migliaia di euro;
Vista la nota 24 febbraio 2003, n. 946107, con la quale il Ministero delle attivita' produttive sottopone a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale, presentato dal consorzio Serramarina sviluppo ambiente e territorio a r.l., per la realizzazione di un'azienda agricola e di un'oasi naturalistica con investimenti nel settore turistico, agricolo e silvicolo da realizzarsi nel comune di Bernalda (Matera), area ricadente nell'Obiettivo 1;
Tenuto conto che, data la particolare tipologia di beni agevolabili e le modalita' d'uso previste, il Ministero delle attivita' produttive propone che le strutture ammesse ad agevolazione siano vincolate all'uso previsto per 10 anni, pena la revoca e la restituzione delle somme erogate;
Considerato che la regione Basilicata ha espresso il proprio parere favorevole all'attuazione del contratto di programma proposto e ne ha riconosciuto la coerenza con le linee di programmazione regionale;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha espresso il proprio parere favorevole sugli interventi di carattere agricolo;
Considerato che gli investimenti proposti consentiranno positive ricadute sia sui livelli occupazionali che sul reddito dell'area interessata;
Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a 19.611,59 migliaia di euro, a valere quanto a 8.695,87 migliaia di euro sulle economie derivanti dall'assetto finale del contratto di programma IPM Group S.p.a. e quanto a 10.915,72 migliaia di euro sulle economie generatesi dalle assegnazioni definitive delle risorse accantonate con la citata delibera n. 81/2001;
Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
Delibera:
1. Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a stipulare, entro 4 mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione, con il consorzio Serramarina sviluppo ambiente e territorio a r.l., il contratto di programma per la realizzazione di un'oasi naturalistica con investimenti nel settore turistico, agricolo e silvicolo da realizzarsi nel comune di Bernalda (Matera), area ricadente nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87, 3, a) del Trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verra' trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
1.1 Gli investimenti ammessi, pari a 27.085,34 migliaia di euro, saranno realizzati dalle societa' indicate nell'allegata tabella l che fa parte integrante della presente delibera, e sono cosi' suddivisi:
investimenti nelle aziende agricole: 4.838,06 migliaia di euro, oltre a 3.178,81 migliaia di euro relativi ad investimenti di miglioramento ambientale e della condizione e igiene degli animali;
investimenti nel settore silvicolo: pari a 3.187,46 migliaia di euro;
investimenti in pubblicita': 4.598,74 migliaia di euro;
investimenti nel settore turistico: 11.282,27 migliaia di euro;
1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate nella misura di:
investimenti nelle aziende agricole (capo I Aiuto di Stato n. 729/A/2000): nella misura massima del 55%, espresso in E.S.L., (investimenti localizzati in zone agricole svantaggiate e effettuati da giovani agricoltori);
investimenti nelle aziende agricole (capo I, n. 11, Aiuto di Stato n. 729/A/2000): nella misura massima del 75% E.S.L, per le iniziative riferite a miglioramento ambientale e di condizioni d'igiene e benessere degli animali, essendo le iniziative ubicate tutte in area obiettivo 1;
investimenti nel settore silvicolo (capo VI Aiuto di Stato n. 729/A/2000) nella misura massima del 100% E.S.L.;
aiuti a favore della pubblicita' dei prodotti agricoli: nel massimo del 75% E.S.L. previsto per le PMI dall'aiuto di Stato n. 30/2002;
investimenti imprenditoriali nel settore turistico nella misura massima ammissibile pari al 35% di E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L, per le P.M.I.
1.3 L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie, e' determinato complessivamente in 19.611,59 migliaia di euro. Il finanziamento sara' erogato in due annualita' di pari importo, a decorrere dal 2003.
1.4 Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato superiori a quanto indicato nel precedente punto 1.3.
1.5 Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2003.
1.6 Le strutture turistiche ammesse alle agevolazioni non potranno essere distolte in qualunque forma, ivi compresa la cessione dell'attivita' ad altro imprenditore, dall'uso previsto per 10 anni, pena la revoca e la restituzione, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, delle somme erogate, secondo le modalita' previste dal Regolamento approvato con il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, citato in premessa.
1.7 Le iniziative ammesse alle agevolazioni dovranno realizzare una nuova occupazione diretta, a regime, non inferiore a n. 270 U.L.A. (Unita' di Lavoro Annue).
1.8 Il Ministero delle attivita' produttive curera', ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari nonche' la verifica di tutte le autorizzazioni previste in materia dalla normativa vigente.
2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., e' approvato il finanziamento di 19.611,59 migliaia di euro, a valere sulle economie citate in premessa.
3. Prima dell'emissione del decreto di concessione delle agevolazioni il Ministero delle attivita' produttive dovra' aver compiutamente valutato la redditivita' delle aziende beneficiarie delle agevolazoni sugli investimenti agricoli, nonche' di tutte le altre condizioni previste dallo stesso regime di aiuti in materia agricola.
Roma, 14 marzo 2003
Il Presidente delegato
Tremonti
Il segretario del CIPE
Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2003 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 331
 
Tabella 1

----> Vedere Tabella di pag. 63 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone