Gazzetta n. 155 del 7 luglio 2003 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 14 marzo 2003
Contratto di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e il consorzio Polo Floricolo. (Deliberazione n. 12/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze gia' attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;
Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonche' alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalita' di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996;
Visto il Regolamento del Consiglio (CE) 17 maggio 1999, n. 1257/1999, (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e in particolare l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 950/1997;
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);
Vista la nota della Commissione europea 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87. 3. a) del Trattato C.E.;
Vista la nota della Commissione europea 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;
Vista la decisione della Commissione europea 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, cosi' come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato C.E.;
Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (G.U. n. 163/2000);
Visto il Regolamento approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n. 900315, concernente le sopra indicate modalita' e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;
Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della propria delibera 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997), e dal punto 2, lettera B) della propria delibera 11 novembre 1998, n. 127, (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
Vista la propria delibera 11 novembre 1998, n. 127, (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999), che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata ai settori dell'agricoltura e della pesca;
Viste le proprie delibere 1° febbraio 2001, n. 20 (Gazzetta Ufficiale n. 126/2001) e 8 marzo 2001, n. 40 (Gazzetta Ufficiale n. 158/2001) con le quali sono stati revocati i finanziamenti relativi ai contratti di programma in essere con la Piaggio Veicoli Europei S.p.a. e la Texas Instruments Italia S.p.a., pari complessivamente a 388.704 migliaia di euro (23.776 migliaia di euro piu' 364.928 migliaia di euro);
Vista la propria delibera 3 maggio 2001, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 186/2001) con la quale e' stato disposto l'accantonamento di 19.394,506 migliaia di euro per la realizzazione degli investimenti previsti nel contratto di programma proposto dal consorzio Polo Floricolo, rinviando l'assegnazione definitiva di tali risorse alla completa definizione delle risultanze istruttorie;
Vista la nota 27 aprile 2001, n. 0017894, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal consorzio Polo Floricolo, consorzio di piccole e medie imprese, per la realizzazione di moderni impianti serricoli, da realizzarsi nella regione Basilicata (Obiettivo 1);
Vista la nota 24 febbraio 2003, n. 946105, con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha comunicato la conclusione e l'aggiornamento dell'istruttoria relativa al contratto di programma suddetto, ed ha richiesto l'assegnazione definitiva dei fondi accantonati con la citata delibera n. 81/2001;
Vista la nota 12 marzo 2003, n. 509, con la quale il Ministero delle attivita' produttive ha evidenziato il carattere di essenzialita' degli investimenti di completamento della filiera produttiva comprendenti l'impianto di confezionamento e la struttura di commercializzazione, oggetto di possibile intervento da parte di Sviluppo Italia S.p.A. e propedeutici al raggiungimento degli obiettivi economici e produttivi complessivamente previsti dal consorzio Polo Floricolo;
Considerato che l'iniziativa ha l'obiettivo di migliorare, ammodernare e potenziare le attivita' florovivaistiche del Consorzio e presenta prospettive di sviluppo per l'economia del territorio, in generale, e per l'occupazione e la tutela dell'ecosistema ambientale, in particolare;
Considerato che la regione Basilicata ha espresso il proprio parere favorevole all'attuazione del programma proposto dal consorzio Polo Floricolo nel suo complesso, e ne ha riconosciuto la coerenza con il proprio Programma operativo regionale (POR);
Tenuto conto che, con verbale in data 25 ottobre 2001, sono state definite le modalita' di trasferimento delle attivita' in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attivita' produttive;
Ritenuto di provvedere all'assegnazione definitiva delle risorse relative al finanziamento del contratto di programma consorzio Polo Floricolo;
Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
Delibera:
1. Il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a stipulare, entro 4 mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, con il consorzio Polo Floricolo S.r.l., consorzio di piccole e medie imprese, il contratto di programma per l'attuazione di un articolato piano di investimenti per la realizzazione di impianti serricoli destinati alla produzione di fiori da realizzarsi nel comune di Lavello (Potenza), area Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a)del Trattato CE. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verra' trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
1.1. Gli investimenti ammessi sono pari a 48.408 migliaia di euro e saranno realizzati direttamente dal consorzio Polo Floricolo;
1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa per gli investimenti nelle aziende agricole (capo I Aiuto di Stato n. 729/A/2000), sono calcolate nella misura del 99,93 % della misura massima ammissibile pari al 40%, espresso in E.S.L., previsto per le zone agricole non svantaggiate;
1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie e' determinato in 19.394,506 migliaia di euro;
1.4. Il finanziamento sara' erogato in 3 annualita' di pari importo, decorrenti dal 2003.
1.5 Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica superiori a quanto indicato nel precedente punto 1.3;
1.6 Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 2004;
1.7 Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 212 ULA (Unita' Lavorative Annue).
1.8 Il Ministero delle attivita' produttive curera', ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.
2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, e' approvato il finanziamento di 19.394,506 migliaia di euro, a valere sulle economie citate in premessa.
3. Il Ministero delle attivita' produttive subordinera' l'emissione dei decreti di concessione all'esito positivo delle seguenti verifiche:
la redditivita' delle aziende beneficiarie delle agevolazioni sugli investimenti agricoli;
tutte le altre condizioni previste dal citato regime di aiuti in materia agricola;
la verifica dei limiti agli investimenti agricoli previsti dal POR Basilicata;
la piena fattibilita' degli investimenti compresi nel programma complessivo di filiera, con particolare riguardo agli interventi di trasformazione e di commercializzazione all'esame di Sviluppo Italia e che non sono compresi nel presente contratto di programma.
Roma, 14 marzo 2003
Il Presidente delegato
Tremonti
Il segretario del CIPE
Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2003 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 209
 
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