Gazzetta n. 155 del 7 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 giugno 2003
Aggiornamento del regolamento del 14 gennaio 1997, n. 211, in materia di requisiti di professionalita' richiesti per i componenti degli organi dei fondi pensione.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, il quale prevede che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto determina, tra l'altro, i requisiti per l'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione, con particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, che ha dato interpretazione autentica dell'art. 4, comma 3, lettera c), del citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
Visto il regolamento attuativo del predetto art. 4, comma 3, adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del predetto regolamento n. 211 del 1997, che consente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di provvedere, con proprio decreto, successivamente all'attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, ad aggiornare la disciplina di cui al medesimo art. 4, relativa ai requisiti di onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 140, concernente regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle SIM e delle cause di sospensione, attuativo del predetto art. 7 del decreto legislativo n. 415 del 1996;
Visto il decreto 24 settembre 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale e' stata aggiornata, con le modalita' di cui all'art. 4, comma 6, del citato regolamento n. 211 del 1997, la disciplina di cui al medesimo articolo, in riferimento ai requisiti di professionalita' dei componenti degli organi collegiali e dei responsabili del fondo pensione;
Ritenuto di dover ulteriormente aggiornare la predetta disciplina, procedendo, nel contempo, ad un'unificazione con quanto disposto con il predetto decreto 24 settembre 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. Il rappresentante legale e i componenti degli organi di amministrazione del fondo pensione possono aver svolto unicamente, per uno o piu' periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio:
a) funzioni di amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad organi collegiali presso enti ed organismi associativi, a carattere nazionale, di rappresentanza di categoria; tale disposizione trova applicazione esclusivamente per i primi cinque anni dalla costituzione del fondo pensione;
b) con esclusivo riferimento ai fondi pensione istituiti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, funzioni dirigenziali presso amministrazioni o enti pubblici.
2. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non concorre al raggiungimento delle quote previste dall'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211.
3. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2002, n. 242, e' abrogato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2003
Il Ministro: Maroni
 
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