Gazzetta n. 155 del 7 luglio 2003 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 9 maggio 2003 |
Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Rifinanziamento legge n. 208/1998, triennio 2003-2005. Legge finanziaria 2003, art. 61. (Deliberazione n. 17/2003). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo cui affluiscono le disponibilita' di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale; Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse; Viste inoltre le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), che recano fra l'altro autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse; Visto, in particolare, l'art. 73 della citata legge finanziaria 2002 che stabilisce criteri e modalita' di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese. Tali criteri privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica, con particolare riferimento ai principi comunitari, e della premialita'; Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attivita' produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si da' unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Carta costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e viene stabilita la possibilita' che questo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro fondo, con i conseguenti effetti di bilancio; Visto in particolare il comma 3, lettera a), del citato art. 61 della legge n. 289/2002, il quale dispone che il fondo per le aree sottoutilizzate istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze sia utilizzato, fra l'altro, per gli investimenti pubblici ex lege n. 208/1998, art. 1, comma 1, come integrato dall'art. 73 della legge n. 448/2001, attraverso il finanziamento delle intese istituzionali di programma e di programmi nazionali; Visto l'art. 11 della legge 10 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ogni progetto di investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalita' e procedure attuative; Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (Gazzetta Ufficiale n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (Gazzetta Ufficiale n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000), 21 dicembre 2000, n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (Gazzetta Ufficiale n. 142/2001), 3 maggio 2002, n. 36 (Gazzetta Ufficiale n. 167/2002) e 6 giugno 2002, n. 39 (Gazzetta Ufficiale n. 222/2002); Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003), adottata in corso di promulgazione della citata legge n. 3/2003, dopo la definitiva approvazione parlamentare del relativo disegno di legge (A.S. n. 1271-B), con la quale sono state disciplinate le modalita' e le procedure attuative per l'attribuzione del CUP; Vista la propria delibera n. 16/2003 adottata, in data odierna, in attuazione dei citati articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, con la quale sono state allocate le risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate a carico dei due fondi istituiti presso i Ministeri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive, con un rifinanziamento della legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, di 5.200 milioni di euro per il triennio 2003-2005; Viste le richieste presentate dai Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, degli affari esteri, dell'interno, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dal Dipartimento per le pari opportunita' e dalle altre amministrazioni centrali competenti alla stipula degli Accordi di programma quadro (APQ); Tenuto conto del carattere di aggiuntivita' che le risorse oggetto del presente riparto rivestono rispetto agli altri fondi pubblici per investimenti, costituiti dagli ordinari stanziamenti di bilancio per le diverse linee di intervento, nonche' dalle risorse disponibili a carico dei fondi strutturali comunitari e dal relativo cofinanziamento nazionale e considerato in particolare che le amministrazioni centrali destinatarie di finanziamenti per infrastrutture materiali e immateriali sono tenute a perseguire l'obiettivo di destinare al Mezzogiorno il 30% delle risorse «ordinarie» e di dare conto dei progressi verso tale obiettivo; Considerato inoltre che la presente delibera, in linea con i criteri previsti dal citato art. 73 della legge finanziaria 2002, conferma sostanzialmente le regole e i metodi fissati con la delibera n. 36/2002, che richiedono, nella loro applicazione, una proiezione pluriennale significativa perche' ne siano assicurati validi ritorni in termini di efficacia; Ritenuto di dover assicurare un forte riequilibrio a favore degli investimenti pubblici in infrastrutture materiali e immateriali, confermando al contempo la centralita' delle regioni e delle province autonome come principali soggetti attuatori degli interventi; Ritenuto di dover prevedere un cospicuo accantonamento di risorse da ripartire successivamente, previa informativa alle regioni e alle province autonome, anche in relazione allo stato di attuazione e all'efficacia degli interventi, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dagli articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003; Ritenuto necessario rafforzare i sistemi di monitoraggio degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro e dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei 2000-2006, nonche' l'interfaccia tra i due sistemi, destinando allo scopo risorse per azioni di sistema e risorse integrative da attribuire secondo metodi premiali; Ritenuto di dover confermare, al netto della quota accantonata e della preliminare destinazione a favore del «Progetto di monitoraggio», la ripartizione delle risorse tra amministrazioni regionali e centrali nella misura, rispettivamente, dell'80% e del 20%, gia' adottata in precedenza da questo Comitato; Ritenuto di dover confermare altresi' la ripartizione delle risorse destinate alle regioni e alle province autonome, tra le macroaree del centro-nord e del Mezzogiorno, nella misura, rispettivamente, del 15% e dell'85%, che viene applicata anche alle amministrazioni centrali, e, all'interno delle due macroaree, secondo le tradizionali percentuali di riparto su base regionale; Ritenuto di dover destinare un significativo volume di risorse al finanziamento degli interventi nei settori della ricerca e della societa' dell'informazione, tenuto conto dell'urgenza di tali interventi e delle forti esigenze espresse dal mercato; Ritenuto di dover provvedere al finanziamento delle attivita' di assistenza tecnica e supporto ai fini della progettazione e della piu' efficiente ed efficace attuazione degli Accordi di programma quadro destinando allo scopo risorse gestite da amministrazioni centrali, per un importo di 100 milioni di euro; Ritenuto di dover introdurre, anche per le amministrazioni centrali, un sistema di premialita' volto a incentivarne l'azione per la realizzazione tempestiva degli APQ, presupposto necessario per dare esecutivita' alla spesa delle regioni e delle province autonome; Ritenuto di dover destinare, nell'ambito della quota ripartita a favore del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, un importo di non oltre 3 milioni di euro al rafforzamento delle strutture operative della Scuola superiore dell'economia e delle finanze che svolgono la loro attivita' come soggetti strumentali di detto Dipartimento, della stessa Scuola superiore, delle regioni e delle province autonome nelle attivita' di assistenza e formazione volte al miglioramento dell'efficacia delle politiche di sviluppo e coesione nelle aree sottoutilizzate; Considerato che gli APQ costituiscono, nell'ambito delle intese istituzionali di programma, la modalita' ordinaria sia per la programmazione concertata degli interventi sul territorio sia per la loro realizzazione attraverso la definizione di profili programmatici di spesa degli interventi stessi; Acquisito, nella seduta del 15 aprile 2003, il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sulle indicazioni di priorita' concernenti la presente ripartizione, proposte dal Ministero dell'economia e delle finanze; Tenuto conto degli esiti della riunione preparatoria del 7 maggio 2003; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Delibera: L'importo complessivo di 5.200 milioni di euro per il triennio 2003-2005, destinato in data odierna, dalla propria delibera n. 16/2003, al finanziamento degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 208/1998 nelle aree sottoutilizzate, e' ripartito, per le finalita' indicate in premessa e in linea con i criteri ed i metodi previsti dall'art. 73 della legge finanziaria 2002, come segue:
----> Vedere tabella di pag. 66 <----
1. Preliminari destinazioni e accantonamenti di risorse. 1.1. E' preliminarmente accantonato l'importo di 900 milioni di euro che sara' attribuito con successiva delibera di questo Comitato, previa informativa alle regioni e alle province autonome, in relazione all'efficacia e rapidita' degli interventi, al loro stato di attuazione e alle esigenze espresse dal mercato, in attuazione degli articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, con particolare attenzione, fra l'altro, agli investimenti per lo sviluppo nei campi della ricerca, della societa' dell'informazione (infrastrutture materiali e immateriali), delle reti a carattere interregionale, del risanamento dei suoli, nonche' per l'introduzione di meccanismi premiali. 1.2. Destinazione di risorse ad azioni di sistema per il monitoraggio («Progetto monitoraggio»). 1.2.1. Al fine di rafforzare i sistemi di monitoraggio degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro e dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei 2000-2006, sistemi essenziali per dare seguito sia alle previsioni di trasparenza e verifica della loro attuazione di cui alla legge finanziaria 2003, sia alle delibere di questo Comitato n. 44/2000 e n. 76/2002, l'importo di 100 milioni di euro e' destinato al finanziamento delle due seguenti e distinte linee di azione: valutazione e soluzione delle criticita' e costruzione di un piano di azione, concertato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni e province autonome, per il miglioramento dei sistemi di monitoraggio di cui al successivo punto 1.2.2; adozione, nelle more della attuazione di tale piano, di misure di incentivazione dell'uso e dell'alimentazione appropriata dei sistemi di monitoraggio di cui al successivo punto 1.2.4. Per quanto riguarda il sistema di monitoraggio dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei 2000-2006, le predette attivita' potranno essere finanziate oltre che con le risorse della presente delibera, anche con i fondi attribuiti al Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS). 1.2.2. Il processo di rafforzamento del sistema di monitoraggio («Progetto monitoraggio») verra' condotto in partenariato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni e le province autonome, sentiti i Ministeri interessati agli Accordi di programma quadro e si svolgera' secondo le fasi di seguito indicate: a) valutazione del funzionamento degli attuali sistemi di monitoraggio degli Accordi di programma quadro e dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei per il periodo 2000-2006; b) predisposizione di un piano d'azione per garantire tempestivita', continuita', completezza e affidabilita' dei dati di monitoraggio inseriti nei predetti sistemi, nonche' flessibilita' nella gestione degli stessi e accessibilita' e piena fruibilita' delle informazioni da parte dei soggetti interessati; c) assistenza tecnica e supporto alle amministrazioni regionali e centrali, nonche' agli altri soggetti interessati, per il rafforzamento del sistema di monitoraggio. 1.2.3. Al finanziamento delle spese necessarie per l'espletamento delle attivita' di cui alle lettere a) e b) viene destinata una quota non superiore a un quinto dell'importo complessivo assegnato al progetto. Al finanziamento delle spese necessarie all'immediato avvio delle attivita' di assistenza tecnica e supporto di cui alla lettera c) e' destinata una ulteriore quota del suddetto importo complessivo, non superiore a un quinto. 1.2.4. Nelle more della redazione del piano di azione e al fine di assicurare un immediato miglioramento dei risultati del monitoraggio e' accantonata una riserva premiale (pari alla somma residua) a favore delle regioni e delle province autonome, che potranno utilizzarla per rafforzare lo stesso monitoraggio di cui alla lettera c) ovvero riversandola a incremento degli importi destinati a favore del loro territorio per il finanziamento degli interventi da ricomprendere negli Accordi di programma quadro, secondo i criteri di cui al punto 5. L'ammontare della riserva e' fissato, per ogni regione e provincia autonoma, come segue: preliminare ripartizione di una quota della riserva (pari cumulativamente a un terzo dell'importo complessivo) eguale, in termini assoluti, per ogni regione e provincia autonoma; successiva ripartizione di una ulteriore quota della riserva (pari cumulativamente ai restanti due terzi dell'importo complessivo) tra le macroaree del centro-nord e del Mezzogiorno secondo la chiave complessiva di riparto, rispettivamente, del 55% e del 45% (corrispondente al riparto programmatico della spesa in conto capitale fra le due aree territoriali previsto per la seconda meta' del corrente decennio). All'interno di ciascuna macroarea l'importo cosi' determinato viene ripartito, per ogni regione e provincia autonoma, proporzionalmente al peso della sua spesa in conto capitale sul totale della spesa in conto capitale della relativa macroarea, nell'anno 2000, cosi' come rilevata dalla banca dati «Conti pubblici territoriali» per il settore pubblico allargato. La relativa tabella di ripartizione e' riportata nell'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente delibera. Per accedere alla sua parte di riserva ogni regione deve soddisfare i seguenti requisiti, che pesano ciascuno il 50%: a) con riferimento al sistema di monitoraggio degli APQ, assicurare che i valori oggetto di riprogrammazione non superino una quota massima del 30% del costo complessivo di tutti gli interventi inseriti nei nuovi APQ che saranno stipulati dopo l'adozione della presente delibera, secondo criteri che saranno individuati con apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni; b) con riferimento al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006, assicurare l'alimentazione della banca dati operante presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGRUE, entro il termine massimo di trenta giorni dalle rispettive date di scadenza previste per le rilevazioni concernenti il monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi stessi. Il criterio si riterra' soddisfatto se i dati finanziari, fisici e procedurali relativi a detti interventi vengono trasmessi al sistema centrale operante presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, articolati per singola operazione, entro trenta giorni dalla data di scadenza delle relative rilevazioni, per almeno il 60% delle stesse, a partire dalla prima rilevazione utile dopo l'entrata in vigore della presente delibera. La verifica del rispetto di tali due requisiti sara' effettuata sulla base della situazione risultante al 31 dicembre 2005. Le risorse di cui alla predetta riserva alle quali le regioni e le province autonome non accedano saranno riprogrammate da questo Comitato. 1.2.5. I soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della propria delibera n. 143/2002 richiamata in premessa hanno l'obbligo di richiesta del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP), ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3/2003, per gli interventi finanziati con la presente delibera. Residuano quindi, per la ripartizione tra le macroaree del centro-nord e del Mezzogiorno e tra amministrazioni centrali e regionali, risorse pari a 4.200 milioni di euro. 2. Ripartizione delle risorse tra macroaree e tra amministrazioni centrali e regionali. E' confermato il criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili nella misura del 15% al centro-nord e dell'85% al Mezzogiorno, gia' adottato negli anni passati e volto ad assicurare, per quanto riguarda il Mezzogiorno, effettiva aggiuntivita' alle risorse oggetto del presente riparto, rispetto alla distribuzione territoriale delle risorse «ordinarie». Tale criterio vige naturalmente anche per le amministrazioni centrali destinatarie delle presenti risorse. A fronte della predetta disponibilita' complessiva di 4.200 milioni di euro per il triennio 2003-2005, questo Comitato destina a favore delle regioni e delle province autonome un importo di 3.360 milioni di euro, e alle amministrazioni centrali il restante importo di 840 milioni di euro, confermando il consolidato criterio di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni centrali e le regioni e le province autonome, nella misura, rispettivamente, del 20% e dell'80%. 3. Risorse per programmi regionali. 3.1. In linea con quanto previsto dal punto 4.5 della citata delibera n. 36/2002, per la componente (15%) delle risorse da utilizzare nelle aree del centro-nord nei campi della ricerca e della societa' dell'informazione, pari a 130 milioni di euro, i soggetti attuatori degli interventi sono le regioni e le province autonome. Su tale importo di 130 milioni di euro e' accantonata una quota del 10% corrispondente a 13 milioni di euro, da attribuire secondo i criteri premiali di cui al successivo punto 7. L'importo di 117 milioni di euro, al netto del predetto accantonamento del 10%, e' destinato per 78 milioni di euro (67%) alla ricerca e per 39 milioni di euro (33%) alla societa' dell'informazione. La ripartizione di tali risorse tra le regioni e le province autonome del centro-nord e' riportata nell'allegato 2 che costituisce parte integrante della presente delibera. Il vincolo di spesa a favore dei due settori riguarda i casi in cui la somma ripartita, per ciascun settore, e' uguale o superiore a 1,29 milioni di euro, mentre al di sotto di tale importo non e' previsto alcun vincolo settoriale di spesa. 3.2. Al fine di fronteggiare situazioni di emergenza e calamita' naturali sono previste, nell'ambito del predetto importo di 3.360 milioni di euro, le seguenti destinazioni preliminari di risorse, complessivamente pari a 95 milioni di euro, da programmare, per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere a), b) e c), all'interno di Accordi di programma quadro: a) finanziamento di interventi connessi agli eventi sismici verificatisi nel 2002 nella regione Molise, per un importo di 60 milioni di euro; b) finanziamento, per un importo di 11 milioni di euro, degli interventi a completamento dei programmi delle regioni Umbria e Marche relativi agli eventi sismici del 1997 con profili di alta rilevanza strategica ed innovativa. L'importo da assegnare allo scopo sara' ripartito tra le regioni Marche e Umbria secondo percentuali concordate con i presidenti delle due regioni; c) finanziamento di interventi connessi agli eventi vulcanici verificatisi lo scorso anno nell'area etnea, per un importo di 11 milioni di euro, a favore della regione Sicilia che individuera' tali interventi, in partenariato con i comuni interessati, entro il 31 dicembre 2003; d) destinazione programmatica di un importo di 13 milioni di euro a favore delle aree colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nel novembre-dicembre 2002, di cui all'ordinanza della Protezione civile n. 3258 del 20 dicembre 2002, per il finanziamento di interventi che saranno selezionati dopo l'individuazione definitiva degli ambiti territoriali interessati dai predetti eventi, secondo il criterio della concentrazione territoriale. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) saranno selezionati e attuati secondo i criteri e le modalita' generali esplicitati ai successivi punti 5 e 6. 3.3. L'importo di 3.135 milioni di euro, al netto delle prededuzioni di cui al punto 3.2, e' destinato al finanziamento di interventi infrastrutturali materiali e immateriali da ricomprendere nell'ambito delle intese istituzionali di programma e dei relativi Accordi di programma quadro, secondo le indicazioni programmatiche di cui al successivo punto 5. Nell'ambito di tale importo di 3.135 milioni di euro, 470 milioni di euro (15%) sono ripartiti a favore delle regioni e delle province autonome del centro-nord, mentre 2.665 milioni di euro (85%) sono ripartiti a favore delle regioni meridionali. 3.4. Sui predetti importi di 470 e di 2.665 milioni di euro sono accantonate due quote del 10%, rispettivamente pari a 47 milioni di euro per le regioni e le province autonome del centro-nord e a 266,5 milioni di euro per le regioni meridionali, da attribuire secondo i criteri premiali di cui al successivo punto 7. 3.5. L'importo di 2.821,5 milioni di euro, al netto delle due quote premiali del 10% di cui al precedente punto 3.4, e' ripartito tra le regioni e le province autonome secondo la chiave di riparto gia' adottata con le delibere di questo Comitato n. 84/2000, n. 138/2000 e n. 36/2002. La relativa ripartizione e' riportata nell'allegato 3 che costituisce parte integrante della presente delibera. Una quota massima del 3% delle risorse cosi' ripartite di ciascuna regione e provincia autonoma puo' essere utilizzata per il finanziamento di studi di fattibilita' relativi a interventi da inserire nei piani triennali predisposti dai soggetti attuatori ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109/1994 (legge Merloni). 3.6. Nell'ambito delle risorse di cui al precedente punto 3.5, come ripartite tra le regioni e le province autonome (allegato 3), e' ricompreso il finanziamento delle infrastrutture dei patti territoriali (patti territoriali partecipanti al bando 10 ottobre 1999, patti agricoli e patti con istruttoria avviata entro il 31 maggio 2000, ma non ancora decretati), per un importo stimato in un valore massimo di 397 milioni di euro. 4. Risorse per programmi nazionali. Sono destinate al finanziamento dei programmi nazionali gestiti da amministrazioni centrali risorse per complessivi 840 milioni di euro. 4.1. Programmi di sviluppo nel Mezzogiorno (ricerca e societa' dell'informazione). Al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca e della societa' dell'informazione e' destinato un importo complessivo di 740 milioni di euro. 4.1.1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie sono soggetti attuatori degli interventi relativi al Mezzogiorno, per un importo di 500 milioni di euro. Su tale importo di 500 milioni di euro e' accantonata una quota del 10%, corrispondente a 50 milioni di euro, da attribuire alle due predette amministrazioni centrali, ognuno per la sua parte, secondo il criterio premiale di cui al successivo punto 7.6. L'importo di 450 milioni di euro, al netto del detto accantonamento del 10%, e' ripartito tra il Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie nella misura, rispettivamente, di 324 e di 126 milioni di euro. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca attuera' con tali fondi le linee programmatiche indicate nella richiesta di finanziamento pervenuta al Servizio centrale di segreteria del CIPE. Le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie attueranno con le predette risorse i progetti presentati, secondo la richiesta di finanziamento pervenuta al Servizio centrale di segreteria del CIPE. Inoltre, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie sono impegnati: a dare piena trasparenza al riparto delle risorse ordinarie, destinandone il 30% a favore del Mezzogiorno, secondo il vincolo di aggiuntivita'; a predisporre, ove lontani da tale risultato, indirizzi per il raggiungimento di questo obiettivo nel medio periodo; a dare conto, con una relazione da presentare, entro il 30 settembre e il 28 febbraio di ogni anno, a questo Comitato: a) dei volumi e della localizzazione territoriale della spesa erogata; b) del riparto territoriale dell'intera spesa ordinaria in conto capitale di loro responsabilita'; a garantire e dare evidenza della concertazione con le regioni nell'utilizzazione delle risorse. 4.1.2. Sono destinate programmaticamente ulteriori risorse, per complessivi 240 milioni di euro, a favore della ricerca e della societa' dell'informazione nel Mezzogiorno, da finalizzare entro l'anno 2003 e, in particolare: a) destinazione programmatica a obiettivi di ricerca nel Mezzogiorno di 140 milioni di euro per il finanziamento di iniziative e secondo modalita' che dovranno essere individuate in partenariato fra regioni, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e Ministero dell'economia e delle finanze, avendo particolare attenzione ai profili dell'offerta, alle esigenze di alta formazione e ricerca sia tecnica che umanistica e tenuto conto degli esiti di una ricognizione valutativa da effettuare, a responsabilita' dei suddetti soggetti, entro l'anno in corso. Al tavolo partenariale fra tali soggetti partecipera' anche un rappresentante delle regioni e province autonome del centro-nord, al fine di maturare eventuali diversi orientamenti per la ripartizione dell'anno 2004; b) destinazione programmatica di 100 milioni di euro a obiettivi relativi al rafforzamento della societa' dell'informazione, individuati in partenariato fra le regioni, le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero dell'economia e delle finanze. 4.2. E' destinato a favore delle amministrazioni centrali, per attivita' di assistenza tecnica e supporto alla progettazione, un importo complessivo di 80 milioni di euro. In particolare, a ciascuno dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attivita' produttive, dei beni e delle attivita' culturali, delle infrastrutture e trasporti e delle politiche agricole e forestali e' destinato un importo di 10 milioni di euro, in relazione alle domande presentate al Servizio centrale di segreteria del CIPE. Sempre nell'ambito di tale destinazione complessiva di 80 milioni di euro e' inoltre prevista una quota di risorse, pari a 30 milioni di euro, a favore del Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, per il finanziamento di azioni con finalita' di riequilibrio economico-sociale fra cui: attivita' di cooperazione in partenariato con le regioni (transnazionale, bilaterale anche con Paesi esterni all'Unione europea); attivita' di comunicazione sull'attrattivita' del Mezzogiorno attraverso il supporto all'organizzazione di eventi istituzionali in connessione con il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea; analisi e ricerche valutative finalizzate alla verifica di efficacia degli interventi; attivita' di' documentazione. Le risorse di cui al presente punto sono per meta' trasferite alle amministrazioni destinatarie. Per l'altra meta' la destinazione e' invece subordinata, per ogni amministrazione, al conseguimento di entrambi i seguenti obiettivi attinenti gli Accordi di programma quadro che competono a quella amministrazione: a) ogni amministrazione centrale dovra', in primo luogo, avere concertato, entro la data di presentazione del cronoprogramma di cui al successivo punto 6.1, con le regioni e le province autonome e con il Ministero dell'economia e delle finanze, la data di stipula degli APQ finanziati con risorse di cui alla presente delibera di riparto per un importo non inferiore all'80% delle risorse complessive da programmare negli APQ di propria competenza; b) dovra', inoltre, avere rispettato le suddette date di stipula degli APQ. Le relative verifiche saranno effettuate sulla base della situazione risultante al 31 dicembre 2005. Con riferimento alla quota a favore del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, l'obiettivo sub - a) e' riferito alla programmazione, entro il 31 dicembre 2004, di almeno il 75% delle risorse complessive da programmare negli APQ finanziati con la presente delibera. 4.3. Sono inoltre destinate al finanziamento di altri interventi risorse per complessivi 20 milioni di euro per fronteggiare specifiche esigenze rappresentate da altre amministrazioni centrali con richieste presentate al Servizio centrale di segreteria del CIPE, ed in particolare: 10 milioni di euro sono destinati al Ministero degli affari esteri per il finanziamento di programmi di sostegno alla cooperazione internazionale da parte delle regioni e province autonome, da realizzare secondo le indicazioni fornite dallo stesso Ministero; 3 milioni di euro sono destinati al Ministero degli interni per la progettazione di una infrastruttura logistica unitaria per interventi di sicurezza nel territorio siciliano, secondo quanto indicato da tale Ministero; 7 milioni di euro sono destinati al Dipartimento per le pari opportunita' per il finanziamento di progetti volti a ridurre il disagio occupazionale e sociale della donna, secondo le indicazioni programmatiche del detto Dipartimento. 4.4. Tutte le amministrazioni centrali di cui ai punti 4.2 e 4.3 presenteranno a questo Comitato, entro il 30 settembre e il 28 febbraio di ogni anno, una relazione nella quale sara' indicata l'entita' della spesa realizzata e i risultati conseguiti. 5. Selezione dei progetti. Le amministrazioni beneficiarie delle risorse scelgono, in primo luogo, in piena autonomia, secondo una tassonomia codificata, i settori nel cui ambito rientrano i progetti da finanziare. Le amministrazioni selezionano quindi i progetti in base alle proprie priorita' programmatiche e, in linea con la delibera n. 36/2002, ai seguenti criteri: a) coerenza programmatica: il criterio si intende soddisfatto se gli interventi selezionati sono conformi alla programmazione comunitaria e ai documenti approvati in sede di programmazione nazionale e regionale, di cui all'allegato 4 della propria delibera n. 36/2002; b) avanzamento progettuale: il criterio si intende, in primo luogo, soddisfatto se la selezione dei progetti, una volta rispettata la coerenza programmatica, privilegia per settori omogenei, i progetti che abbiano un profilo di spesa anticipato. In secondo luogo, viene anche previsto che, per il successivo inserimento in APQ, gli interventi debbano essere corredati, di norma, di progettazione preliminare. Viene inoltre previsto che una quota, pari almeno al 30% delle risorse ripartite di cui all'allegato 3, sia destinata dalle regioni e dalle province autonome a favore di interventi di rilievo strategico nei settori del ciclo integrato dell'acqua, dei rifiuti, della viabilita', della difesa del suolo e dei trasporti. Il carattere strategico dell'intervento, nel senso sopra definito, sara' acquisito nella misura in cui sia riconosciuto tale dalla o dalle regioni interessate gia' nella fase di concertazione di cui al successivo punto 6.1. Saranno, fra gli altri, considerati strategici gli interventi che siano coerenti con le priorita' del Piano generale dei trasporti, come integrate dalla «Legge obiettivo». 6. Attribuzione delle risorse. 6.1. A fronte delle diverse destinazioni di spesa di cui alla presente delibera, al fine di dare trasparenza alle selezioni, di poter attivare la premialita' e di garantire una celere finalizzazione delle risorse, l'attribuzione delle risorse stesse alle amministrazioni destinatarie, di cui ai punti 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5 e 4.1.1, e' subordinata alla presentazione al Servizio centrale di Segreteria del CIPE, da parte di ciascuna Amministrazione, entro il 31 dicembre 2003, di un cronoprogramma con una stima della spesa della quota complessiva ad essa destinata, unitamente a un elenco dei progetti (per le regioni e le province autonome), ovvero delle iniziative ricomprese nei programmi (per le amministrazioni centrali) da finanziare e del relativo profilo stimato di spesa annua prevista per ciascuno di essi, con preventivo inserimento, per ciascun intervento, delle informazioni richieste da questo Comitato nell'apposita scheda della banca dati APQ. Unitamente al cronoprogramma, la regione o la provincia autonoma indichera' le date previste per la stipula dei relativi APQ, comunicando contestualmente se tali date siano state concertate con le amministrazioni centrali settorialmente competenti alla stipula degli stessi APQ. Il cronoprogramma di spesa di ciascun intervento, inserito nell'elenco presentato al Servizio centrale di segreteria del CIPE, decorrera' dalla data di stipula del relativo APQ. 6.2. A conferma di quanto previsto dalla propria delibera n. 36/2002, le amministrazioni daranno adeguata pubblicita' all'elenco dei progetti da presentare al Servizio centrale di segreteria del CIPE entro il 31 dicembre 2003. Le regioni e le province autonome comunicheranno al Servizio centrale di segreteria del CIPE e renderanno noti nei loro siti e con ogni altro mezzo, entro il 30 settembre 2003, i settori di intervento ed il riparto programmatico tra gli stessi delle risorse loro assegnate con la presente ripartizione. Successivamente, contestualmente con la presentazione dei progetti al 31 dicembre 2003, gli elenchi degli interventi presentati formalmente dalle amministrazioni saranno resi pubblici da ogni regione e saranno pubblicati sul sito di questo Comitato. Per gli interventi ricompresi negli APQ, ove l'Accordo stesso sia gia' stato stipulato entro il 31 dicembre 2003, il cronoprogramma coincidera' con il profilo di spesa previsto nell'APQ. Per i programmi presentati dalle amministrazioni centrali di cui al punto 4.1 il cronoprogramma includera' anche una specificazione e una motivazione del riparto regionale della spesa. 6.3. Coerentemente con il principio comunitario, che fissa scadenze stringenti per la sequenza degli atti programmatici ed in linea con le previsioni dell'art. 52, comma 50, della legge finanziaria 2002 e della delibera n. 36/2002, il mancato soddisfacimento di anche uno solo del due requisiti sopra citati, entro il 31 marzo 2004, da parte delle amministrazioni centrali e regionali, oltre ad impedire la messa a disposizione delle risorse ripartite con la presente delibera, ne determinera' una decurtazione progressiva. La suddetta decurtazione verra' applicata, a partire dal 1° aprile 2004, nella misura del 5% per ogni mese di ulteriore ritardo, secondo lo schema riportato nell'allegato 5 alla delibera n. 36/2002. Le risorse che si renderanno disponibili a seguito di tale decurtazione saranno integralmente ripartite da questo Comitato tra le amministrazioni che soddisferanno i requisiti entro il 31 dicembre 2003. 6.4. Le risorse di cui alla presente delibera non impegnate entro il 2005, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari finali, quali risultano dai dati forniti dalle amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse stesse, saranno riprogrammate da questo Comitato, secondo le procedure contabili previste dall'art. 5, comma 3, della legge n. 144/1999. Entro la data del 31 dicembre 2003 le amministrazioni centrali e regionali dimostreranno l'avvenuta programmazione di tutte le risorse ripartite a loro favore con le predette delibere n. 142/1999, n. 84/2000, n. 138/2000 e n. 48/2001. Il mancato rispetto di tale adempimento determinera' la riprogrammazione da parte di questo Comitato, delle risorse non programmate nell'ambito dei nuovi stanziamenti a favore delle aree sottoutilizzate. 7. Attribuzione della quota accantonata per la premialita' (10% per ciascuna delle due macroaree e per le amministrazioni centrali). In linea con quanto previsto dall'art. 73 della legge finanziaria 2002 e dalla delibera n. 36/2002, che prevede il ricorso a metodi premiali nella destinazione delle risorse per interventi nelle aree depresse, sono accantonate, a valere sulle risorse destinate a ogni singola amministrazione centrale e a ciascuna regione e provincia autonoma, rispettivamente Mezzogiorno e centro-nord, tre quote pari al 10% delle rispettive dotazioni. Tali risorse, come previsto nei precedenti punti 3.1, 3.4 e 4.1.1, saranno attribuite da questo Comitato alle amministrazioni che soddisferanno, in tutto o in parte, i criteri di cui ai successivi punti 7.1, 7.2 e 7.3. La riserva di premialita' e' attribuita pro-quota sulla base dei tre criteri sotto indicati: 7.1. Per il 60% al rispetto, entro il 31 dicembre 2005, della tempistica, a partire dalla data di effettiva stipula dell'APQ, del profilo di spesa previsto dal cronoprogramma presentato dalle singole amministrazioni entro il 31 dicembre 2003. Il criterio, applicato pro-quota a ogni accordo di programma quadro e ponderato rispetto alla percentuale di risorse di cui alla presente delibera programmate nell'accordo stesso, e' soddisfatto al 100% se, per ogni accordo, la spesa realizzata negli anni 2003-2005 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera e' pari ad almeno il 95% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma presentato. Per l'accordo, la cui spesa realizzata ha, invece, un valore compreso tra il 70% e il 95% della spesa prevista dal cronoprogramma, l'Amministrazione accede ad una quota delle risorse premiali di propria pertinenza per il presente criterio, ponderato come sopra, secondo lo schema riportato nell'allegato 6 della citata delibera n. 36/2002. Per l'accordo, la cui spesa realizzata negli anni 2003-2005 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera sia inferiore al 70% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma, l'amministrazione non accede alla quota premiale potenzialmente di propria pertinenza per il presente criterio. 7.2. Per il 15% alla regione o alla provincia autonoma che abbia concertato con le amministrazioni centrali competenti la data di stipula degli APQ della presente delibera per almeno l'80% delle risorse ad esse assegnate e, comunque, alla regione o alla provincia autonoma che abbia rispettato, sempre per il suddetto 80%, la data di stipula prevista, inizialmente comunicata a questo Comitato. La verifica del soddisfacimento del presente criterio, per quanto riguarda la concertazione delle date di stipula degli APQ con le amministrazioni centrali, si effettua sulla base delle informazioni inviate dalle regioni e province autonome a questo Comitato entro il 31 dicembre 2003. Per la verifica del rispetto delle date di stipula degli APQ, previste nel cronoprogramma inviato dalle amministrazioni entro il 31 dicembre 2003, tali date sono confrontate con le effettive date di stipula risultanti dalla banca dati di monitoraggio al 31 dicembre 2005. 7.3. Per il 25% e' attribuita al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2005, di un target di spesa pari al 25% del costo totale, inteso come valore del realizzato, di ciascun APQ stipulato entro il 31 dicembre 2002, ovvero come modificato sulla base di richiesta di riprogrammazione pervenuta entro il 31 marzo 2003; 7.4. La verifica dei criteri 7.1, 7.2 e 7.3 avviene al termine del triennio 2003-2005 e le risorse premiali saranno attribuite, alle amministrazioni performanti, all'inizio del 2006; 7.5. Il meccanismo di attribuzione della riserva premiale consente di attribuire alle regioni e alle province autonome anche solo una parte della riserva a seconda del numero di criteri soddisfatti e del peso di questi; 7.6. Per le amministrazioni centrali il criterio per l'attribuzione della riserva di premialita' e' costituito dal rispetto, entro il 31 dicembre 2005, della tempistica del profilo di spesa previsto dal cronoprogramma presentato entro il 31 dicembre 2003. Il criterio e' pienamente soddisfatto se la spesa effettuata negli anni 2003-2005 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera e' pari ad almeno il 95% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma presentato. Se la spesa effettuata ha, invece, un valore compreso tra il 70% e il 95% di quella prevista dal cronoprogramma, l'amministrazione accede ad una quota delle risorse premiali di propria pertinenza per il presente criterio, secondo lo schema riportato nell'allegato 6 alla delibera n. 36/2002. L'amministrazione, la cui spesa effettuata negli anni 2003-2005 per interventi finanziati con risorse di cui alla presente delibera e' inferiore al 70% della spesa prevista per quegli anni dal cronoprogramma, non ha diritto alla quota premiale potenzialmente di propria pertinenza per il presente criterio; 7.7. Le eventuali eccedenze derivanti dalla mancata attribuzione delle risorse premiali costituiscono disponibilita' separate per ognuna delle tre categorie, regioni del Mezzogiorno, regioni del centro-nord e amministrazioni centrali, da attribuire nell'ambito di ciascuna categoria, a seconda della provenienza della mancata performance, alle amministrazioni concorrenti che abbiano soddisfatto tutti i criteri di premialita', proporzionalmente alla propria quota iniziale di risorse e, comunque, per un importo non eccedente il triplo della quota premiale potenzialmente di propria pertinenza. Per le risorse derivanti dal fondo di premialita', le amministrazioni predisporranno i progetti, secondo i principi di coerenza programmatica e avanzamento progettuale, entro il 31 dicembre 2006. L'eventuale ritardo nella predisposizione dei progetti potra' essere oggetto di valutazione da parte di questo Comitato in occasione delle successive ripartizioni, 7.8. Le eventuali eccedenze non attribuibili saranno riprogrammate da questo Comitato per il finanziamento di altre iniziative nel rispetto delle tre categorie di provenienza delle risorse, regioni del Mezzogiorno, regioni del centro-nord e amministrazioni centrali; 7.9. Per la verifica dei criteri di premialita' questo Comitato si avvale delle informazioni contenute nel cronoprogramma delle amministrazioni e nella banca dati di monitoraggio degli APQ. In sintonia con i criteri comunitari, verranno effettuate verifiche a campione in loco. 8. Trasferimento delle risorse alle amministrazioni beneficiarie. Il trasferimento delle risorse della presente delibera, ripartite ex ante e premiali, e' condizionato al corretto inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio degli APQ secondo quanto stabilito rispettivamente dalle delibere di questo Comitato n. 44/2000 e n. 76/2002 e dal documento di cui all'allegato n. 4 che costituisce parte integrante della presente delibera. Roma, 9 maggio 2003 Il Presidente: Berlusconi Il segretario del C.I.P.E.: Micciche' Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 335 |
| Allegato 1
----> Vedere allegato di pag. 73 <---- |
| Allegato 2
----> Vedere allegato di pag. 74 <---- |
| Allegato 3
----> Vedere allegato di pag. 75 <---- |
| Allegato 4 PROCEDURE DI MONITORAGGIO DELLE INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA E DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO 1. Finalita' e caratteristiche del monitoraggio. L'attivita' di monitoraggio rappresenta una parte sostanziale del processo di attuazione delle intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro (di seguito APQ). La rilevanza di questa attivita' emerge sotto due differenti profili: la verifica in itinere del processo di programmazione e di realizzazione dei singoli interventi attivati negli APQ; l'individuazione delle eventuali criticita' riscontrate nell'attuazione degli interventi e la definizione delle azioni utili alla risoluzione delle stesse, al fine di garantire il perseguimento degli obbiettivi generali dell'intesa e dell'APQ. Il monitoraggio e' un'attivita' condivisa tra i soggetti sottoscrittori degli APQ, coordinato e presidiato a livello di singolo accordo dal responsabile dell'APQ ed ad un livello superiore dai comitati preposti al governo dell'intesa: il Comitato paritetico di attuazione (CPA) e il Comitato istituzionale di gestione (CIG). Con le delibere CIPE n. 44/2000 e n. 76/2002 sono state fornite precise prescrizioni sulle caratteristiche del monitoraggio, in particolare rispetto a: condizione essenziale per la sottoscrizione dell'accordo e' l'inserimento e la gestione degli APQ tramite l'applicazione informatica messa a punto dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze; la necessita dell'aggiornamento semestrale dei dati delle singole schede-intervento, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno. 1.1. Il processo, i soggetti e gli strumenti del monitoraggio. Il monitoraggio si configura come un processo a due stadi: a) a livello di singolo accordo viene verificato il processo di attuazione dei singoli interventi e dell'accordo nel suo complesso; b) a livello di intesa istituzionale di programma si esaminano l'andamento dell'insieme degli APQ sottoscritti, valutando la loro capacita' di soddisfare gli obiettivi posti all'interno della stessa intesa. L'analisi e la verifica dell'andamento dell'intesa si basa quindi sui monitoraggi dei singoli accordi, i quali costituiscono la base informativa per le valutazioni del CIG e del CPA, base informativa costituita dalla seguente documentazione: 1) le schede intervento, aggiornate a cura dei responsabili di intervento; 2) il rapporto di monitoraggio semestrale di ogni accordo, redatto dal responsabile dell'accordo; 3) il rapporto semestrale sullo stato di attuazione dell'intesa, predisposto dal Comitato paritetico di attuazione per il Comitato istituzionale di gestione. 1.2. Il monitoraggio degli APQ. Ogni progetto inserito in un APQ deve essere descritto mediante un'apposita scheda-intervento, nella quale sono riportati: a) i dati identificativi dell'intervento (titolo, localizzazione, soggetti pubblici proponenti ed attuatori, ecc.); b) il costo complessivo ed il profilo temporale di realizzazione dell'intervento; c) le fonti finanziarie di copertura, articolate per anno di esercizio; d) il cronoprogramma procedurale delle attivita' progettuali, amministrative e di cantiere collegate all'esecuzione dell'intervento; e) i dati di avanzamento contabile che descrivono i livelli raggiunti di impegni, pagamenti, stato di avanzamento lavori e le eventuali economie realizzate. Nel corso del monitoraggio semestrale vengono aggiornati i dati delle singole schede-intervento, inserendo in particolare le eventuali variazioni intervenute nei costi e nelle relative coperture finanziare, nell'avanzamento fisico e procedurale, nell'ammontare di risorse finanziarie impegnate e liquidate nel semestre di riferimento. Come illustrato nella figura 1, il monitoraggio semestrale degli APQ e' suddiviso nelle seguenti fasi:
----> Vedere figura di pag. 76 <----
fase A: apertura del monitoraggio. L'APQ viene posto nello stato informatico «In monitoraggio»; fase B: aggiornamento delle singole schede-intervento da parte dei responsabili di intervento; fase C: verifica della completezza e congruita' dei dati delle schede-intervento, effettuata dal responsabile dell'accordo e dal Ministero dell'economia e delle finanze; fase D: chiusura della fase di aggiornamento dati. L'APQ viene posto nello stato informatico «Monitorato»; fase E: redazione della bozza di rapporto di monitoraggio; fase F: definizione del testo del rapporto di monitoraggio da parte del responsabile dell'accordo di monitoraggio e del Ministero dell'economia e delle finanze. Nel rapporto di monitoraggio sono riportati i principali dati delle schede-intervento, in tal modo consentendo un'analisi sintetica e comparativa dell'andamento dei singoli interventi, in particolare rispetto ad inizio e fine lavori, fase attuativa in corso, valore delle attivita' realizzate, copertura finanziaria, e dell'accordo nel suo complesso. Insieme agli aspetti quantitativi, nel rapporto vengono riportati anche informazioni di tipo qualitativo su: a) lo stato di attuazione complessivo dell'APQ, corredato da informazioni relative a grado di utilizzo degli input finanziari ed alle principali variazioni nei tempi di realizzazione e nei costi riscontrate negli interventi inseriti nell'accordo; b) il contesto programmatico, al fine di evidenziare fattori esterni di contesto, gia' emersi o in prospettiva, in grado di influenzare il processo di attuazione nel suo complesso; c) gli eventuali ostacoli amministrativi, tecnici o finanziari incontrati nella realizzazione dell'intervento (ad esempio ritardi nei processi autorizzativi o nella definizione della progettazione definitiva o esecutiva, aumenti dei costi con conseguente necessita' di reperire ulteriori risorse finanziarie, ecc.), insieme alle relative proposte di azioni correttive. Nel rapporto di monitoraggio vengono inoltre individuati dal responsabile dell'accordo i progetti non attivabili o non completabili e le economie fino a quel momento accertate, ed e' conseguentemente dichiarata la disponibilita' delle risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi. Il trasferimento delle risorse relative alle aree sottoutilizzate potra' quindi essere effettuato alla chiusura del monitoraggio degli APQ, ovvero alla redazione finale del rapporto di monitoraggio semestrale (vedi figura 1). In particolare, il trasferimento annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate potra' essere effettuato a seguito della chiusura dei due monitoraggi semestrali dell'anno precedente. 1.3. La verifica dello stato di attuazione dell'intesa istituzionale di programma. Al Comitato paritetico di attuazione dell'intesa compete l'acquisizione dei rapporti di monitoraggio dei singoli APQ e la redazione di un'apposita relazione sull'avanzamento dell'intesa per il Comitato istituzionale di gestione, nella quale evidenziare: a) lo stato di attuazione dei singoli APQ; b) le iniziative decise per il superamento delle eventuali criticita' di natura amministrativa, tecnica e finanziaria che ostacolano la realizzazione degli interventi; c) le proposte di revoca e/o rimodulazione degli interventi e la riprogrammazione delle relative risorse finanziarie assegnate, comprese le economie. Al Comitato istituzionale di gestione compete, in ultimo, l'adozione delle iniziative e dei provvedimenti idonei a garantire la celere e completa realizzazione degli interventi, nonche' la riprogrammazione e riallocazione delle risorse, sulla base delle proposte avanzate dal Comitato paritetico di attuazione. |
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