Gazzetta n. 155 del 7 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 10 giugno 2003
Misure precauzionali atte ad evitare il rischio di trasmissione di SARS attraverso la donazione di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
Visto il Regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale il 23 maggio 1973 e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente «disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti»;
Visto il proprio decreto 2 agosto 2002, recante «criteri e modalita' per la certificazione dell'idoneita' al trapianto degli organi prelevati»;
Preso atto della recente insorgenza di un'epidemia della nuova forma morbosa denominata «sindrome respiratoria acuta severa» (SARS) e dell'identificazione da parte dell'Organizzazione mondiale della sanita' di «aree affette» all'interno di alcuni Paesi;
Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' ha fornito le definizioni di «caso sospetto» e di «caso probabile» di SARS di seguito riportate:
caso sospetto:
1) persona che dopo il 1° novembre 2002 presenti una storia di febbre alta superiore a 38°C e tosse e difficolta' respiratoria e una o piu' delle seguenti condizioni di esposizione nei dieci giorni precedenti l'inizio dei sintomi:
contatto ravvicinato con un caso sospetto o probabile di SARS;
storia di viaggio in un'area con recente trasmissione locale di SARS;
residenza in un'area con recente trasmissione locale di SARS;
2) persona con malattia respiratoria acuta non spiegata, con conseguente decesso, dopo il 1° novembre 2002 ed in cui non sia stata eseguita autopsia e una o piu' delle seguenti condizioni di esposizione nei dieci giorni precedenti l'inizio dei sintomi:
contatto ravvicinato con un caso sospetto o probabile di SARS;
storia di viaggio in un'area con recente trasmissione locale di SARS;
caso probabile:
caso sospetto con dimostrazione radiologica di infiltrati compatibili con polmonite o sindrome da distress respiratorio (RDS);
caso sospetto con riscontro positivo per Coronavirus associato a SARS con uno o piu' test di laboratorio;
caso sospetto con riscontro autoptico compatibile con sindrome da distress respiratorio, senza altre cause identificabili;
Vista la propria ordinanza 10 aprile 2003, recante misure profilattiche contro la sindrome acuta respiratoria severa (SARS);
Considerato che le conoscenze sinora acquisite fanno ritenere possibile l'esistenza di un rischio teorico di trasmissione della SARS attraverso le donazioni di organi, tessuti e cellule a fini di trapianto;
Considerata altresi' l'assenza, allo stato attuale, di test diagnostici affidabili e validati, ai fini dell'accertamento di detta sindrome;
Ritenuto necessario garantire adeguati livelli di sicurezza nel settore dei trapianti;
Viste le indicazioni formulate dall'Organizzazione mondiale della sanita';
Visto il documento a titolo «linee guida per la valutazione di idoneita' del donatore di organi a scopo di trapianto», approvato dal Centro nazionale dei trapianti e dalla Consulta tecnica permanente per i trapianti in data 21 marzo 2003;
Ordina:
Art. 1.
1. I soggetti con diagnosi di SARS, sospetta o probabile, formulata nei quattordici giorni precedenti il decesso ovvero formulata post mortem sono esclusi dalla donazione di organi, cellule e tessuti a scopo di trapianto.
2. Sono altresi' esclusi dalla donazione di organi, cellule e tessuti a scopo di trapianto i soggetti che abbiano avuto contatti ravvicinati con casi sospetti o probabili di SARS nei quattordici giorni precedenti il decesso, fatti salvi i casi di urgenza clinica da valutare individualmente.
3. I soggetti per i quali dall'anamnesi emerga l'avvenuto soggiorno, nei quattordici giorni precedenti il decesso, nelle aree contestualmente dichiarate affette dalla Organizzazione mondiale della sanita' sono ammessi alla donazione di organi, cellule e tessuti a scopo di trapianto soltanto previa accurata valutazione individuale dell'urgenza clinica nel ricevente.
 
Art. 2.
1. La presente ordinanza ha validita' fino al 31 luglio 2003.
La presente ordinanza viene inviata agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2003
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 175
 
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