Gazzetta n. 156 del 8 luglio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 23 maggio 2003, n. 162 |
Regolamento concernente la riorganizzazione dell'Unita' tecnica finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto l'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Vista la delibera CIPE 9 giugno 1999, n. 80/1999, emanata in attuazione dell'articolo 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificata dalla delibera CIPE 3 maggio 2001, n. 57/2001, emanata in attuazione dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240 e 13 luglio 2001, n. 161; Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale ed, in particolare, l'articolo 2, comma 4, lettera c), ai sensi del quale, per le attivita' di cui al predetto decreto legislativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la collaborazione dell'Unita' tecnica -- Finanza di progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta la necessita' di provvedere alla riorganizzazione dell'Unita' tecnica -- Finanza di progetto; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 marzo 2003; Vista la comunicazione effettuata, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 8016/DAGL/10.2.2.1/4/2003 dell'8 maggio 2003; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Composizione dell'Unita' tecnica - Finanza di progetto 1. L'organico dell'Unita' tecnica -- Finanza di progetto, istituita ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, di seguito denominata Unita', e' costituito da quindici componenti a tempo pieno. Ove l'Unita' si avvalga di soggetti con rapporto a tempo parziale, il numero complessivo di componenti assegnabile alla stessa e' determinato in proporzione all'impegno lavorativo richiesto a ciascun componente a tempo parziale. In tal caso, il relativo trattamento economico e' proporzionalmente ridotto. 2. I componenti dell'Unita', di comprovata esperienza nel settore, sono scelti tra: a) dipendenti della Amministrazione dello Stato da collocare in posizioni di comando; b) soggetti estranei all'Amministrazione operanti nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico; c) dipendenti di organizzazioni internazionali da collocarsi in posizione di comando sulla base di specifici accordi con l'organizzazione di appartenenza. 3. I componenti dell'Unita' sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce oggetto, tempi, durata e modalita' di espletamento dell'incarico. Al decreto di nomina dei componenti e' allegato un curriculum comprovante il possesso del tipo di professionalita' richiesta. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, assegna ad uno di essi le funzioni di coordinatore.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118; si riporta il testo dell'art. 7: «Art. 7 (Istituzione dell'Unita' tecnica - Finanza di progetto). - 1. E' istituita, nell'ambito del Cipe, l'Unita' tecnica - Finanza di progetto, di seguito denominata "Unita'". 2. L'Unita' ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attivita' di verifica prevista all'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del Cipe su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture. 3. L'Unita' fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nella attivita' di individuazione delle necessita' suscettibili di essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all'art. 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 4. L'Unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attivita' di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e nelle attivita' di indizione della gara e della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le modalita' previste dall'art. 37-quater della citata legge n. 109 del 1994. 5. L'Unita' esercita la propria attivita' nel quadro degli interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici. 6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Cipe stabilisce con propria delibera le modalita' organizzative dell'Unita'. 7. L'organico dell'Unita' e' composto di quindici unita', scelte in parte tra professionalita' delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalita' esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico. Le modalita' di selezione sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 8. I componenti dell'Unita' sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta. 9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati il trattamento economico spettante ai componenti dell'Unita' e l'ammontare delle risorse destinate al suo funzionamento. 10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 11. Il Cipe presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attivita' dell'Unita' e sui risultati conseguiti.». - La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302; si riporta il testo dell'art. 57: «Art. 57 (Finanza di progetto). - 1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 in coerenza con gli orientamenti programmatici definiti dal Cipe, le amministrazioni statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture, acquisiscono le valutazioni dell'unita' tecnica-finanza di progetto, di cui all'art. 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo modalita' e parametri definiti con deliberazione del Cipe, da emanare entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione del Cipe, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la medesima Conferenza unificata, saranno individuate ulteriori modalita' di incentivazione all'utilizzo dello strumento della finanza di progetto. Le amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alle valutazioni dell'unita' tecnica-finanza di progetto secondo le modalita' previste dal presente articolo.». - La delibera Cipe 9 giugno 1999, n. 80, recante: «Regolamento istitutivo della Unita' tecnica - Finanza di progetto (Art. 7, legge n. 144/1998 e art. 2, comma 3, delibera n. 63 del 9 luglio 1998)», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1999, n. 240. - La delibera CIPE 3 maggio 2001, n. 57, recante: «Finanza di progetto: attuazione art. 571, n. 388/2000 ed integrazioni delibera n. 80/1999», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2001, n. 161. - Il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante: «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199; si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, lettera c): «c) richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze la collaborazione della Unita' tecnica finanza di progetto, allo scopo riorganizzata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'art. 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.». - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214; si riporta il testo dell'art. 17: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (lettera soppresa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». Nota all'art. 1: - Per l'art. 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi la nota alle premesse.
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| Art. 2. Trattamento economico 1. Il trattamento economico spettante al coordinatore ed agli altri componenti dell'Unita' e' stabilito con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. |
| Art. 3. Supporto amministrativo 1. Il supporto relativo alla gestione amministrativa e contabile dell'Unita' e' assicurata dal Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro. |
| Art. 4. Delibere del Cipe 1. Le finalita' e gli obiettivi dell'Unita', nonche' le modalita' di raccordo con l'attivita' svolta dalla Cassa depositi e prestiti e dalla societa' Infrastrutture S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con legge 15 giugno 2002, n. 112, sono determinati con delibere Cipe. I programmi di lavoro e le modalita' dell'organizzazione interna dell'Unita' sono assicurati dal Sottosegretario di Stato incaricato dal Presidente del Consiglio dei Ministri delle funzioni di segretario del Cipe, ai sensi del regolamento interno del Cipe, approvato con delibera 9 luglio 1998, n. 63, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1998, n. 199. Il Servizio centrale di segreteria del Cipe del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione assicura il raccordo tecnico operativo con il Cipe.
Note all'art. 4: - Il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 15 giugno 2002, n. 112 (pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139), recante: «Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 aprile 2002, n. 90; si riporta il testo dell'art. 8: «Art. 8 (Societa' per il finanziamento delle infrastrutture). - 1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a costituire, anche con atto unilaterale, una societa' finanziaria per azioni denominata "Infrastrutture S.p.a."; non si applicano le disposizioni dell'art. 2362 del codice civile. La societa' ha sede a Roma. Il capitale iniziale e' pari a euro 1 milione, da versare interamente all'atto della costituzione; i successivi aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti, individuati tenendo conto dei principi di convenienza economica e di salvaguardia delle finalita' di interesse pubblico della Cassa stessa. Le azioni della societa' non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi; ne e' ammesso il trasferimento con la preventiva autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la garanzia dello Stato per i titoli e i finanziamenti di cui al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati dalla societa', nonche' per le garanzie di cui al comma 3. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 3. La societa', in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari: a) finanzia sotto qualsiasi forma le infrastrutture e le grandi opere pubbliche, purche' suscettibili di utilizzazione economica; b) concede finanziamenti sotto qualsiasi forma finalizzati ad investimenti per lo sviluppo economico. Inoltre, la societa' concede garanzie per le finalita' di cui alle lettere a) e b). La societa' puo' altresi' assumere partecipazioni, che non dovranno essere di maggioranza ne' comunque di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, detenere immobili e esercitare ogni attivita' strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali. Per lo svolgimento di tali attivita' la societa' puo' altresi' acquisire quote azionarie di societa' gia' partecipate dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore delle infrastrutture. E' preclusa alla societa' la raccolta di fondi a vista e la negoziazione per conto terzi di strumenti finanziari. 4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono formulate le linee direttrici per l'operativita' della societa'. I finanziamenti di cui al comma 3, lettera a), possono essere concessi anche per il tramite di banche e altre istituzioni finanziarie. I finanziamenti di cui al comma 3, lettera b), sono concessi per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie ovvero sono messi a disposizione di soggetti istituzionalmente deputati al sostegno dello sviluppo economico. I finanziamenti sono a medio e lungo termine, salva diversa e motivata determinazione dell'organo amministrativo della societa'. La societa' puo' destinare i propri beni e i diritti relativi a una o piu' operazioni di finanziamento al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 5. I beni e i diritti cosi' destinati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quelli relativi alle altre operazioni. Dalla data dell'emissione dei titoli da parte della societa' o della concessione dei finanziamenti da essa assunti, su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti, nonche' di ogni altro creditore nell'ambito di ciascuna operazione, risponde esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti destinati. Per ciascuna operazione puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Le cessioni di beni in favore della societa' da parte dello Stato, degli enti pubblici non territoriali e di societa' interamente controllate dallo Stato sono operate con le modalita' di cui ai commi 10 e 12, dell'art. 7. Restano ferme le competenze in materia di gestione di beni demaniali attribuite agli enti locali dalle norme vigenti. Si applicano ai finanziamenti di cui al comma 3 le disposizioni di cui all'art. 42, commi 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 5. La societa' raccoglie la provvista necessaria mediante l'emissione di titoli e l'assunzione di finanziamenti. I titoli sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'organo amministrativo delibera sull'emissione e le caratteristiche dei titoli. Alla societa' si applicano il comma 2, dell'art. 5 della legge 30 aprile 1999, n. 130, e le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'art. 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonche' le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. La societa' si iscrive nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. La Banca d'Italia, tenuto conto dei compiti istituzionali della societa' e delle linee direttrici formulate dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 4, adotta i provvedimenti specifici nei confronti, della societa' in materia di vigilanza prudenziale e comunicazioni alla Banca d'Italia. 6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono regolati la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della societa' e la durata in carica dei rispettivi membri. E' ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato esecutivo o a uno o piu' dei suoi membri. 7. Lo statuto della societa' e' approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 8. Il bilancio della societa' e' redatto secondo le disposizioni applicabili relative ai soggetti operanti nel settore finanziario. 9. Gli utili netti della societa' sono destinati a riserva se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della societa'. 10. Ai titoli e ai finanziamenti di cui al comma 5 si applica lo stesso trattamento previsto nell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Le cessioni a qualsiasi titolo in favore della societa', le operazioni di provvista, quelle di finanziamento, nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati, e tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' inerenti alle cessioni e operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali (ivi incluse le cessioni di credito stipulate in relazione a tali operazioni e le cessioni, anche parziali, dei crediti e dei contratti ad esse relativi), sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari della societa'. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non e' soggetto alle imposte sui redditi ne' all'imposta regionale sulle attivita' produttive. Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto i trasferimenti di immobili alla societa' e le locazioni in favore di amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali e altri soggetti pubblici. 11. La societa' e' posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti della societa' al fine di assicurare che i comportamenti operativi della stessa siano conformi alla legge, alle disposizioni attuative, nonche' allo statuto, e siano coerenti con le linee strategiche indicate nei decreti di cui al primo periodo del comma 4. 12. La societa' non puo' sciogliersi se non per legge. 12-bis. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina sostanziale in materia di infrastrutture». - La delibera CIPE 9 luglio 1998, n. 63, recante: «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (art. 1, commi 3 e 5, decreto legislativo n. 430/1997) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1988, n. 199.
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| Art. 5. Disposizioni transitorie e di attuazione 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, relative alla nomina dei componenti dell'Unita', producono effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che alla predetta data fanno parte dell'Unita', ivi incluso il coordinatore, proseguono nell'incarico in qualita' di componenti fino alla scadenza del termine del provvedimento originario di nomina di ciascuno. Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 maggio 2003 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 362 |
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