Gazzetta n. 156 del 8 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 giugno 2003
Recepimento della direttiva 2003/28/CE della Commissione del 7 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;
Vista le legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B, pubblicati nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999, di attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, con il quale e' stata attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed e' stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati A e B;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2002, di recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2002, recante la traduzione in lingua italiana del testo consolidato della versione 2001 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001 in materia di trasporto di merci pericolose su strada;
Vista la direttiva 2003/28/CE della Commissione del 7 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 90 dell'8 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;
A d o t t a
il seguente decreto:
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
Art. 1.
1. Gli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, come da ultimo aggiornati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2001, sono cosi' modificati:
a) l'allegato A e' sostituito dal seguente:
«Allegato A:
Disposizioni dell'allegato A dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003, fermo restando che l'espressione "parte contraente" e' sostituita da "Stato membro"»;
b) l'allegato B e' sostituito dal seguente:
«Allegato B:
Disposizioni dell'allegato B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2003, fermo restando che l'espressione "parte contraente" e' sostituita da "Stato membro"».
2. Le disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose (ADR), nel testo consolidato dalla versione 2003, in vigore dal 1°gennaio 2003, di cui al comma 1, sono consultabili sul sito Internet www.unece.org/trans/danger/danger.htm
3. La traduzione in lingua italiana del testo consolidato dalla versione 2003 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada, di cui al comma 1, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non appena ultimata la traduzione del testo stesso.
4. L'allegato C al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001 e' modificato conformemente all'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. L'applicazione delle disposizioni degli allegati A e B, di cui al comma 1 dell'art. 1, decorre dal 1° gennaio 2003 con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2003.
 
Art. 3.
1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 giugno 2003
Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2003 Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 171
 
Allegato
Modifiche all'allegato C del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001:
1. Al punto 2., le parole «e' il marginale 10599 dell'allegato B» sono sostituite con le parole «e' il capitolo 1.9 dell'allegato A».
2. Al punto 3, le parole «e' il marginale 2211 dell'allegato A» sono sostituite con le parole «e' costituita dalle definizioni di "bombola", "tubo", "fusto a pressione", "contenitore criogenico" e "incastellatura di bombole" di cui alla sezione 1.2.1 dell'allegato A».
3. Al punto 4, le parole «sono i marginali 2010 e 10602 degli allegati A e B» sono sostituite con le parole «sono quelle del capitolo 1.5 dell'allegato A» e la parola «rispettivamente» e' soppressa.
 
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