Gazzetta n. 156 del 8 luglio 2003 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 9 maggio 2003 |
Allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - triennio 2003-2005. (Articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, legge finanziaria 2003). (Deliberazione n. 16/2003). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge n. 64/1986, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attivita' produttive; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che ha istituito un fondo cui far affluire le disponibilita' di bilancio recate dalle predette leggi; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nel Mezzogiorno; Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85; il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641; il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e la legge 30 giugno 1998, n. 208, come da ultimo modificata in forza dell'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provvedimenti tutti intesi a finanziare, in conformita' a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 119 della Costituzione, la realizzazione di iniziative dirette a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, nonche' a rimuovere gli squilibri economici e sociali; Viste le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che, oltre ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione dei suddetti interventi, hanno disposto in materia di autoimprenditorialita' e autoimpiego, credito di imposta per investimenti e credito di imposta per l'incremento dell'occupazione; Visto l'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, recante disposizioni per interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate e, in particolare, il comma 1 che ha apportato modifiche all'art. 8 della legge n. 388/2000, istitutivo del credito d'imposta per gli investimenti, individuandone le fonti di copertura; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) e in particolare: a) gli articoli 60 e 61 con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attivita' produttive, fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208) nei quali si concentra e si da' unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese e viene stabilita la possibilita' che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro fondo, con i conseguenti effetti di bilancio; e, in dettaglio, si: 1. istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per le aree sottoutilizzate al quale confluiscono le risorse disponibili, autorizzate dalle disposizioni legislative con finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui sopra, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005, complessivamente pari, nel triennio 2003-2005, a 8.050 milioni di euro, comprensivi degli oneri connessi all'attivazione dei mutui agevolati di cui all'art. 83 della citata legge finanziaria 2003, pari a 10 milioni di euro per il 2003, 20 milioni di euro per il 2004 e 45 milioni di euro per il 2005; 2. dispone che il predetto fondo sia utilizzato per: gli investimenti pubblici ex lege n. 208/1998, art. 1, comma 1, come integrato dall'art. 73 della legge n. 448/2001, per il finanziamento delle intese istituzionali di programma e di programmi nazionali; i seguenti incentivi: autoimprenditorialita' e autoimpiego (legge n. 488/1999, art. 27, comma 11); credito d'imposta per gli investimenti (legge n. 388/2000, art. 8, come integrato dall'art. 10 del decreto-legge n. 138/2002); credito d'imposta per l'occupazione nel Mezzogiorno (legge n. 388/2000, art. 7); investimenti in campagne pubblicitarie localizzate (legge n. 289/2002, art. 61, comma 13); contratti di filiera agroalimentare (legge n. 289/2002, art. 66); nonche' per: il completamento delle iniziative di investimento pubblico avviate in vigenza dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ora di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'universita' e della sostituisci e delle politiche agricole e forestali (legge n. 64/1986); 3. istituisce, presso il Ministero delle attivita' produttive, apposito fondo per le aree sottoutilizzate per la realizzazione degli interventi di agevolazione alle attivita' produttive di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonche' agli strumenti di programmazione negoziata (contratti d'area, contratti di programma e patti territoriali in fase di regionalizzazione), nel quale confluiscono le risorse disponibili, autorizzate dalle disposizioni legislative con finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui sopra, nonche' la dotazione aggiuntiva riportata nella tabella D allegata alla legge n. 289/2002, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2003, a 100 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 750 milioni di euro per l'anno 2005, per un totale complessivo, nel triennio 2003-2005, di 950 milioni di euro; 4. dispone che il predetto fondo sia utilizzato per: incentivi alle imprese per «bandi 488» (decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992); contratti di programma (legge n. 662/1996, art. 2, comma 203, lettera e); patti territoriali (legge n. 662/1996, art. 2, comma 203, lettera d); contratti d'area (legge n. 662/1 996, art. 2, comma 203, lettera f); 5. prevede che la diversa allocazione fra i due fondi sia limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate; 6. dispone che questo Comitato effettui un monitoraggio delle diverse forme di intervento, per ciascuna delle quali i soggetti gestori comunicano i dati sugli interventi effettuati includendo quelli sulla loro localizzazione; b) l'art. 62 che - aggiornando la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e prolungandone la validita' temporale fino al 2006 - assegna, per ciascuno dei quattro ulteriori esercizi, risorse pari a 1.000 milioni di euro per le aree del Mezzogiorno e a 30 milioni di euro per le restanti aree sottoutilizzate del centro-nord, provvede, nel contempo, per la copertura degli investimenti avviati sulla base della precedente normativa e dei nuovi investimenti realizzati con le modalita' contenute nel medesimo art. 62, nonche' riduce l'autorizzazione di spesa, per le finalita' di cui all'art. 7 della legge n. 388/2000 pari a 1.009,9 milioni di euro relativamente a ciascuno dei due esercizi 2004 e 2005, rispettivamente di 335 milioni di euro e di 250 milioni di euro; c) l'art. 63 che - aggiornando la disciplina del credito d'imposta per l'occupazione, di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e prolungandone la validita' temporale fino al 2006 - assegna, per ciascuno dei quattro esercizi, risorse pari a 125 milioni di euro per il riconoscimento di contributi, nella forma del credito d'imposta, per nuove assunzioni disposte dal 1° gennaio 2003 e, nel contempo, affida a questo Comitato la determinazione, in attuazione dei citati articoli 60 e 61, del limite finanziario complessivo delle risorse destinate al contributo per ciascun nuovo occupato nelle aree del Mezzogiorno e, infine, dispone in ordine alle modalita' di utilizzo del contributo per gli incrementi occupazionali anteriori al 7 luglio 2002; d) l'art. 72 che istituisce appositi fondi rotativi, cui affluiscono le somme, iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato, aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti, e esclude da tale previsione i contributi in conto interessi nonche' quelli per la concessione di incentivi per attivita' produttive, disposti con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma e quelli per la ricerca industriale di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297; Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (Gazzetta Ufficiale n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (Gazzetta Ufficiale n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000), 21 dicembre 2000, n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 34/2001), 4 aprile 2001, n. 48 (Gazzetta Ufficiale n. 142/2001) e 3 maggio 2002, n. 36 (Gazzetta Ufficiale n. 167/2002) con le quali si e' provveduto, nel tempo, ad effettuare il riparto delle risorse per interventi nelle aree in questione; Vista la propria delibera 24 ottobre 2002, n. 86 (Gazzetta Ufficiale n. 301/2002) con la quale si e' provveduto ad anticipare risorse, pari a 250 milioni di euro, per il finanziamento del credito d'imposta per investimenti, disciplinato dall'art. 8 della legge n. 388/2000, con garanzia di reintegro delle medesime in sede di riparto delle risorse destinate alle aree sottoutilizzate per il triennio 2003-2005; Vista la dichiarazione del Governo, resa in occasione della presentazione del maxiemendamento sul disegno di legge finanziaria 2003, nella quale il medesimo ha assunto l'impegno di garantire: tempestivita', trasparenza ed efficienza nel trasferimento dei flussi finanziari alle aree sottoutilizzate; una sede istituzionale di confronto con le parti economiche e sociali, nel processo di assunzione delle decisioni del CIPE in merito al riparto delle risorse destinate alle aree sottoutilizzate; un finanziamento non inferiore a 300 milioni di euro annui per il bonus occupazione nel Mezzogiorno; l'immediata regionalizzazione, in uno con le decisioni di allocazione finanziaria assunte dal CIPE, dei patti territoriali; un adeguato finanziamento, in sede di riparto delle risorse, agli undici patti territoriali residui gia' istruiti; risorse per la realizzazione del programma pluriennale per l'attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno, predisposto dalla societa' Sviluppo Italia e attuabile attraverso «contratti di localizzazione»; Considerato che questo Comitato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle attivita' produttive, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, e' normalmente competente a deliberare l'assegnazione di risorse a favore di vari strumenti d'intervento e il trasferimento di risorse, fra tali strumenti, di un medesimo fondo; Tenuto conto delle diverse norme che disciplinano il potere di ordinanza in situazioni di grave necessita' pubblica e, in particolare, dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che stabilisce che si provveda, per l'attuazione degli interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 del medesimo articolo, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente; Considerato che le predette deroghe si giustificano sulla base dell'efficacia temporale, necessariamente limitata, di tali ordinanze ai fini di un pronto ritorno alle procedure e modalita' ordinarie di intervento, anche in funzione dell'esercizio degli ordinari poteri di programmazione delle risorse e dei connessi poteri di spesa; Ritenuto in particolare di dover assicurare, agli investimenti pubblici di cui alla legge n. 208/1998 e sue modifiche, il sufficiente ed indispensabile volume di risorse da assegnare ai vari interventi secondo le ordinarie procedure di programmazione; Considerato che, ai sensi dell'art. 60, comma 1, della legge n. 289/2003 e' necessario avviare, presso le amministrazioni responsabili della gestione, un processo di ricognizione dello stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse ripartite con le proprie richiamate delibere e che, pertanto, e' stato predisposto, dagli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con quelli del Ministero delle attivita' produttive, uno schema di classificazione articolato secondo il grado di attuazione di detti interventi, allegato alla presente delibera (allegato 1); Considerata - in attesa che si realizzi tale ricognizione e tenuto conto dell'effettivo stato di definizione degli Accordi di programma quadro (APQ) e di quanto previsto dall'art. 61 della legge finanziaria per il 2003 circa la costituzione del fondo per le aree sottoutilizzate - l'opportunita' di anticipare l'utilizzo della nuova procedura, consentendo una diversa articolazione temporale delle risorse assegnate con precedenti deliberazioni di questo Comitato per la stipula delle intese istituzionali di programma, in particolare, permettendo lo spostamento all'anno 2005 di risorse ad esse attribuite per l'esercizio 2003 per un ammontare pari a 200 milioni di euro, e nel contempo di addivenire al reintegro dell'anticipazione disposta con la predetta delibera n. 86/2002; Ritenuto necessario accantonare, in attuazione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 60 della legge finanziaria per il 2003, una significativa quota di risorse, pari a 850 milioni di euro, da ripartire in relazione all'efficacia e rapidita' degli interventi, allo stato di attuazione degli stessi ed alle esigenze espresse dal mercato, con particolare attenzione per interventi a favore della ricerca e della societa' dell'informazione; Tenuto conto che e' necessario dare totale copertura, limitatamente all'anno 2003, alle esigenze di completamento degli investimenti pubblici nell'ambito dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno segnalate dalle competenti amministrazioni centrali, mentre la componente relativa alle incentivazioni industriali e ai contratti di programma, a suo tempo finanziati a carico delle risorse di cui alla legge n. 64/1986, e' coperta dallo stanziamento di 1.203,800 milioni di euro, riportato nella tabella F allegata alla legge finanziaria 2003, settore 4, capitolo 7420/P del Ministero delle attivita' produttive; Ritenuto che, anche nell'ambito delle risorse aggiuntive nazionali concentrate nei due fondi intercomunicanti, debba essere assicurato un progressivo riequilibrio della spesa in conto capitale fra investimenti pubblici in infrastrutture materiali ed immateriali (concentrati nello strumento della legge n. 208/1998) e incentivi, a favore dei primi, al fine di superare l'attuale situazione che vede nelle aree sottoutilizzate, segnatamente nel Mezzogiorno, una spesa pro-capite per infrastrutture materiali ed immateriali inferiore a quelle delle altre aree, in particolare del centro-nord, nonostante una maggiore spesa in conto capitale totale pro-capite; Ritenuta, nell'ambito degli obiettivi della legge n. 208/1998, la necessita' di: confermare la scelta di un predominante finanziamento diretto alle regioni per consentire loro di adeguare, attraverso l'utilizzazione sinergica delle risorse nazionali per gli interventi nelle aree sottoutilizzate e di quelle comunitarie, la propria dotazione infrastrutturale materiale e immateriale, e di colmare cosi' le fortissime diversita' che permangono nella quantita' e qualita' di servizi pubblici e collettivi di diverse aree territoriali del Paese (confermata da ultimo dai dati contenuti nel V rapporto sullo sviluppo territoriale del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, consegnato al Parlamento); accrescere fortemente il finanziamento per interventi in ricerca e nella societa' dell'informazione, indispensabili per la competitivita' nazionale, e assicurare la realizzazione, da parte del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, di azioni pilota di comunicazione e documentazione, ricerca, cooperazione e assistenza relative a finalita' di riequilibrio economico-sociale; costituire una cospicua riserva da distribuire, previa informativa alle regioni e alle province autonome, in relazione all'efficacia e rapidita' degli interventi, al loro stato di attuazione o alle esigenze espresse dal mercato, in attuazione degli articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, con particolare attenzione alla ricerca, alla societa' dell'informazione, a interventi a rete a carattere interregionale, a interventi per il risanamento dei suoli e all'introduzione di meccanismi premiali; onorare gli impegni assunti dal Governo volti ad assicurare il finanziamento delle iniziative infrastrutturali contenute nei patti territoriali approvati, ma sinora finanziati solo parzialmente; Ritenuto che i diversi strumenti di incentivazione, ricompresi nei due fondi intercomunicanti, debbano essere finanziati in modo equilibrato e unitario, attuando adeguatamente gli articoli 60 e 61 della finanziaria 2003, e che a tale obiettivo sia utile la loro ripartizione in tre categorie di strumenti, due che mirano a compensare gli svantaggi di costo degli investimenti nelle aree sottoutilizzate, l'altra che mira espressamente all'obiettivo di accrescere la competitivita' di queste aree, integrandosi con gli interventi di investimento pubblico: a) strumenti fortemente automatici, volti a ridurre il costo del capitale o del lavoro (crediti d'imposta generale e bonus occupazione); b) strumenti a bando, volti a compensare il razionamento del credito da parte del mercato finanziario, specie nei confronti delle piccole e medie imprese e delle micro-imprese (bandi 488, prestito d'onore e franchising, imprenditorialita' giovanile); c) strumenti volti a favorire, in territori predeterminati, l'attrattivita' per investimenti dall'esterno (contratti di programma e contratti di filiera) ovvero il rafforzamento dell'imprenditoria locale (strumenti di sviluppo locale concertato, fra cui patti territoriali, opportunamente regionalizzati e selezionati, e credito d'imposta per campagne pubblicitarie locali); Ritenuto che le decisioni di allocazione finanziaria fra tali strumenti, oltre che con riferimento al precedente schema, dovranno poter contare in prospettiva su analisi che valutino non solo l'efficienza ma soprattutto l'efficacia dell'intervento, al momento disponibili solo per alcuni strumenti e in forma parziale; Ritenuto, con riguardo agli strumenti per incentivare l'autoimprenditorialita' e l'autoimpiego, di dover assicurare, unitamente alle disponibilita' della societa' Sviluppo Italia, un adeguato volume di risorse sia per soddisfare, in coerenza con le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 72 della legge finanziaria 2003, le richieste di finanziamento di iniziative pervenute nel corso degli anni 2001-2002, sia per consentire un'adeguata ripresa del ricorso a questi strumenti, che rispondono a forti tendenze in atto nella natalita' imprenditoriale e a esigenze di emersione, e ritenuto di rivolgere tendenzialmente tali finanziamenti per circa due terzi al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185; Ritenuto di dover confermare, per il momento, le risorse per il credito d'imposta per gli investimenti gia' puntualmente previste dall'art. 62 della legge finanziaria 2003; Ritenuto di dare pieno seguito alla decisione, assunta con l'art. 63 della finanziaria 2003, di prolungare al 2006 l'operativita' dello strumento del bonus per l'occupazione, assicurando un volume di risorse finanziarie per il 2003 superiore all'impegno minimo assunto dal Governo, in sede di presentazione del maxiemendamento alla medesima legge, e ulteriori significativi incrementi negli anni 2004-2005, tali da dare sin da ora certezza alle imprese e al lavoro e da favorire assunzioni aggiuntive in entrambi gli anni; Ritenuto, in attuazione dell'art. 61, comma 13, e dell'art. 66 della legge finanziaria 2003, di destinare un'adeguata dotazione finanziaria iniziale alle agevolazioni di investimenti in campagne pubblicitarie, nella forma di credito di imposta, e ai contratti di filiera agroalimentare, resi esecutivi, come i contratti di programma, dall'approvazione di questo Comitato; Ritenuto di assicurare continuita' di finanziamenti per la concessione di incentivi alle imprese per «bandi 488»; Ritenuto di assicurare adeguati finanziamenti ai contratti di programma, prevedendo al loro interno apposite assegnazioni a favore di contratti inseriti nel programma pluriennale per l'attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno - proporzionate all'avvio di una azione pilota - e dei contratti rivolti ai distretti industriali, congruenti con la fase di avvio della nuova fattispecie; Ritenuta la necessita', anche in relazione alle previsioni del documento di programmazione economica e finanziaria 2003-2006, di assicurare l'avvio del citato programma pluriennale per l'attrazione degli investimenti nel Mezzogiorno, affidato, come sua prioritaria missione, alla societa' Sviluppo Italia, attraverso la stipula di contratti di programma promossi dalla predetta Societa' d'intesa con il Ministero delle attivita' produttive e con le regioni, inseriti in un «Progetto pilota di localizzazione», e valutata l'opportunita' che il «Contratto di localizzazione», previsto dallo stesso programma, si sostanzi, secondo gli indirizzi dell'accordo sulla «Regionalizzazione degli strumenti della programmazione negoziata» approvato dalla Conferenza unificata il 15 aprile 2003, in un accordo di programma quadro, cosi denominato, sottoscritto dai Ministeri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze, dalla regione interessata e da Sviluppo Italia; ritenuto necessario che tale accordo, oltre al contratto di programma suddetto, contenga, anche attraverso la concertazione con le parti economiche e sociali, accordi operativi per la realizzazione mirata di infrastrutture materiali e immateriali, per la garanzia di servizi amministrativi e di semplificazioni procedurali da parte degli enti locali, e per il funzionamento piu' efficiente dei mercati; Ritenuta la necessita' di accompagnare la regionalizzazione dei patti territoriali, attualmente in corso, oltre che con la riallocazione delle risorse gia' assegnate a favore dei patti migliori - come suggeriscono le verifiche di efficienza e di efficacia disposte da questo Comitato - o di altri strumenti di sviluppo locale concertato, anche con risorse aggiuntive da destinare alle regioni per gli stessi strumenti e da trasferire tempestivamente alle regioni stesse in base a un protocollo predisposto dal Ministero delle attivita' produttive con le regioni, secondo gli indirizzi della delibera che, sulla base dell'accordo suddetto, questo Comitato predisporra' per dare attuazione alla regionalizzazione dei patti territoriali, nel rispetto delle consolidate chiavi di riparto tra le due macroaree del centro-nord e del Mezzogiorno, e, all'interno di queste, tra le regioni e le province autonome; Ritenuto che, al fine di assicurare adeguati finanziamenti sia ai contratti di programma (nelle diverse accezioni) sia ai patti territoriali o agli altri strumenti di sviluppo locale concertato, sia necessario dare applicazione all'opportunita' prevista dall'art. 60 della legge finanziaria 2003 di trasferire risorse da un fondo all'altro, questa volta nel senso di trasferire risorse dal fondo del Ministero dell'economia e finanze a quello del Ministero delle attivita' produttive; Considerata l'opportunita' che, anche in relazione alla previsione puntuale degli articoli 60 e 61 della legge finanziaria 2003, venga decisamente rafforzata la valutazione di efficacia degli interventi al fine di assicurare che le decisioni di riparto delle risorse siano prese da questo Comitato su una base informativa piu' completa e tale da assicurare l'effettiva unitarieta' strategica delle decisioni; Su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive; Delibera: 1. Le risorse assegnate ai fondi costituiti, presso il Ministero dell'economia e finanze (MEF) e presso il Ministero delle attivita' produttive (MAP), per la programmazione e il finanziamento unitario di interventi nelle aree sottoutilizzate per il triennio 2003-2005 sono ripartite, per le motivazioni esposte in premessa e nel rispetto, salvo ove esistano specifiche disposizioni legislative, del consolidato criterio di ripartizione tra le macroaree del centro-nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15% e dell'85%, come nelle tavole che seguono:
----> Vedere tabelle alle pagg. 37 - 38 <----
2. Le decisioni assunte con la presente delibera, tenuto anche conto dell'attuazione di interventi precedenti, consentono di determinare, in via previsionale e di larga massima (in attesa delle informazioni che le amministrazioni e i soggetti attuatori forniranno in base a quanto statuito al punto 7) che nel 2003 il complesso delle risorse aggiuntive nazionali spese nelle aree sottoutilizzate (che si sommano a quelle aggiuntive comunitarie ed al relativo cofinanziamento nazionale) sara' pari a circa 8.200 milioni di euro, cosi dettagliati:
----> Vedere tabella di pag. 39 <----
3. Con riferimento ai contratti di programma da promuovere, stipulare e realizzare da parte della societa' Sviluppo Italia in attuazione del progetto pilota di localizzazione nell'ambito di accordi di programma quadro denominati «Contratti di localizzazione», i rapporti tra il Ministero delle attivita' produttive e Sviluppo Italia saranno regolati da apposita convenzione, che prevedera' anche una sede di concertazione periodica con il Ministero dell'economia e delle finanze e con le parti economiche e sociali; il Ministero delle attivita' produttive valuta, approva e redige detti contratti di programma ai quali, una volta sottoscritti gli Accordi di programma quadro, potra' essere data esecuzione. Il progetto si attuera' secondo le linee individuate nel relativo programma operativo di cui alle delibere di questo Comitato n. 62/2002 e n. 130/2002, che Sviluppo Italia presentera' anche al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese. Entro il 31 dicembre 2003 il Ministero delle attivita' produttive relazionera' a questo Comitato sullo stato di attuazione del progetto, per le valutazioni di competenza in ordine all'opportunita' di proseguire nell'iniziativa pilota avviata. 4. Con successiva e tempestiva delibera questo Comitato, sentita la Conferenza Stato-regioni e sulla base delle motivazioni e finalita' della presente delibera oltre che delle disposizioni della legge finanziaria 2003, provvedera' al riparto delle risorse destinate al rifinanziamento degli investimenti pubblici di cui alla legge n. 208/1998, art. 1, comma 1, come integrato dall'art. 73 delle legge n. 448/2001. 5. Al fine di dare piena attuazione all'obiettivo fissato dalla legge finanziaria 2003 di assicurare il piu' pronto utilizzo effettivo delle risorse attraverso appropriate decisioni allocative di questo Comitato, e' approvato lo schema di ricognizione delle risorse dei due fondi MEF e MAP con finalita' di riequilibrio economico e sociale, allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante (allegato 1), che classifica le risorse secondo il diverso grado di attuazione degli interventi e, quindi, di disponibilita' per eventuali usi alternativi. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attivita' produttive, secondo la rispettiva competenza trasmetteranno a questo Comitato, entro e non oltre sessanta giorni dall'adozione della presente delibera, una scheda di rilevazione, redatta secondo lo schema suddetto, opportunamente compilata per ognuno degli strumenti dei due fondi, accompagnata da una relazione in ordine allo stato di utilizzazione delle risorse che confluiscono negli stessi fondi. 6. Le risorse accantonate di cui al punto C.1 della precedente tabella di allocazione saranno successivamente ripartite, oltre che in relazione all'efficacia e rapidita' degli interventi, al loro stato di attuazione e alle esigenze del mercato, anche sulla base del criterio premiale, costituito dall'effettivo rispetto delle previsioni di spesa avanzate dalle amministrazioni destinatarie delle risorse o dai soggetti gestori degli interventi sopra richiamati, secondo modalita' che saranno stabilite da questo Comitato. Anche a questo fine, tali soggetti, a eccezione delle amministrazioni centrali destinatarie delle risorse ex lege n. 64/1986, alle quali non possono essere assegnati fondi aggiuntivi rispetto a quelli necessari per i completamenti di loro competenza, e delle amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse ex lege n. 208/1998, come modificata dall'art. 73 della legge finanziaria 2002, che fissa al proprio interno un sistema per la previsione e il monitoraggio della spesa e specifici meccanismi premiali, faranno pervenire entro 90 giorni dall'adozione della presente delibera, una previsione del profilo di spesa relativa a ognuno degli strumenti finanziati con la presente delibera a valere sui due fondi, articolata per semestre e per ripartizione territoriale (Mezzogiorno e centro nord), sulla base dello schema allegato a questa delibera (allegato 2). Successivamente, anche al fine di dare attuazione al comma 2 dell'art. 60 della legge finanziaria 2003 per l'eventuale riallocazione delle risorse e per la successiva trasmissione della prevista informativa al Parlamento - entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun quadrimestre le amministrazioni e i soggetti gestori invieranno una relazione sull'effettivo stato di attuazione della spesa delle risorse confluite nei due fondi che fra l'altro: analizzi, per le due singole ripartizioni territoriali, lo scostamento fra spesa effettiva e spesa prevista secondo il precedente schema; aggiorni la scheda di cui al precedente punto 6; illustri le procedure in essere per la verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi sin qui finanziati e fornisca un'indicazione quantitativa sintetica dell'esito di tale verifica. In sede di prima applicazione, per l'anno 2003, tali scadenze sono fissate al 30 settembre 2003 (per il primo semestre) e al 29 febbraio 2004 (per il secondo semestre). La trasmissione delle predette informazioni costituisce condizione per l'accesso alle risorse accantonate di cui al citato punto C.1. Inoltre, la societa' Sviluppo Italia presentera', entro il 30 settembre 2003, una relazione sul complesso della propria attivita', che indichi, per ogni singolo strumento, anche diverso da quelli oggetto della presente delibera, lo stato di attuazione della spesa, distinta per ripartizione territoriale, ed esponga, con particolare riferimento alle risorse assegnate dal CIPE a partire dal 1999, valutazioni di efficacia e indicazioni sulle prospettive. 7. Al fine di migliorare la base conoscitiva per l'assunzione di decisioni, anche in relazione alle allocazioni di cui al punto C.1, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero dell'economia e delle finanze e i Nuclei di valutazione delle amministrazioni centrali e delle regioni raccolti nella rete dei nuclei, costituita con protocollo di intesa approvato dalla Conferenza Stato-regioni il 24 ottobre 2002, promuoveranno la realizzazione di valutazioni dell'efficacia economico-sociale degli strumenti oggetto di questa delibera, eventualmente utilizzando risorse appositamente allocate allo scopo a valere sui fondi assegnati alla legge n. 208/1998. 8. Al fine di assicurare la necessaria tempestivita' nell'utilizzazione delle risorse per le finalita' di cui ai punti precedenti, il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e' autorizzato, sin dalla data odierna, a predisporre i provvedimenti di variazione di bilancio; relativamente al credito d'imposta investimenti e occupazione, tali variazioni sono riferite al solo esercizio 2003. Ad essi sara' dato formale seguito subito dopo la registrazione della presente delibera da parte della Corte dei conti. Roma, 9 maggio 2003 Il Presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Micciche' Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2003 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 279 |
| Allegato 1 SCHEMA DI RICOGNIZIONE DEL GRADO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON I FONDI AREE SOTTOUTILIZZATE DEL M.E.F. E DEL M.A.P.
----> Vedere allegato da pag. 41 a pag. 44 <---- |
| Allegato 2 SCHEMA DEL PROFILO TEMPORALE DI SPESA (strumenti di intervento finanziati con i fondi MEF e MAP
----> Vedere allegato di pag. 45 <---- |
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