Con decreto dirigenziale n. 3396 del 13 giugno 2003 alla Societa' immobiliare Soldati S.a.s., avente: sede legale in via Gramsci, 2 - 47035 Gambettola (Forli-Cesena); stabilimento di produzione in via Livornese, 411 - Lastra a Signa (Firenze); codice fiscale e partita IVA 00446130403, e' stato decretato: 1. Di revocare la sospensione dell'autorizzazione e contestualmente rilasciare alla Societa' immobiliare Soldati S.a.s. le seguenti autorizzazioni: a) all'utilizzazione della soffiatrice di preforme modello Alkam BM8 per la produzione di contenitori in PET destinati all'imbottigliamento di acqua minerale; b) all'imbottigliamento ed alla vendita dell'acqua minerale naturale «Fontepatri», nei tipi «piatta» ed «addizionata di anidride carbonica» in contenitori di PET, della capacita' di 0,5, 1 e 1,5 litri, ottenuti da preforme, in via provvisoria per la durata di 36 mesi a partire dalla data di notifica del presente provvedimento e comunque non prima di aver ottemperato a quanto prescritto nel successivo punto 3). 2. Le preforme di cui al punto 1-b) saranno fornite dalle seguenti ditte che utilizzeranno i polimeri specificati: Pizzorni S.a.s - Rossiglione (Genova): PET Lighter - INCA International S.p.a. - DOW; PET Starlight - Aussapol S.p.a.; PET Bripet 2000 BST - Brilen S.A.; PET Relpet G5801 - Reliance I.L.; PET Huapet - Hualon Corporation; PET Acelan - Daehan Synthetic Fiber Co.; Asaplast S.r.l. - Villa Lempa (Teramo): PET Lighter - INCA International S.p.a. - DOW; PET Cleartuf - MG Polimeri S.p.a.; PET Huapet - Hualon Corporation; PET Acelan - Daehan Synthetic Fiber Co.; PET Shinpet - Shinkong Synthetics. 3. Di vietare la commercializzazione dell'acqua minerale fino alla completa distruzione della prove di produzione sottoposte a sequestro ai sensi dell'ordinanza n. 98 del 12 agosto 2002 del comune di Lastra a Signa. 4. Il richiedente dovra' apporre sulle confezioni etichette conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 105/1992 e successive modifiche, al decreto legislativo n. 109/1992 e successive modifiche ed alla circolare del Ministero della sanita' n. 19/1993. 5. Di dichiarare decadute le autorizzazioni di cui al decreto dirigenziale n. 95 del 19 gennaio 1999. 6. Durante il periodo di validita' dell'autorizzazione, la Societa' immobiliare Soldati S.a.s. e' tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme di PET di cui al punto 1-b), i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica. Con decreto dirigenziale n. 3397 del 13 giugno 2003 alla Societa' Sanpellegrino S.p.a., avente: sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23; stabilimento di produzione in localita Panna, nel comune di Scarperia (Firenze); codice fiscale e partita IVA 00753740158, sono state trasferite tutte le autorizzazioni precedentemente intestate alla Panna S.p.a. per il confezionamento e la vendita dell'acqua minerale «Panna», rilasciate con i seguenti atti: delibera n. 6304 del 1° giugno 1981; delibera n. 427 del 17 gennaio 1983; delibera n. 9950 del 3 gennaio 1983 (modificata con D.G.R.T. 12485/86); delibera n. 7435 del 16 luglio 1984 (modificata con D.G.R.T. 12485/86); delibera n. 4494 del 19 maggio 1986; delibera n. 5171 del 9 giugno 1986 (modificata con D.G.R.T. 4791/87); delibera n. 12485 del 22 dicembre 1986; delibera n. 4791 del 18 maggio 1987; delibera n. 6455 del 29 giugno 1987 (rinnovata con D.G.R.T. 6398/88); delibera n. 8327 del 7 settembre 1987; delibera n. 8804 del 21 settembre 1987; delibera n. 5112 del 30 maggio 1988; delibera n. 6389 dell'11 luglio 1988; delibera n. 10539 del 21 novembre 1988 (rinnovata con D.G.R.T. 1400/90); delibera n. 10755 del 28 novembre 1988; delibera n. 8835 del 23 ottobre 1989; delibera n. 1400 del 19 febbraio 1990; delibera n. 9210 del 25 ottobre 1991; delibera n. 207 del 10 gennaio 1994 (rinnovata con decreto n. 518/97); delibera n. 2671 del 28 marzo 1994; delibera n. 7380 del 26 luglio 1994 (rettificata con D.G.R.T. 11896/94 e rinnovata con decreto n. 2008/95); delibera n. 11896 del 5 dicembre 1994; delibera n. 2008 del 5 luglio 1995 (rinnovato in via definitiva con decreto n. 6904/98); lettera prot. VI/758/6.6.2 del 16 gennaio 1996 (richiama 2 delibere: n. 207/94 e n. 2008/95 - rinnovata con decreto n. 518/97); decreto n. 518 del 11 febbraio 1997 (rinnovato con decreto n. 4416/00); decreto n. 3282 del 9 giugno 1998 (rinnovato con decreto n. 4311/99); decreto n. 6904 del 9 novembre 1998; decreto n. 1611 del 2 aprile 1999 (rettificato con decreto n. 2699/99 per errore materiale e rinnovato con decreto n. 4807/2002); decreto n. 2699 del 21 maggio 1999; decreto n. 4311 del 12 luglio 1999 (rinnovato con decreto n. 4011/02); decreto n. 4636 del 2 agosto 1999 (rinnovato in via definitiva con decreto n. 4010/02); decreto n. 7561 del 10 dicembre 1999 (rettificato con decreto n. 348/00 per errore materiale); decreto n. 348 del 31 gennaio 2000; decreto n. 4416 del 4 agosto 2000; decreto n. 906 del 21 febbraio 2001; decreto n. 2894 del 1° giugno 2001; decreto n. 4761 del 7 settembre 2001; decreto n. 4010 del 7 agosto 2002; decreto n. 4011 del 7 agosto 2002; decreto n. 4807 del 20 settembre 2002; decreto n. 6426 del 27 novembre 2002. Con decreto dirigenziale n. 3395 del 13 giugno 2003 alla Societa' Sant'Elena S.p.a., avente: sede legale in via Forcella, 3 - 20144 Milano; stabilimento di produzione in viale della Liberta', 112 - 53042 Chianciano Terme (Siena); codice fiscale 00050730522; partita IVA 10403940157, sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni: 1. All'esercizio della nuova linea di imbottigliamento in vetro; 2. All'imbottigliamento ed alla vendita delle acque minerali naturali «Sant'Elena» e «Marzia» nei tipi piatta ed addizionata di anidride carbonica in contenitori di vetro delle capacita' di cl 33, 50, 75 e 100. |